Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 gennaio 2022, n. 1894

Tributi - Imposta unica sulle scommesse - Soggetto passivo d’imposta - Ricevitorie operanti per conto di soggetti esteri privi di concessione - Annualità precedenti il 2011 - Esclusione

 

Rilevato che

 

- P. A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 19 settembre 2016, di reiezione dell’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui gli era stato contestato, quale coobbligato solidale con la SKS365 Group Gmbh, il mancato versamento dell'imposta unica erariale relativa all’attività di raccolta di scommesse per l’anno 2007;

- il giudice di appello ha disatteso il gravame dell’odierno ricorrente in ragione del fatto che la sua attività, svolta per conto della SKS365 Group Gmbh, comprendeva la raccolta delle scommesse e l’esecuzione dei relativi pagamenti;

- il ricorso è affidato a cinque motivi;

- l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione;

- il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;

 

Considerato che

 

- con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, e 1, comma 66, l. 13 dicembre 2010, n. 220, per aver la sentenza impugnata ritenuto che il contribuente fosse soggetto passivo di imposta per il solo fatto di provvedere alla raccolta delle scommesse, senza accertare se provvedesse anche all’esercizio delle scommesse con propria organizzazione;

- il motivo è fondato;

- la questione è già stata oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021 (seguita da numerose altre; v. tra le tante Cass. 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021 e molte altre ancora), le cui motivazioni sono qui espressamente condivise e richiamate ex art. 118, disp. att., c.p.c., e che, anche in adesione e coerenza con i recenti interventi della Corte costituzionale (cfr. sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) e della Corte di Giustizia (cfr. sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18), ha affermato i seguenti principi;

- «L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali titolari di concessione, è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), l.n. 220 del 2010, in quanto godrebbe, altrimenti, di un'irragionevole esenzione - contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco»;

- «In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite»;

- le richiamate decisioni, inoltre, hanno altresì precisato, alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2018, che in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della l.n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore;

- tale sentenza della Corte costituzionale ha, tuttavia, dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, d.lgs. n. 504 del 1998, e 1, comma 66, lettera b), l.n. 220 del 2010, nella (sola) parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, in quanto un quel periodo non si può procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro normative previgente alla l.n. 220 del 2010;

- pertanto, poiché non è in contestazione l’omesso versamento dell’imposta relativa al periodo di imposta 2007, erroneamente la Commissione regionale ha ritenuto sussistente il presupposto soggettivo dell’imposta nei confronti del ricorrente principale;

- all’accoglimento del primo motivo del ricorso segue l’assorbimento dei residui motivi, vertenti sulla carenza del requisito della territorialità dell’imposta (secondo motivo), sulla carenza di motivazione in ordine all’applicazione del criterio di determinazione dell’imposta (terzo motivo), sull’assenza di contraddittorio preventivo (quarto motivo) e sulla incompatibilità della disciplina nazionale con quella prevista a livello comunitario in materia di i.v.a. (quinto motivo);

- la sentenza va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatti, questa Corte può decidere nel merito, accogliendo l’originario ricorso;

- in considerazione dell’assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulle questioni esaminate, appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio;

 

P.Q.M.

 

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.