ARTIGIANATO VENETO: aggiornata procedura sindacale FSBA

Il giorno 8/4/2021, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA VENETO, la CASARTIGIANI Veneto e la CGIL Veneto, la CISL Veneto, la UIL Veneto, si è stipulato il seguente verbale di accordo su aggiornamento al D.L 41/2021 delle procedure sindacali per sospensioni durante il periodo covid.

Il presente accordo avrà efficacia dalla data di sottoscrizione ed esplicherà la sua validità anche per periodi di cui al D.L. 41/2021 decorrenti dal 1/4/2021.
Le parti sociali datoriali e sindacali dell'artigianato Veneto, a seguito dell'ulteriore proroga ai periodi di integrazione salariale con causale Covid 19 previsti dall'art 1 L. 178/20, e da ultimo dall’art. 8 D.L. 41/2021, che prevede ulteriori 28 settimane a partire dall’1/4/2021 e fino al 31/12/2021, hanno, concordato il seguente aggiornamento delle procedure sindacali da utilizzare nel Veneto da parte delle imprese che necessitano di ulteriori periodi di sospensione dell’attività lavorativa:
a) Datori di lavoro che abbiano già sottoscritto nei 2020 un verbale per periodi di sospensione dell'attività lavorativa con causale Covid-19 anche nei caso successivamente ne abbiano esteso la validità sulla base degli avvisi comuni/verbali di accordo stipulati dalle parti sociali dell'artigianato Veneto:
1) nel periodo 1/1/2021-30/6/2021, per i dipendenti in forza alla data del 4/1/2021, qualora ravvisino la necessità di ulteriori settimane di prestazione FSBA Covid 19, utilizzeranno le 12 settimane previste dall’art. 1 legge di bilancio 178/2020 fino a esaurimento delle stesse.
2) Nel periodo 1/4/2021 e fino al 31/12/2021, per i dipendenti in forza alla data del 23/3/2021 in caso di esaurimento delle 12 settimane di cui al precedente capoverso, oppure per i lavoratori assunti dopo il 4/1/2021 e in forza al 23/3/2021 e, in ogni caso dall’1/7/2021, qualora necessitino di ulteriori periodi di prestazione FSBA Covid 19, potranno richiedere le 28 settimane previste dall'art. 8 D.L. 41/2021.
Per ciascuno dei periodi indicati le aziende dovranno inviare il modello di comunicazione indicando la data di scadenza del verbale.
Allo stesso modo opereranno i datori di lavoro che al termine dei periodo indicato nel verbale di accordo e/o della comunicazione di estensione della validità del verbale stesso abbiano trasmesso al Fondo la comunicazione di ripresa dell'attività produttiva.
I datori di lavoro che avessero integralmente esaurito, per effettiva fruizione, le settimane di prestazione FSBA "causale Covid-19" complessivamente concesse dalla L. 178/2020 e dal D.L. 41/2021 ed eventuali modifiche ed integrazioni, entro una data antecedente il 31/12/2021 potranno richiedere l’Assegno Ordinario FSBA (non causale Covid-19) ove non già esaurito per pregresso utilizzo nel biennio di riferimento.
b) Datori di lavoro che hanno la necessità di utilizzare per fa prima volta la prestazione FSBA "causale covid 19" nel 2021 per periodi decorrenti dall’1/1/2021 al 31/12/2021: per fruire dei periodi concessi al punto a), nelle modalità e scansioni temporali ivi previste, dovranno altresì rispettare l'intera procedura sindacale stabilita nell'accordo interconfederale regionale del 4/3/2020 e dell’integrativo dell'accordo 14/1/2020. I periodi concedibili dalla normativa vigente possono essere richiesti con unico verbale di accordo sindacale.
E’ confermato il contributo Ebav alle imprese che utilizzano periodi di sospensione, disciplinato dall'accordo interconfederale del 25/1/2021 che rinnova le prestazioni COVID per l’anno 2021 come chiarito dal verbale delle parti sociali del 25/3/2021.
Il modello D06 dovrà essere presentato solamente dai lavoratori che utilizzino nel 2021 per la prima volta la prestazione FSBA Covid-19.