Piani urbanistici particolareggiati: chiarimenti del Fisco

L’Agenzia delle entrate, con la risposta del 4 settembre 2020, n. 311, ha fornito chiarimenti sull’agevolazione relativa ai "piani urbanistici particolareggiati". Nel caso di un acquirente nel 2013 comproprietario al 50% dell'immobile oggetto del beneficio in esame, il Fisco ha precisato che non è possibile rinunciare pro quota al beneficio e richiedere la riliquidazione delle imposte dovute per l'atto di acquisto, da parte di uno solo dei soggetti beneficiari del trattamento di favore. Tuttavia, qualora entrambi i beneficiari, ritenendo di trovarsi nelle condizioni di non poter completare l'edificazione e quindi di non poter ottemperare all'obbligo assunto nell'atto di acquisto del terreno, concordino nel voler rinunciare al beneficio, gli stessi possono far rettificare l'atto di acquisto agevolato, con un nuovo atto integrativo in cui dichiarano di non poter assumere l'obbligo di completare la costruzione dell'immobile. Il suddetto atto, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente, presentato all'ufficio per la registrazione, consentirebbe di procedere alla riliquidazione delle imposte dovute nella misura ordinaria. In tal caso, i contribuenti saranno tenuti al versamento della differenza tra l'imposta pagata nella misura agevolata e quella dovuta, oltre al pagamento degli interessi.