Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 ottobre 2016, n. 19877

Avvisi di accertamento - Dichiarazione ai fini ICI - Terreno edificabile - Recupero a tassazione

 

In fatto

 

Con dodici avvisi di accertamento emessi in data 26/9/2006 il Comune di Perugia, rilevato che R.C. e R.P. non avevano provveduto alla dichiarazione a fini ICI del terreno edificabile di loro proprietà sito nel territorio comunale, recuperava a tassazione gli importi relativi all'acclarato maggior valore assunto dal cespite, con irrogazione di sanzioni per ogni distinta annualità ed interessi, relativamente agli anni dal 2000 al 2005.

Gli avvisi erano impugnati da entrambi i contribuenti, innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, sul rilievo che non erano tenuti a conoscere le variazioni di valore dell'area edificabile ed a presentare annualmente una nuova dichiarazione a fini ICI e che gli avvisi relativi agli anni dal 2000 al 2003 erano stati emessi oltre i termini di decadenza di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 504 del 1992.

La Commissione provinciale, in parziale accoglimento dei ricorsi, riteneva corretti i valori delle aree accertati dal Comune, escludeva la sussistenza dell'obbligo di denuncia annuale in caso di incremento di valore dell'area edificabile, annullava gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2000, 2001 e 2002, per decorso del termine triennale di cui all'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 504 del 1992, confermava invece la legittimità di quelli relativi agli anni 2003, 2004 e 2005 limitatamente all'accertato maggior valore dell'immobile, ferma restando l'inapplicabilità delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14.

La Commissione Tributaria Regionale di Perugia, con sentenza n. 67/5/09 pronunciata il 18/11/2009, depositata il 20/11/2009, non notificata, respingeva il gravame proposto dal Comune di Perugia e confermava la decisione.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione il predetto Comune, con quattro motivi.

I contribuenti non hanno svolto attività difensive.

II ricorrente ha presentato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c..

 

In diritto

 

Con il primo motivo di ricorso il Comune deduce violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avere i giudici di appello affermato l'insussistenza di un obbligo in capo ai proprietari dell'area fabbricabile di effettuare nuove dichiarazioni in caso di incremento del valore del cespite nonostante l'inequivoca portata della norma secondo cui la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta, essendo in tal caso il soggetto interessato tenuto a denunciare siffatte modificazioni, incidenti sul valore del cespite, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

La censura è fondata.

E' contrario a legge affermare, come fa la sentenza impugnata, che erroneamente il Comune avrebbe interpretato l'art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 504 del 1992, "nel senso che costantemente, e quindi ogni anno, pur nulla variando nella situazione di fatto del bene, nella sua destinazione e nel contesto ove esso è collocato, il contribuente debba procedere ad un riesame del valore sulla scorta dell'andamento del mercato, della categoria e del valore dei beni ad esso similari".

Questa Corte ha avuto modo di precisare, "il D. Lgs. n. 504 del 1992, dispone che l'oggetto dell'ICI sulle aree fabbricabili si determina:

a) sotto il profilo qualitativo, nel senso che "Presupposto dell'imposta è il possesso... di aree fabbricabili..." (art. 1.2) ;

b) sotto il profilo quantitativo, nel senso che "Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili..." (art. 5.1) e che "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche" (art. 5.5)". E poiché la struttura del tributo è caratterizzata dalla "periodicità" e, quindi, dalla "ripetitività", diversamente dall'imposta di registro caratterizzata invece dalla "occasionalità" e dalla "unicità", "la quantità del suo oggetto va determinata anno per anno con riferimento al 1° giorno del periodo di imposta" (Cass. n. 15078/2004).

Deve, dunque, trovare applicazione accoglimento il principio - che il Collegio condivide - secondo cui "l’obbligo, posto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, di denunciare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni degli immobili già dichiarati qualora incidenti sulla determinazione della imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all'inizio del possesso ... ma permane finché la dichiarazione (o denuncia) non sia presentata e determina, per ciascun anno di imposta, una autonoma violazione punibile ai sensi del citato D.Lgs, art. 14, comma 1. È infatti errato ritenere che la violazione dell'obbligo di denuncia abbia natura istantanea, ovvero si esaurisca con la mera violazione del primo termine dettato a tal fine dal legislatore, in forza della considerazione che la disposizione in esame produce effetto (in mancanza di variazioni) anche per gli anni successivi, in quanto è ovvio che tale effetto (c.d. ultrattività della dichiarazione) possa solamente verificarsi in presenza di una dichiarazione, e non in assenza della stessa. Per cui, ove detta dichiarazione (o denuncia) sia stata omessa in relazione ad una annualità di imposta, detto obbligo non viene meno in relazione alla annualità successiva, sicché la sanzione può essere evitata solo con la presentazione di una denuncia valida anche ai fini della annualità considerata. Ne consegue che in assenza dichiarazione ogni annualità di imposta deve essere gravata della sanzione di cui all'art. 14 cit., comma 1" (Cass. n. 8849/2010 e n. 932/2009).

