Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 03 giugno 2022, n. 248725

Decreto di attuazione del Decreto ministeriale n. 149546 del 31 marzo 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 128 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, recante i criteri e le modalità’ di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. Annualità 2022

 

Articolo 1

(Modalità di presentazione dell’istanza per il sostegno finanziario di cui al sub a) dell’articolo 1, comma 1 del D.M. n. 149546 del 31 marzo 2022)

 

1. L’impresa di pesca marittima armatrice dell’imbarcazione da pesca alla data del 3 aprile 2022, in forma singola o associata, presenta al Ministero delle politiche alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a pena di irricevibilità e inammissibilità, apposita istanza esclusivamente accedendo alla piattaforma online al link www.sian.it/sipaPubbl/aiutiCC1863_index.xhtml?prov_port=S sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

2. All’istanza compilata online dovrà obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (esente da bollo), redatta sulla base dell’Allegato 1 al presente decreto attestante:

I. di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto conto di quanto previsto dal punto 22, lettera c) dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell’8 maggio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020, C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021 e C 2021/C 473/01 del 24 novembre 2021;

II. di non aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato (articolo 46 della legge n. 234/2012);

III. di disporre dell’imbarcazione per la quale si richiede il contributo, risultante dall’armamento alla data del 3 aprile 2022;

IV. che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 345.000,00 euro per impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie, ai sensi di quanto stabilito al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID_19", così come modificata come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell’8 maggio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020, C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021 e C 2021/C 473/01 del 24 novembre 2021;

V. che l’attività prevalente risulta essere la pesca marittima;

VI. di consentire, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza;

VII. che il codice IBAN ________________________________ sul quale si richiede l’accredito del contributo è intestato al beneficiario;

VIII. Eventuale Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l’esenzione dall’iscrizione agli Enti previdenziali (INPS, INAIL, CASSA EDILE)

- Documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza.

 

Articolo 2

(Modalità di presentazione dell’istanza per il sostegno finanziario di cui al sub b) dell’articolo 1, comma 1 del D.M. n. 149546 del 31 marzo 2022)

 

1. L’impresa di acquacoltura che, in data antecedente al 1 gennaio 2022 ed alla data di presentazione della domanda, è iscritta presso il Registro Imprese, presenta al Ministero delle politiche alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a pena di irricevibilità e inammissibilità, apposita istanza esclusivamente accedendo alla piattaforma online al link www.sian.it/sipaPubbl/aiutiCC1863_index.xhtml?prov_port=S sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

2. All’istanza compilata online dovrà obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (esente da bollo) redatta sulla base dell’Allegato 2 del presente decreto nel caso di impianto e dell’Allegato 3 del presente decreto nel caso di unità di V categoria attestante:

I. di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto conto di quanto previsto dal punto 22, lettera c) dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell’8 maggio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020, C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021 e C 2021/C 473/01 del 24 novembre;

II. di non aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato (articolo 46 della legge n. 234/2012);

III. di essere iscritta come impresa attiva nel Registro imprese in data antecedente al 1° gennaio 2022 e di risultare in attività alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto;

IV. che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 345.000,00 euro per impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie, ai sensi di quanto stabilito al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID_19", come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell’8 maggio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020, C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021 e C 2021/C 473/01 del 24 novembre 2021;

V. che l’attività prevalente risulta essere l’acquacoltura;

VI. di consentire, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

VII. che il codice IBAN ________________________________ sul quale si richiede l’accredito del contributo è intestato al beneficiario;

VIII. Eventuale Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l’esenzione dall’iscrizione agli Enti previdenziali (INPS, INAIL, CASSA EDILE)

- Documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza.

 

Articolo 3

(Inammissibilità)

 

1. La concessione dei contributi di cui al sub a) dell’articolo 1, comma 1 del D.M. n. 149546 del 31 marzo 2022, è condizionata all’armamento dell’imbarcazione da pesca per la quale si richiede il contributo alla data del 3 aprile 2022 e alla prevalenza, in termini di reddito, dell’attività di pesca marittima;

2. La concessione dei contributi di cui al sub b) dell’articolo 1, comma 1 del D.M. n. 149546 del 31 marzo 2022, è condizionata al disporre, alla data del 1 gennaio 2022 e alla data di presentazione dell’istanza, di almeno un’unità produttiva stabilmente operativa sul territorio nazionale, allo svolgimento dell’attività di allevamento degli animali di acquacoltura e alla prevalenza, in termini di reddito, dell’attività di acquacoltura.

