FRIULI VENEZIA GIULIA: Accordo per la cassa integrazione in deroga

FRIULI VENEZIA GIULIA: Accordo per la cassa integrazione in deroga

Firmata, il 25/3/2020, l’Intesa relativa alla concessione della cassa integrazione guadagni in deroga per la Regione Friuli Venezia Giulia a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sono previsti per i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e ad esclusione dei datori di lavoro domestico, per periodi, anche non continuativi, complessivamente non superiori a 9 settimane, aventi decorrenza non anteriore al 23/2/2020 e conclusione non
Possono beneficiare del trattamento i seguenti lavoratori, aventi con il datore di lavoro richiedente un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, in corso alla data del 23/2/2020:  lavoratori con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi i soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, i lavoratori apprendisti e i lavoratori somministrati, i lavoranti a domicilio monocommessa, i lavoratori intermittenti, i lavoratori della pesca nel limite delle giornate effettivamente lavorate secondo la media settimanale dei 12 mesi precedenti il 23/2/2020 e i lavoratori agricoli nel limite delle giornate effettivamente lavorate secondo la media settimanale dei 12 mesi precedenti il 23/2/2020,
La domanda è presentata entro i seguenti termini.
a) con riferimento a sospensioni o riduzioni di orario aventi decorrenza nel periodo ricompreso fra il 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione della presente intesa sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, entro 60 giorni decorrenti da tale ultima data;
b) con riferimento a sospensioni e riduzioni di orario decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente intesa sul territorio regionale, entro 60 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
Ai fini dell'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale in deroga ciascun datore di lavoro può sottoscrivere in relazione a ciascuna unità produttiva o unità operativa un numero massimo di tre accordi, fermo restando il limite complessivo di durata del trattamento di CIG in deroga.
I trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese le prestazioni erogate dai fondi di cui al Titolo II del decreto legislativo 148/2015.
I decreti di concessione regionali sono trasmessi all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. L'efficacia di tali provvedimenti è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto delle risorse disponibili, tenuto conto che tutti i trattamenti di cui alla presente intesa sono concessi ed erogati fino a capienza delle risorse disponibili assegnate allo scopo alla regione Friuli Venezia Giulia con uno o più decreti interministeriali. La Regione, unitamente al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa derivanti dall'assegnazione delle risorse alla Regione. Ai fini della quantificazione dell'onere finanziario a copertura dell'utilizzo della CIG in deroga, l'importo medio orario della prestazione di integrazione salariale, comprensivo di copertura figurativa e ANF, corrisponde a 8,10 euro. La Regione istruisce le domande secondo ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Regione. Qualora da tale monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, la Regione non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.