Prassi - INPS - Circolare 08 giugno 2023, n. 54

Decreto-Legge 1 giugno 2023, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 127 del 1 giugno 2023, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” - Indennità a favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023 - Istruzioni contabili e fiscali - Variazioni al piano dei conti

 

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum prevista dall’articolo 8 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023.

 

INDICE

1.Premessa e quadro normativo

2. Individuazione della platea dei beneficiari dell’indennità una tantum

3. Requisiti e misura dell’indennità una tantum

4.Presentazione della domanda

5.Finanziamento e monitoraggio

6. Strumenti di tutela

7.Istruzioni contabili

 

1. Premessa e quadro normativo

 

Il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, all’articolo 8, comma 1, riconosce un’indennità una tantum in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1 al medesimo decreto-legge (Allegato n. 1) per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali occorsi a partire dal 1° maggio 2023.

 

2. Individuazione della platea dei beneficiari dell’indennità una tantum

 

L’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 individua tra i destinatari dell’indennità una tantum connessa alla sospensione dell’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 le seguenti categorie di lavoratori:

A. collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;

B. titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;

C. lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.

 

A. Collaboratori coordinati e continuativi

 

Rientrano nell’ambito della categoria di cui alla lettera A dell’elenco sopra riportato i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409 del c.p.c., iscritti alla Gestione separata dell’INPS, alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), nonché alla Gestione separata dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), nonché tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale obbligatoria presso le casse professionali autonome o le gestioni INPS (ad esempio, ex PALS). Sono, inoltre, destinatari dell’indennità i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica.

 

B. Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale

 

Nell’ambito della categoria di cui alla lettera B dell’elenco sopra riportato rientrano i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale iscritti alla Gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali o alla Gestione separata dell’INPS (c.d. venditori porta a porta).

 

C. Lavoratori autonomi e professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa

 

Rientrano nell’ambito della categoria di cui alla lettera C dell’elenco sopra riportato i lavoratori, come di seguito specificati, iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS (di seguito, anche gestioni autonome):

- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;

- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613;

- lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla medesima gestione;

- pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”, che istituisce, tra l’altro, tutele previdenziali a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo oppure esercitino tale attività per proprio conto, compresi i soci lavoratori di cooperative o compagnie che abbiano stipulato un contratto di lavoro autonomo, nonché armatori e proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;

- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;

- lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals.

Sono, altresì, destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.

Tra i destinatari della misura di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023 rientrano, inoltre, i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

 

3. Requisiti e misura dell’indennità una tantum

 

L’indennità una tantum è riconosciuta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 a favore dei lavoratori come sopra specificati che alla data del 1° maggio 2023 risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, come indicati nell’allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023, con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

In particolare, l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023, prevede che l’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori, appartenenti a una delle categorie come sopra meglio specificate, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data del 1° maggio 2023 e la cui attività sia stata già avviata alla medesima data.

La misura dell’indennità una tantum è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare 3.000 euro.

Il successivo comma 2 dell’all’articolo 8 prevede che l’indennità è erogata dall’INPS a domanda - da presentarsi secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 4 della presente circolare - e che la stessa deve essere adeguatamente documentata.

Con riferimento al requisito della residenza, lo stesso è verificato dall’Istituto in sede di presentazione della domanda attraverso l’accesso al relativo servizio telematico tramite la propria indennità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS.

Quanto al requisito del domicilio è necessario che il richiedente l’indennità dichiari, in sede di domanda, di essere domiciliato alla data del 1° maggio 2023 in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto in argomento.

Con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima.

I lavoratori interessati possono scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione oppure una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o, infine, un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.

Si fa presente che in sede di presentazione della domanda possono essere valorizzati solo intervalli di sospensione riferiti a periodi già trascorsi; è infatti inibita la valorizzazione di un intervallo di tempo riferito a un periodo futuro.

Inoltre, i diversi periodi di sospensione indicati devono essere riferiti a intervalli temporali diversi e non sovrapposti tra loro.

Per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.

 

4. Presentazione della domanda

 

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023, al fine di ricevere la prestazione dovranno presentare domanda all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto.

La domanda sarà disponibile dal 15 giugno 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:

- SPID di livello 2 o superiore;

- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

In alternativa al Portale web, l’indennità di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità:

a) di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023;

b) di essere residente in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;

c) di essere domiciliato in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;

d) di svolgere l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;

e) di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;

f) di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.

Si precisa che l’indennità una tantum è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, della documentazione allegata nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.

Per l’accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti oggetto di dichiarazione, l'INPS procederà alle successive verifiche, anche in collaborazione con Enti e Istituzioni esterni.

