Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 22 ottobre 2020, n. 10980

Statuti degli Enti del Terzo Settore - Adeguamenti statutari al D.Lgs. 117/17 "C.T.S." di Associazioni non riconosciute costituite con Atto Pubblico

 

Con quesito del 7 ottobre u.s. codesto Ufficio richiede alla scrivente se in linea generale un’associazione non riconosciuta e quindi priva di personalità giuridica, la quale sia stata costituita con atto pubblico, debba ricorrere alla medesima forma dell’atto pubblico per le modifiche statutarie o se, invece, sia sufficiente il verbale di assemblea registrato all’Agenzia delle Entrate; inoltre, qualora sia necessario ricorrere all’atto pubblico, se tale modalità sia obbligatoria anche per le modifiche da apportare in previsione dell’adeguamento statutario al D.lgs. 117/17 o Codice del Terzo settore.

In proposito, si ritiene che il primo profilo da esaminare, relativo alla forma dell’atto modificativo (atto pubblico o scrittura privata) debba essere tenuto distinto dal secondo profilo, riguardante le modalità da seguire e le maggioranze da raggiungere per l’adozione della delibera da parte dell’organo deliberativo competente.

Partendo dal secondo dei due profili, è noto che l’articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore consente, entro la scadenza individuata dalla stessa norma, che qualora le modifiche siano limitate alle disposizioni inderogabili del Codice o all’introduzione di clausole volte ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni rispetto alle quali il Codice richieda la previsione di una espressa deroga, le stesse possano essere assunte "con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria", che di norma prevede quorum costitutivi e deliberativi non qualificati e minori formalità e/o tempi più veloci per le convocazioni. Qualora si ecceda il limite temporale o quello fissato "ratione materiae", invece, sarà necessario il raggiungimento dei quorum di norma richiesti per le modifiche statutarie; lo stesso dicasi per le "modalità" ovvero le formalità richieste ai fini della validità delle convocazioni assembleari.

Le "modalità semplificate" potranno essere utilizzate a condizione che lo statuto o il regolamento effettivamente le prevedano in caso di assemblea ordinaria; qualora le modalità di cui l’ente si è dotato non prevedano differenze tra assemblea ordinaria e assemblea finalizzata alle modifiche statutarie, le stesse dovranno comunque essere rispettate a pena di invalidità delle sedute.

Come sopra evidenziato, pertanto, le "modalità" di cui al citato articolo 101, comma 2 non riguardano la forma dell’atto. Con riferimento a quest’ultima, come è noto, il Codice civile all’art. 14 prevede che le associazioni riconosciute (e le fondazioni) siano costituite per atto pubblico; per le associazioni non riconosciute nulla si dice se non che ordinamento interno e amministrazione sono regolati dagli accordi tra gli associati (36, c. 1, c.c.). Sono fatte salve le disposizioni recate dalle leggi speciali, ivi comprese quelle afferenti alcune particolari tipologie di enti del Terzo settore.

Ad esempio, nel caso di un’impresa sociale in forma di associazione, si richiede, anche se l’ente è privo di personalità giuridica, che tanto l’atto costitutivo quanto le modifiche statutarie siano in forma di atto pubblico, essendo questa una diretta conseguenza dell’articolo 5 comma 1 del d.lgs. 112/2017 e s.m.i.

Al di fuori di tali casi, non si ritiene che la presenza in un ente di tipo associativo di un atto costitutivo redatto con atto pubblico in assenza di una specifica prescrizione normativa, possa inficiare la validità di successive delibere modificative risultanti da una semplice scrittura privata: troveranno infatti applicazione i principi civilistici di libertà della forma degli atti (ricavabile dal combinato disposto degli articoli 1325 e 1350 del Codice civile e valevole all’infuori dei casi in cui sia espressamente richiesta dalla legge una particolare forma) e di conservazione degli stessi.

Ciò a condizione, beninteso, che attraverso l’atto costitutivo o lo statuto in vigore gli associati non si siano preventivamente limitati stabilendo la necessità della forma pubblica per le modifiche statutarie: se la prescrizione di una specifica forma non sia rinvenibile nella legge ma risulti comunque dagli accordi tra gli associati, deve comunque, per effetto del citato articolo 36 c.c., ritenersi necessario il ricorso all’atto pubblico.

Quanto sopra sia con riferimento alle modifiche statutarie che possono aver luogo in un qualunque momento della vita dell’ente sia relativamente a quelle di cui all’articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo settore.

Considerata la portata generale della presente nota, si ritiene opportuna la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro nella sezione dedicata agli orientamenti ministeriali in materia di Terzo settore.