Licenziamento e difetto di potere del datore di lavoro
La Corte di Cassazione, con ordinanza 11 marzo 2026 n. 5458, ha stabilito che qualora il datore di lavoro sia soggetto munito di personalità giuridica di diritto privato, la volontà di recedere dal rapporto di lavoro mediante il licenziamento (atto unilaterale recettizio), deve essere manifestato dalla persona o dall’organo abilitato a compiere atti dispositivi del relativo diritto, senza però che il procedimento interno di formazione di tale volontà possa essere sindacato da terzi estranei, come il lavoratore dipendente, alla struttura deliberativa dell’ente; pertanto, il licenziamento intimato da soggetto privo del potere di rappresentanza dell’ente o che abbia agito con eccesso di potere non è inficiato da nullità assoluta, ma è annullabile unicamente a istanza della società datrice di lavoro, che può ratificarlo a norma dell’art. 1399 cod. civ.