Legislazione - ORDINANZA MINISTERIALE 21 settembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

-------

(*) Ai sensi del Comunicato MINISTERO DELLA SALUTE 1° ottobre 2020, la presente ordinanza è stata registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 2020, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1902; ai sensi dell’art. 2, comma 1, Ordinanza 7 ottobre 2020, le disposizioni di cui alla presente ordinanza sono prorogate sino al 15 ottobre 2020.

 

Art. 1

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

 

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, come prorogata e integrata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, le parole «Croazia, Grecia, Malta o Spagna» sono sostituite dalle seguenti: «Croazia, Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna».

2. Per i territori della Francia diversi da quelli indicati al comma 1 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020.

3. Al fine di adeguare le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 alla situazione epidemiologica, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato negli Stati e territori di seguito indicati si applica la disciplina seguente:

a) Bulgaria: disciplina prevista per i Paesi di cui all'elenco B dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020;

b) Serbia: disciplina prevista per i Paesi di cui all'elenco E dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020.

 

Art. 2

Disposizioni finali

 

1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 ottobre 2020.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

---

Avvertenza:

A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

 

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 21 settembre 2020, n. 234.