In Gazzetta Ufficiale il contributo di vigilanza 2021 da versare alla Consob

Pubblicato nella G.U. del 21 gennaio 2021 n. 16, la delibera Consob 22 dicembre 2020 recante i soggetti tenuti al versamento del contributo di vigilanza 2021.

Sono tenute al versamento del contributo di vigilanza 2021:
- le società di intermediazione mobiliare (SIM);
- le imprese di investimento;
- le banche;
- le società di gestione del risparmio;
- gli intermediari finanziari;
- gli agenti di cambio;
- i gestori collettivi (italiani, esteri e che commercializzano azioni e/o quote di OICR);
- l’organismo dei consulenti finanziari;
- gli ideatori di PRIPs;
- gli emittenti di strumenti finanziari (italiani ed esteri);
- gli emittenti con strumenti negoziati in sistemi multilaterali;
- gli emittenti strumenti finanziari diffusi;
- i soggetti con documentazione di offerta/quotazione;
- le società di revisione e revisori;
- la Borsa Italiana s.p.a.;
- MTS s.p.a.;
- Monte Titoli s.p.a.;
- Cassa di compensazione e garanzia s.p.a.;
- i gestori di sistemi multilaterali di negoziazione;
- internalizzatori sistematici;
- i gestori di mercati regolamentati;
- i gestori di portali per la raccolta di capitali per le PMI;
- i gestori di servizi di diffusione delle informazioni regolamentate e gestori dei meccanismi di staccaggio;
- i fornitori di servizi di comunicazione dati;
- i soggetti tenuti alla pubblicazione della dichiarazione non finanziaria;
- amministratori di Benchmark;
- gli internalizzatori di regolamento.

Il contributo deve essere versato entro il 15 aprile 2021.
L'avviso di pagamento e' spedito all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione nei quindici giorni antecedenti la scadenza. Il pagamento e' effettuato mediante avviso PagoPA.
Le istruzioni di pagamento ed i servizi di assistenza per i casi di mancata ricezione dell'avviso PagoPA sono pubblicate in una specifica sezione sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).
Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40, L. n. 724/1994 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, oltre che, delle maggiori somme previste dalla normativa vigente.