Con la fattura tax free nessun obbligo di invio dei dati dei corrispettivi al Fisco

Gli operatori commerciali che emettono, per le cessioni di beni effettuate nei confronti dei consumatori extraUe, fatture tax free tramite il sistema OTELLO 2.0, non devono poi procedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e all’emissione del documento commerciale. I due documenti sono tra loro alternativi e non concorrenti (Agenzia entrate - n. 13/2020).

L’art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce che tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri. L’invio telematico sostituisce:
- la registrazione dei corrispettivi;
- le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi.

L’obbligo decorre dal 1° gennaio 2020 ma è già in vigore dal 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui.

In sostanza, la trasmissione dei dati dei corrispettivi fa venire meno l'obbligo di tenuta del relativo registro (art. 24, D.P.R. n. 633/1972) e sostituisce l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. Resta, tuttavia, l'onere di emettere documentazione idonea a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. In merito, ai sensi dell’art. 1 del D.M. 7 dicembre 2016, le cessioni di beni/prestazioni di servizi devono essere documentate con un documento commerciale, rilasciato alla clientela, salvo che non venga emessa fattura. Operativamente, i commercianti al minuto e gli esercenti attività equiparate che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi mediante un documento commerciale, salvo nei casi di emissione della fattura.

Riguardo alle cessioni di beni in favore dei consumatori finali domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea:
- l'art. 38-quater del DPR n. 633 del 1972, riconosce la possibilità di acquistare in Italia beni per uso personale o familiare per un importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), senza dover corrispondere la relativa imposta o, in caso di pagamento dell'imposta, con diritto al successivo rimborso;

- l’art. 4-bis, co. 1, D.L. n. 193/2016, conv., con modif. in L. n. 225/2016, prevede a decorrere dal 1° settembre 2018, l’obbligo da parte del cedente di emettere le fatture relative ai cessioni di beni in modalità elettronica tramite il sistema OTELLO 2.0 che ha, in sostanza, digitalizzato il processo per ottenere il "visto doganale" da apporre sulle fatture.

Per fruire dell'agevolazione, il corrispettivo deve essere quindi certificato tramite l'emissione della fattura tax free e non occorre procedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica del corrispettivo e all'emissione del documento commerciale, in quanto i due documenti sono tra loro alternativi e non concorrenti.
Qualora il cedente, oltre ad emettere la fattura tax free, dovesse memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate il dato del corrispettivo giornaliero, ed emettere quindi il documento commerciale, in tale ipotesi, al fine di dare evidenza, in caso di controllo, che si tratta di una duplicazione della documentazione del medesimo corrispettivo, potrebbe essere utile conservare copia della fattura tax free, sulla quale annotare il riferimento del documento commerciale emesso per certificare la medesima cessione, nonché tenere memoria del citato documento in un apposito registro.