 

Articolo 4

(Modalità di istruttoria dell’istanza per il sostegno finanziario di cui al sub a) dell’articolo 1, comma 1 del D.M. n. 149546 del 31 marzo 2022 e procedura di erogazione del contributo)

 

1. La Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura svolge l’istruttoria sulle richieste pervenute, verificandone i presupposti di legittimità e ne quantifica l’ammontare per ciascuna impresa, sulla base di quanto previsto dall’art.5, commi 2 e 4 del D.M. n. 149546 del 31 marzo 2022;

2. L’importo del contributo concedibile deve garantire, per ogni singola impresa il rispetto dei massimali stabiliti dal regolamento (UE) n. 717/2014 e dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020, C(2020) 2215 final, e in particolare gli articoli 22 e 23 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura, tenendo anche conto degli aiuti percepiti in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto;

3. Qualora le richieste aziendali superino gli stanziamenti di cui al sub a) dell’articolo 1, comma 1 del D.M. n. 149546 del 31 marzo 2022, le relative spettanze saranno ridotte proporzionalmente per ogni singola impresa;

4. La Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, al momento del pagamento e propedeuticamente allo stesso, procederà a verificare la regolarità contributiva e assicurativa del beneficiario, provvedendo ad acquisire il DURC (documento unico di regolarità contributiva) e, per i contributi superiori ai 5.000,00 euro, procederà alla Verifica inadempienti (art. 48-bis DPR 602/1973) cosiddetta "verifica Equitalia";

5. In considerazione delle tempistiche stabilite per la verifica telematica della regolarità contributiva, nonché della numerosità dei beneficiari degli aiuti attuati nell’ambito del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19», l’Amministrazione consente ai soggetti che già dispongono di un DURC in corso di validità autonomamente acquisito per altre funzioni, di allegarlo all’istanza al fine di agevolare le operazioni di verifica;

6. I beneficiari che non hanno l’obbligo di iscrizione agli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile) sono tenuti a compilare la specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio presente negli allegati 1, 2 e/o 3 del presente decreto;

7. Ultimate le istruttorie, la Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura predispone gli elenchi raggruppando le pratiche per Uffici Marittimi di iscrizione per giurisdizione di Direzione Marittima e provvede, entro il 31 dicembre 2022, ad attribuire in favore dei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione marittima le risorse necessarie alla liquidazione delle indennità a mezzo di specifiche aperture di credito in favore degli stessi a carico del capitolo 7098 - Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura;

8. La Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura trasmette gli elenchi degli aventi diritto ai Funzionari delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima, e gli stessi Funzionari delegati provvedono all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore dei beneficiari.

 

Articolo 5

(Modalità di istruttoria dell’istanza per il sostegno finanziario di cui al sub b) dell’articolo 1, comma 1 del D.M. n. 149546 del 31 marzo 2022 e procedura di erogazione del contributo)

 

1. La Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura svolge l’istruttoria sulle richieste pervenute, verificandone i presupposti di legittimità e ne quantifica l’ammontare per ciascuna impresa sulla base di quanto previsto dall’art.6 del D.M. n. 149546 del 31 marzo 2022;

2. L’importo del contributo concedibile deve garantire, per ogni singola impresa il rispetto dei massimali stabiliti dal regolamento (UE) n. 717/2014 e dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020, C(2020) 2215 final, e in particolare gli articoli 22 e 23 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura, tenendo anche conto degli aiuti percepiti in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto;

3. Qualora le richieste aziendali superino gli stanziamenti di cui al sub b) dell’articolo 1, comma 1 del D.M. n. 149546 del 31 marzo 2022 le relative spettanze saranno ridotte proporzionalmente per ogni singola impresa;

4. La Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, al momento del pagamento e propedeuticamente allo stesso, procederà a verificare la regolarità contributiva e assicurativa del beneficiario, provvedendo ad acquisire il DURC (documento unico di regolarità contributiva) e, per i contributi superiori ai 5.000,00 euro, procederà alla Verifica inadempienti (art. 48-bis DPR 602/1973) cosiddetta "verifica Equitalia";

5. In considerazione delle tempistiche stabilite per la verifica telematica della regolarità contributiva, nonché della numerosità dei beneficiari degli aiuti attuati nell’ambito del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19», l’Amministrazione consente ai soggetti che già dispongono di un DURC in corso di validità autonomamente acquisito per altre funzioni, di allegarlo all’istanza al fine di agevolare le operazioni di verifica;

6. I beneficiari che non hanno l’obbligo di iscrizione agli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile) sono tenuti a compilare la specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio presente negli allegati 1, 2 e/o 3 del presente decreto;

7. Ultimate le istruttorie e quantificati i singoli importi concedibili, la Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura predispone i decreti di impegno e pagamento per ciascun beneficiario; le risorse necessarie alla liquidazione dei contributi sono a carico capitolo 7098 - Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

 

Articolo 6

(Ulteriori disposizioni)

 

1. In considerazione delle disposizioni normative e attuative emanate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 ed al fine di garantire la rapida erogazione dell’aiuto, l’Amministrazione procederà all’istruttoria delle istanze sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio previste agli artt. 1 e 2 del presente decreto.

2. Successivamente procederà, effettuando un controllo a campione, a verificare tali dichiarazioni al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

3. L’attivazione dell’avvio del controllo verrà comunicata all’impresa interessata ai sensi dell’articolo 7 della Legge 241/90.

 

Allegato 1

(Testo dell’allegato)

 

Allegato 2

(Testo dell’allegato)

 

Allegato 3

(Testo dell’allegato)