lnfortunio in itinere, il possesso di patente diversa esclude l'indennizzo

In tema di infortunio in itinere, deve intendersi esclusa l’operatività della garanzia assicurativa Inail non soltanto nel caso in cui il conducente, al momento dell'infortunio, non abbia conseguito il rilascio di patente, ma altresì nell’ipotesi in cui sia munito di patente diversa da quella richiesta per il tipo di veicolo guidato (Corte di Cassazione, ordinanza 08 aprile 2021, n. 9375).

La vicenda giudiziaria nasce dalla domanda proposta da un lavoratore al fine di vedersi riconosciute prestazioni previdenziali per l'infortunio in itinere occorsogli, domanda respinta sia dalla Corte d'appello che dal Giudice di primo grado per difetto della prescritta abilitazione alla guida.
Avverso la pronuncia ricorre così in Cassazione il lavoratore, deducendo di essere munito di patente B e C, che lo abilitavano alla guida di autoveicoli di massa superiore a 3,5 t e di motocicli sino a 125 cc. e 11 kw di potenza, sicchè, avendo riportato l'infortunio mentre si trovava alla guida di un motociclo di 250 cc. e di potenza non superiore a 11 kw, la situazione in esame doveva equipararsi a quella di guida con patente diversa, rispetto alla quale non era configurabile alcun esonero dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro.
Per la Suprema Corte il motivo è infondato.
Difatti, l'articolo 2 del D.P.R. n. 1124/1965, secondo cui "l’assicurazione (...) non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida", deve essere interpretato nel senso che la garanzia assicurativa è esclusa non solo nel caso in cui il conducente, al momento dell'infortunio, non abbia conseguito il rilascio di patente, ma altresì nel caso in cui sia munito di patente diversa da quella richiesta per il tipo di veicolo guidato, non potendo letteralmente sostenersi che, in questo secondo caso, egli si trovi in possesso della "prescritta abilitazione di guida".
Del resto, la ratio solidaristica che informa il sistema della sicurezza sociale impone una lettura delle disposizioni normative che valorizzi l'adempimento di quei doveri inderogabili (nel caso di specie, di prudenza) che sono richiesti ai singoli quale presupposto indefettibile per la tutela dei loro diritti.