In altri termini, "l'obbligo di presentazione della dichiarazione "per gli anni successivi", tenuto conto del disposto dell’art. 10, comma 1 ("l'imposta è dovuta ... per gli anni solari"), può e deve ritenersi insussistente quando la dichiarazione sia stata presentata per un anno precedente, e sempre che non siano intervenute variazioni capaci di determinare una imposta diversa" (Cass. ordinanza, n. 98/2014), circostanza, quest'ultima, ricorrente nel caso di specie. Con il secondo motivo di ricorso il Comune deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere i giudici di appello affermato che la situazione di fatto non era mutata per effetto dell'incremento del valore venale del terreno accertato dal Comune con riferimento a quello riportato nella compravendita di immobili similari e che andava esclusa l'esigibilità, per i contribuenti, di un riesame del valore del cespite sulla scorta dell'andamento del mercato immobiliare, non essendo conoscibili tutti gli elementi che lo compongono.

Con il terzo motivo del ricorso deduce, altresì, violazione ed errata applicazione degli artt. 2090 c.c. e 324 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere i giudici di appello validato la maggior stima del terreno, fondata su dati oggettivi e chiaramente percepibili, trattandosi di accertamento non investito dall' impugnazione e dunque divenuto definitivo.

Le censure, che possono essere scrutinate congiuntamente in quanto tra loro connesse, sono fondate.

Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, prevede, come già detto, i criteri per la determinazione del valore per le aree fabbricabili, e l'odierno ricorrente nel corso del giudizio aveva evidenziato di aver fatto riferimento ai "prezzi medi rilevati sul mercato delle vendite di aree aventi analoghe caratteristiche" e, segnatamente, richiamato "recenti compravendite avvenute su terreno limitrofo facente parte della stessa lottizzazione (vendita immobiliare delle signore I. e A.M. nonché "l'andamento del mercato immobiliare", che parametrati alle dimensioni del sedime per cui è causa "avevano condotto, per l'anno 2000, ad un valore di € 39,55 al metro cubo ... notevolmente inferiore al valore minimo per metro cubo previsti per i terreni edificabili dal listino dei prezzi degli immobili di Perugia, redatto dalla camera di commercio".

Orbene, una diversa valutazione del valore dell'area in oggetto era evidentemente preclusa in già appello, per effetto del giudicato interno sul punto (art. 324 c.p.c.), non essendosi costituiti i contribuenti in quella fase del giudizio, mentre, sul piano della conoscenza o conoscibilità di "tutti gli elementi" che concorrono alla determinazione di siffatto valore venale, la decisione dei giudici di appello non considera che la stima operata dal Comune si basava su dati ricavabili da atti pubblici e dai listini della locale Camera di Commercio agevolmente accessibili a chiunque ne avesse avuto interesse.

Con il quarto motivo del ricorso deduce violazione ed errata applicazione dell'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 504 del 1992, per avere i giudici di appello dichiarato decaduta la potestà accertativa del Comune, con riguardo alle annualità 2000, 2001 e 2002, atteso che l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia di variazione avrebbero dovuto essere presentate ed i dodici avvisi di accertamento emessi in data 26/9/2006, risultano tempestivamente notificati.

Anche tale censura va disattesa.

Secondo l'insegnamento di questa Corte, il termine per il recupero della differenza d'imposta, allorché vi sia omessa presentazione della denuncia di variazione, è quello quinquennale, previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, ultima parte, per l'omessa denuncia, e non quello triennale, previsto dall'art. 11, comma 2, prima parte, erroneamente applicato dai giudici del gravame, stabilito invece per la dichiarazione di variazione infedele o incompleta o inesatta, "a miglior favore del solo contribuente che ha messo il Comune nelle condizioni di esercitare il controllo" (Cass. n. 15235/2012).

La sentenza, in conclusione, merita di essere cassata e poiché la causa non può essere decisa nel merito, va rinviata ad altra sezione della C.T.R. dell'Umbria, la quale procederà al riesame della controversia, attenendosi ai principi sopra enunciati, e provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.