Con le nuove sanzioni cambia anche il modulo di autodichiarazione

È disponibile il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle ultime disposizionei sanzionatorie previste dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (Ministero interno - circolare 26 marzo 2020, n. 1602).

Dal 10 marzo 2020 sono in vigore le nuove misure per il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 disposte dal D.P.C.M. 09/3/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 09 marzo 2020, n. 62 che estende le misure di contenimento degli spostamenti, già inserite nel D.P.C.M. 08 marzo 2020, a tutto il territorio nazionale.
In tal senso, il Ministero dell’Interno ha reso disponibile un modulo di autodichiarazione per gli spostamenti predisposto dal dipartimento di Pubblica Sicurezza, al fine di garantire un calibrato sistema di controlli volti a prevenire comportamenti che possono rivelarsi non in linea con le precauzioni e le altre cautele contemplate dal Governo.
Il modulo è in continua evoluzione a fronte del continuo cambiamento delle disposizioni che vengono adottate per contenere l’epidemia. L’autocertificazione nel tempo superata è stata predisposta dal Ministero dell’interno con le seguenti circolari:
- circolare 8 marzo 2020 n. 1316;
- circolare 17 marzo 2020 n. 1425, che ha previsto l’obbligo di autodichiarare di non essere in quarantena né positivi al virus.

Il successivo modulo è stato introdotto con la circolare 23 marzo 2020 n. 1562 che tiene conto delle novità introdotte dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020 che insieme alla sospensione di tutte le attività produttive non essenziali, ha previsto anche nuove misure restrittive agli spostamenti che hanno reso di fatto necessaria un’ulteriore modifica all’autocertificazione per gli spostamenti.
Nello specifico, con la sospensione di tutte le industrie produttive non essenziali è stata prevista una rivisitazione in senso restrittivo delle circostanze che legittimano gli spostamenti al di fuori della privata abitazione nella fase attuale dell’emergenza da COVID-19.
In estrema sintesi, viene previsto che tali spostamenti possono essere effettuati, fino al 3 aprile 2020, soltanto per i seguenti motivi:
- comprovate esigenze lavorative;
- esigenze di assoluta urgenza;
- motivi di salute.

L’art. 1, co. 1, lett. b), del D.P.C.M. 22 marzo 2020 abolisce la previsione, contenuta, nell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che assicurava il rientro nel luogo di domicilio, abitazione o residenza. Nello specifico, tale disposizione vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano. Tali spostamenti rimangono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
La disposizione, anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse e che hanno condotto alcuni Presidenti di Regioni ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell’epidemia.
Si colloca in tal senso la soppressione, prevista dalla stessa norma, dell’art. 1, co. 1, lett. a), D.P.C.M. 8 marzo 2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Per effetto di tale soppressione, la citata disposizione:
- resta peraltro in vigore nella parte in cui raccomanda l’effettuazione di spostamenti all’interno del medesimo comune solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, e
- va letta in combinato disposto con l’art. 1, co. 1 lett. b), D.P.C.M. 22 marzo 2020, che si riferisce agli spostamenti fra comuni diversi.

In tal senso, il Ministero dell’Interno con la circolare del 21 marzo 2020, n. 15350 ha chiarito che la previsione introdotta dal nuovo D.P.C.M. è destinata ad impedire gli spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa. Rimangono consentiti i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.
Per chiarezza:
- rientra negli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, il tragitto (anche pendolare) effettuato dal lavoratore dal proprio luogo di residenza, dimora e abitazione al luogo di lavoro;
- rientrano nelle esigenze di assoluta urgenza, anche i casi in cui l’interessato si rechi presso grandi infrastrutture del sistema dei trasporti (aeroporti, porti e stazione ferroviari) per trasferire propri congiunti alla propria abitazione.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n.79 del 25 marzo 2020) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è cambiata nuovamente la struttura dell’autodichiarazione, in quanto vengono ridefinite le sanzioni applicabili nei casi di inosservanza delle misure stabilite per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.
In particolare, l’art. 4, D.L. n. 19/2020 prevede che le trasgressioni alle predette misure sono punite da una specifica figura di illecito amministrativo che prevede la sanzione del pagamento di una somma di denaro da 400 a 3.000 euro, che è raddoppiata nel caso di reiterata violazione.
Si evidenzia che, con l’introduzione di questa figura di illecito amministrativo, non è più applicabile ai comportamenti violativi delle misure in discorso la fattispecie di cui all’art. 650 c.p..
Ciò premesso, al fine di agevolare le verifiche sul rispetto dei provvedimenti vigenti per la prevenzione dell’epidemia da COV1D-19, alla luce anche del rinnovato quadro sanzionatolo, è stato predisposto un aggiornato modello di autodichiarazione, da compilare in occasione dei consueti controlli.