Nell’ipotesi in cui, all’esito della verifica di cui sopra, risulti l’insussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023, l’INPS avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità, ferme restando le sanzioni, anche penali, legislativamente previste.

 

5. Finanziamento e monitoraggio

 

Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023, l’indennità una tantum è riconosciuta nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l’anno 2023. Ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo 8, agli oneri derivanti dal richiamato comma 2 si provvede ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge n. 61 del 2023.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.

Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso ai benefici in esame.

 

6. Strumenti di tutela

 

Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità una tantum di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023, l’interessato può proporre azione giudiziaria.

 

7. Istruzioni contabili

 

Per la rilevazione contabile dell’onere relativo all’indennità una tantum in argomento a favore delle categorie di lavoratori autonomi di cui all’articolo 8 del citato decreto-legge n. 61 del 2023 si istituiscono i seguenti conti, nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU):

GAU30279 – Onere per indennità una tantum corrisposta direttamente a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che risiedono o sono domiciliati o operano nei territori ivi previsti e hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali occorsi dal 1° maggio 2023 – art. 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61;

GAU10279 – Debito nei confronti dei beneficiari dell’indennità una tantum e dell’integrazione al reddito a favore di varie categorie di lavoratori dei territori alluvionati dal 1° maggio 2023 – articoli 7 e 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

L’indennità in parola verrà posta in pagamento direttamente ai beneficiari, tramite la procedura dei pagamenti accentrati.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio di nuova istituzione “3297” – “Somme non riscosse dai beneficiari – Indennità una tantum e integrazione al reddito a favore di varie categorie di lavoratori dei territori alluvionati dal 1° maggio 2023 – articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 61/2023 - GAU”.

Le procedure gestionali consentiranno la riemissione in pagamento delle somme riaccreditate, perché non riscosse dai beneficiari, contraddistinte dal medesimo codice bilancio “3297”, attribuendo gli importi al nuovo conto GPA10279.

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero reintroitate, si istituisce il seguente conto:

GAU24279 – Entrate varie - recupero e/o reintroito dell’indennità una tantum a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che risiedono o sono domiciliati o operano nei territori ivi previsti e hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali occorsi dal 1° maggio 2023 – art. 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il nuovo codice bilancio “1226” – “Recupero indebiti dell'indennità una tantum e integrazione al reddito corrisposte a varie categorie di lavoratori dei territori alluvionati dal 1° maggio 2023 – articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 61/2023 – GAU”.

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.

Il codice bilancio “1226” sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

Si riporta, nell’Allegato n. 2, la variazione intervenuta al piano dei conti.

 

Allegato 1

(DECRETO-LEGGE 01 giugno 2023, n. 61 - Allegato 1)

 

Allegato 2

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

Tipo variazione I
Codice conto  GAU30279
Denominazione completa  Onere per indennità una tantum corrisposta direttamente a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che risiedono o sono domiciliati o operano nei territori ivi previsti e hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali occorsi dal 1° maggio 2023 – art. 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.
Denominazione abbreviata INDENN.UNA TANT.LAV.AUT.ALLUV-ART.8 DL61/2023
Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2023 /M. P10
Capitolo 3U1205009

 

Tipo variazione I
Codice conto GAU10279
Denominazione completa Debito nei confronti dei beneficiari dell’indennità una tantum e dell’integrazione al reddito a favore di varie categorie di lavoratori dei territori alluvionati dal 1° maggio 2023 - art. 7 e 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61
Denominazione abbreviata DEB.IND.U.T. E INT.REDD.ALLUV-ART.7-8 DL 61/2023
Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2023 /M. P10
Capitolo 3U1205009

  

Tipo variazione I
Codice conto  GAU24279
Denominazione completa  Entrate varie - recupero e/o rentroito dell'indennità una tantum corrisposta a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che risiedono o sono domiciliati o operano nei territori ivi previsti e hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali occorsi dal 1° maggio 2023 – art. 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.
Denominazione abbreviata REC/REN IND.U.T.LAV.AUT.ALLUV.- ART.8 DL.61/2023
Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2023 /M. S
Capitolo 3E1309001

 

Tipo variazione I
Codice conto  GPA10279
Denominazione completa  Debito per la riemissione in pagamento, tramite procedura automatizzata, dei riaccrediti dell’indennità una tantum e dell’integrazione al reddito corrisposta a favore di varie categorie di lavoratori dei territori alluvionati dal 1° maggio 2023 - art. 7 e 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 
Denominazione abbreviata DB.RIEM.RIACC.IND.U.T-INTGR.REDD.ALLUV-A7-8 DL61/23
Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2023 /M. P10
Capitolo/Voce di bilancio 8U2220099/8E2320099/PNE112013