Il donatario non perde i benefici se cede la nuda proprietà

Il soggetto titolare di un’azienda ricevuta con atto di donazione che successivamente trasferisce, entro il quinquennio, il diritto di nuda proprietà della medesima azienda o ramo di azienda, non decade dall’esenzione riconosciuta per l’imposta di donazione, a condizione che prosegua l’esercizio dell’attività di impresa (Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello 12 luglio 2019, n. 231)

In tema di imposta sulle successioni e donazioni, i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendentie del coniuge, di aziende o rami d’azienda non sono soggetti all'imposta.
Il beneficio si applica a condizione che gli eredi o donatari proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
Il mancato rispetto di tale condizione comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione e degli interessi di mora.
In proposito è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se comporti decadenza dall’agevolazione il trasferimento al coniuge, prima del decorso dei cinque anni, della nuda proprietà di parte dell’azienda ricevuta in donazione dai genitori, fermo restando il proseguimento dell’attività e il mantenimento del diritto di usufrutto sulla parte trasferita.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in generale, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti di aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali, attuati in favore dei discendenti e del coniuge mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito o costituzione di vincoli di destinazione, nonché mediante patti di famiglia.
Lo scopo della norma è quello di favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, a condizione che i beneficiari del trasferimento proseguano l'attività d'impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Detto passaggio si verifica anche nell’ipotesi in cui il soggetto sia beneficiario esclusivamente del diritto di usufrutto, posto che l’usufruttuario ha il diritto di godere della cosa e, nel caso specifico di usufrutto di azienda, ha il dovere di gestire l’azienda, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme.
In particolare, "l’usufruttuario" dell’azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue e deve gestirla senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. Di converso, il "nudo proprietario", pur avendo la titolarità dell’azienda gravata dall’usufrutto, non dispone del diritto di godimento né dei poteri di gestione dell’azienda ricevuta a titolo gratuito.
In conclusione, in tema di diritto di usufrutto sul complesso aziendale, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in linea generale, il soggetto titolare di un’azienda ricevuta con atto di donazione che successivamente trasferisce, entro il quinquennio, il diritto di nuda proprietà della medesima azienda o ramo di azienda, non decade dall’agevolazione in esame, a condizione che prosegua l’esercizio dell’attività di impresa.
Nella fattispecie, per completezza, l’Agenzia ha precisato che la donazione al coniuge della nuda proprietà non beneficia dell’esenzione in esame, proprio perché mancando il diritto al godimento del bene, viene a mancare la condizione necessaria di proseguimento dell’attività.