Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 marzo 2022, n. 9984

Reati tributari - Evasione - Omessa presentazione dichiarazioni di società - Imputazione al legale rappresentante pro tempore - Prestanome - Onere di prova - Eccezione sollevata solo nel ricorso in cassazione - Inammissibilità - Determinazione dell’imposta evasa

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con la sentenza del 29 marzo 2021 la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del 30 gennaio 2019 del Tribunale di Teramo, in accoglimento dell'impugnazione del Procuratore generale, ha revocato la sospensione condizionale della pena applicata a L. R.; ha confermato la condanna inflitta all'imputato alla pena di 2 anni di reclusione per il reato ex art. 5 d.lgs. 74/2000 perché, quale amministratore unico della O. s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, omise di presentare nel termine prescritto la dichiarazione fiscale relativa all'anno 2011, da cui risultava l’IVA non corrisposta pari almeno a € 103.149 (in Giulianova il 31 dicembre 2012).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 ed il vizio della motivazione.

Dopo aver riportato i motivi di appello, si sostiene che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare le motivazioni della sentenza di primo grado; avrebbe omesso di accertare, come richiesto nell'appello, con certezza:

- quale fosse il termine entro cui l'imputato avrebbe dovuto presentare il Mod. unico per la O. s.r.I.;

- cosa contenesse e in che data fosse stato presentato il Modello unico acquisito agli atti;

- quale fosse il contenuto dei bilanci prodotti dal Pubblico ministero;

- come sia stata quantificata l'evasione dell'imputato nella misura di € 103.149.

La condanna si sarebbe fondata solo sull'accertamento induttivo, nonostante la specifica contestazione con l'atto di appello.

Quanto al valore probatorio dell'accertamento induttivo si richiama la  motivazione della sentenza n. 37335 del 9 settembre 2014 i cui principi avrebbero dovuto essere applicati nel caso del ricorrente.

2.2 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 e l'erronea applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

L'imputato si sarebbe difeso nei giudizi di merito affermando di essere un mero prestanome senza alcun potere di fatto sulla gestione societaria.

I giudici di merito avrebbero rigettato la tesi difensiva pur in presenza di una visura storica da cui emergerebbe il susseguirsi di diversi amministratori della società, circostanza che dimostrerebbe l'esistenza di prestanome e che avrebbe richiesto ulteriori accertamenti al fine di comprendere l'effettivo ruolo dell'imputato, rispetto alla reale gestione delle società effettuata da F.R., padre del ricorrente.

Si produce l'informativa del GICO di Ancona, sono riportate alcune dichiarazioni testimoniali da cui emergerebbe che l'effettivo amministratore di una serie di società, tra cui l'O. s.r.I., fosse F.R., che aveva costretto, per motivi differenti, vari soggetti, tra cui l'imputato, a fare da rappresentanti legali delle società che gestiva.

Alla luce di tale circostanza e della configurazione del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 274/2000 quale delitto a dolo specifico, si richiamano i motivi di appello con cui si chiese, per l'insussistenza dell'elemento soggettivo, la sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso è infondato.

1.1. In base al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 1, comma 4, la dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta a pena di nullità dal rappresentante legale e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.

1.2. Dallo stesso ricorso risulta che L. R. è stato amministratore della O. s.r.l. dal 13 luglio 2012 al 8 settembre 2013.

La dichiarazione Iva relativa all'anno di imposta 2011 avrebbe dovuto essere presentata entro il 1 ottobre 2012, poiché il 30 settembre 2012 cadeva di domenica: ne consegue che risulta documentalmente che L.R. è stato il legale rappresentante della O. s.r.l. nel periodo in cui era tenuto alla presentazione della dichiarazione, poi omessa.

1.3. La Corte di appello ha ritenuto sfornita di prova la tesi difensiva per cui il ricorrente sia un prestanome; sul punto l'appello era del tutto generico in quanto non solo non si indicavano le fonti di prova da cui sarebbe emersa la qualità di prestanome ma neanche si indicava quale sarebbe stato l'amministratore di fatto.

Solo con il ricorso per cassazione è stato indicato il nome dell'amministratore di fatto, facendo riferimento anche al susseguirsi degli amministratori; tali deduzioni, oltre a riguardare esclusivamente il merito, sono inammissibili ex art. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen. perché non sottoposte alla Corte di appello.

1.4. Il ricorrente intende provare la qualità di prestanome con il ricorso per cassazione allegando un'informativa di reato.

Sul punto il ricorso per cassazione è inammissibile.

1.4.1. È inammissibile la produzione dell'informativa di reato direttamente nel giudizio di legittimità poiché il documento è una prova nuova e la sua produzione implica un'attività di valutazione.

Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano prova nuova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609 - 01).

1.4.2. Si è affermato che non è ammissibile la produzione per la prima volta in sede di legittimità di documenti nuovi, diversi da quelli di natura tale da non costituire nuova prova e da non esigere alcuna attività di apprezzamento sulla loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte, perché tale attività è estranea ai compiti istituzionali della Corte di Cassazione.

Sarebbe, ad esempio, ammissibile unicamente la produzione di certificati di nascita - rilevanti ai fini dell'imputabilità - o di morte - rilevanti ai fini della declaratoria di estinzione del reato.

I documenti esibiti per la prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili perché il nuovo codice di rito non ha previsto all'art. 613, diversamente dall'abrogato art. 533, tale facoltà: si è, in tal modo, inteso esaltare il ruolo di pura legittimità della Corte di cassazione, che procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell'esistenza e della logicità della motivazione.

2. Il motivo sull'accertamento induttivo è infondato.

2.1. La Corte di appello ha dato atto che la determinazione dell'imposta evasa è avvenuta mediante la «analitica ricostruzione» effettuata dalla funzionaria dell'Agenzia delle entrate V.C.; dunque, la Corte territoriale non ha fatto riferimento ad un accertamento induttivo.

2.2. In ogni caso, vanno ribaditi i principi della giurisprudenza per cui, in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale,  di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen.; così Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581 - 01.

La sentenza richiamata dal ricorrente ha affermato il principio per cui ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione ai fini di evasione dell'imposta sui redditi (art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario (fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata per mancanza di una autonoma valutazione critica degli elementi contenuti nell'accertamento tributario induttivo e di qualsiasi comparazione con le altre risultanze processuali; Sez. 3, n. 37335 del 15/07/2014, Buonocore, Rv. 260188 - 01).

La giurisprudenza successiva (cfr. Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, Holz, Rv. 275856 - 01) ha chiarito che, in tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare dell'imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza.

2.3. Quanto alla determinazione della somma evasa, sia con l'appello che con il ricorso per cassazione non sono stati forniti elementi di prova che ne dimostrino l'errata determinazione; le impugnazioni sul punto sono inammissibili per genericità.

3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.