Spettacoli: non applicabile la disciplina degli intrattenimenti

Alle manifestazioni spettacolistiche rinviate rispetto alla data originariamente fissata, non può essere applicato l’art. 6, co. 3, DPR n. 544/1999, in materia di attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti. La norma prevede che nel caso in cui l’attività di intrattenimento sia rimandata di non oltre novanta giorni rispetto alla data originariamente prevista e i titoli venduti siano dall'organizzatore considerati validi per la nuova manifestazione, il pagamento dell'imposta avviene secondo i termini previsti per la nuova data (Agenzia Entrate - principio di diritto 17 agosto 2020, n. 14).