CINEMATOGRAFIA: avviso comune emergenza COVID-19

Siglato il 21/3/2020, tra l’ANICA, l’APE, l’APA, la CNA Cinema e Audiovisivo e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM UIL, l’Avviso Comune sul Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020 stante l'emergenza COVID-19.

Le Parti hanno convenuto sulla opportunità di redigere un avviso comune al fine di fornire uno strumento di lettura delle varie norme lavoristiche di cui al Decreto Legge 18/20 integrato anche con le norme ivi richiamate.
Sulla base di quanto sopra vengono esplicitate alcune indicazioni di sintesi che possano chiarire il coordinamento fra le norme stesse.
Rilevanti, comunque, saranno sia le tipologie specifiche di opera in realizzazione al momento del sorgere dell'emergenza e le conseguenti decisioni, anche in prospettiva, sulla prosecuzione dell'opera; sia le modalità con le quali le singole aziende hanno provveduto a sospendere, cessare o proseguire i rapporti con i singoli lavoratori, siano essi a tempo indeterminato o determinato ed a quali strumenti di sostegno questi ultimi siano già ricorsi.
Seguono le norme esaminate:
E’ prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario per un periodo massimo di nove settimane anche attraverso procedure semplificate.
Per i lavoratori di aziende che non possono accedere alla Cassa Integrazione Ordinaria e che aderiscono al Fis (Fondo integrazione salariale) troverà applicazione la misura dell'assegno di solidarietà garantito dal Fondo.
Nel caso in cui l'azienda aderisca al Fis, questo troverà applicazione in via preliminare rispetto alla Cassa Integrazione ordinaria o straordinaria.
Non sono previste deroghe alle rispettive declaratorie di inquadramento aziendale e dobbiamo ritenere, pertanto, che a seconda delle specifiche delle singole aziende si possa fare ricorso al FIS e per coloro che ne sono esclusi, alla Cassa Integrazione in Deroga. Quest'ultima nel rispetto delle modifiche ai limiti dimensionali delle aziende
Tutela residuale rispetto ai datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. In pratica, le Regioni e Province autonome, possono riconoscere in conseguenza dell'emergenza, previo accordo con le OO.SS. per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane a decorrere dal 23/2/2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Tale accordo non è obbligatorio per le aziende fino a 5 dipendenti
La CIGD prevede che vengano sottoscritti accordi regionali intercategoriali per l'utilizzo dei relativi fondi fino ad esaurimento. Ad oggi, risulta che abbiamo sottoscritto già accordi le regioni Emilia Romagna, Liguria e Campania, mentre per Lombardia e Veneto, sono tutt'ora vigenti gli accordi già sottoscritti prima dell'11 marzo, data di estensione a livello nazionale delle misure di prevenzione.
Questa è la misura residuale, relativa ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle aziende di produzione cineaudiovisiva per i quali è sospesa l'attività lavorativa e i lavoratori delle troupes per i quali il rapporto è stato sospeso a causa dell'emergenza. In questo secondo caso si rileva che la sospensione potrebbe essere intervenuta anche senza avere nota la data di ripresa delle attività.
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato e i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo, riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un periodo complessivo, continuativo o frazionato, comunque non superiore a quindici giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole. Il limite di età non si applica ai figli con disabilità.
I genitori lavoratori del settore privato con figli minori, di età compresa tra 12 e 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione, senza corresponsione di indennità con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Equiparazione del periodo di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (attestata cioè dall'operatore sanitario pubblico) alla malattia.
È riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito in favore dei liberi professionisti e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
Sono aumentati da 68 a 128 giorni i termini di decadenza per le domanda di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dell'attività lavorativa verificatisi nell'anno 2020, mentre per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Ampliati di 60 giorni i termini per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità, nonché gli obblighi di comunicazione di inizio o cessata attività all'INPS.
I lavoratori delle troupes delle produzioni, che a causa delle misure di contenimento hanno interrotto la lavorazione e che hanno, dunque, subito l'interruzione del rapporto di lavoro a termine poiché non è stato possibile fare una previsione circa la ripresa delle attività, potranno accedere a questa misura di sostegno. Va da sé che l'accesso a questa misura implica l'interruzione del rapporto di lavoro.
Ai lavoratori dello spettacolo (iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo) con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, a condizione che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata della disposizione.
Dalla lettura della norma non sembrerebbe esserci l'incumulabilità dell'indennità lavoratori dello spettacolo con l'erogazione dell'indennità di disoccupazione ma bisognerà attendere le disposizioni dell'INPS a cui viene affidata l'erogazione di queste somme.
La norma dispone che a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (oggi 18/3/2020) è precluso per 60 giorni l'avvio delle procedure di mobilità (licenziamenti collettivi) e nello stesso periodo vengono sospese le procedure pendenti avviate in data successiva al 23/2/2020.
Inoltre, viene stabilito che, sempre a partire dal 18 marzo per 60 giorni, il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
Appare chiaro come la norma miri a salvaguardare l'occupazione per tutti quei lavoratori che operano nei settori particolarmente colpiti dalle misure restrittive di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica. Il datore di lavoro non può invocare il giustificato motivo oggettivo (cioè le ragioni inerenti l'attività produttiva) per interrompere il rapporto di lavoro poiché intervengono, in forza del presente decreto, gli ammortizzatori sociali.
Si prevede l'erogazione di un bonus che non concorre alla formazione del reddito di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a €. 40 000.00 che, durante il periodo di emergenza COVID-19, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. I datori di lavoro recuperano il premio erogato attraverso la compensazione.