Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 luglio 2026, n. 22637
Tributi - Avvisi di accertamento - ICI - Immobili e terreni - Posizione processuale - Perizia extragiudiziaria giurata - Valore minimo calcolato - Rigetto
Fatti di causa
1.Con ricorso depositato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il sig. Ie.Ro. impugnava gli avvisi di accertamento emessi dal comune di Ladispoli a titolo di ICI per gli anni dal 2006 al 2009 per vari immobili e terreni.
Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 649/2013 depositata il 06.12.202013 di accoglimento parziale del ricorso.
2. L'appello proposto dall'ente comunale veniva definito con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio di rigetto dell'impugnazione.
3. Avverso la pronuncia n. 1936/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, l'ente comunale proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi di ricorso, che veniva accolto, con rinvio al giudice regionale per nuovo esame.
4. Con sentenza n. 5744/2018 pronunciata in data 10 luglio 2018, depositata in data 06 settembre 2018 veniva parzialmente accolto l'appello dell'ente locale e per l'effetto veniva rideterminato il valore delle aree ai fini impositivi Ici in Euro 90,00 mq "per le annualità impositive disciplinate dalla deliberazione di Giunta citata ed il corrispondente pregresso valore minimo per le annualità precedenti".
5. Avverso la predetta pronuncia, il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi di ricorso, illustrati con memoria.
4. Ha resistito il Comune di Ladispoli con controricorso, illustrato con memoria.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta "Disapplicazione dei principi indicati nella ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione N. 21695/2017 e violazione dell'art. 346, 348 e 394 C.p.c.; nullità della Sentenza o del procedimento; violazione dei diritti di difesa", censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe rilevato l'improcedibilità dell'appello del Comune ex art. 348 cpc "poiché non ha riassunto il giudizio di appello, né si è costituito nei termini".
1.1 Con il secondo mezzo di impugnazione, parte ricorrente denuncia "Omesso esame circa un fatto che è stato decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti, su inammissibilità dell'appello e della nuova richiesta del Comune: illogicità e incongruità della decisione rispetto all'ordinanza di rinvio e alla precedente sentenza della CTR" atteso che i giudici regionali avevano stabilito "un'imposta maggiore, andando perfino oltre le pretese del Comune e le indicazioni delle perizie Ra.".
2. In via preliminare, va disattesa la richiesta di riunione del presente procedimento a quello avente n. 20535/2023 RG formulata nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. del ricorrente, poiché trattasi di procedimento relativo a soggetto diverso (fratello comproprietario di Ie.Ro.), senza che sia stato allegato l'avviso di accertamento impugnato in quella sede per apprezzarne la connessione di tipo oggettivo.
3. Con il primo mezzo di impugnazione, parte ricorrente censura la sentenza gravata che non avrebbe rilevato l'improcedibilità dell'appello del comune che in sede di giudizio di rinvio non aveva riassunto il processo né si era costituito nei termini, così di fatto rinunciando all'impugnazione.
3.1 Il motivo è destituito di fondamento, poiché non tiene conto del fatto che secondo un orientamento pacifico di questa corte il giudizio di rinvio costituisce una fase del precedente giudizio di appello che riprende il suo svolgimento per effetto della cassazione della sentenza in tale giudizio pronunciata (cfr. Cass. n. 8650/1991, Rv. 473441) e pertanto l'atto di riassunzione è, di per sé, sufficiente a ricollocare le parti nella posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata, con la conseguenza che deve intendersi riproposta la domanda originaria e su questa deve provvedere il giudice di rinvio indipendentemente dall'assunzione di specifiche conclusioni in tal senso (Cass. n. 6828/1998).
Premesso che l'art. 392 cod. proc. civ. si limita a prevedere che "la riassunzione si fa con citazione", la quale deve avere il contenuto prescritto dall'art. 163 cod. proc. civ., la corrispondente norma del processo tributario di cui all'art. 63 D.Lgs. n. 546/92, in tema di "giudizio di rinvio", contiene significativi elementi di specialità rispetto alla disciplina generale processuale civile.
In primo luogo, al primo comma, formula la clausola della compatibilità logico giuridica ("in quanto applicabili") in ordine alla adozione delle forme previste per i giudizi di primo e di secondo grado; al terzo comma prevede la inammissibilità nella sola ipotesi della mancata produzione della copia autentica della sentenza della Cassazione, mentre al quarto comma stabilisce che nel giudizio di rinvio le parti "conservano la stessa posizione processuale" del procedimento in cui "è stata pronunciata la sentenza cassata" e, quindi, non della sola fase di legittimità, ma dell'intero procedimento, e che le stesse "non possono formulare richieste diverse da quelle prese" in precedenza (Cass. n. 16871 del 11.11.2003, Cass. n. 14616 del 1/10/2003).
Da quanto detto deriva che il giudizio di rinvio non è un giudizio autonomo, ma la prosecuzione dei precedenti gradi e fasi e quindi il suo ambito è circoscritto ex lege quanto alle domande proponibili (Cass. 16871 del 11.11.2003); le parti, inoltre, conservano la medesima posizione processuale (cfr. Cass. n. 8936/2018).
Di recente è stato ribadito questo orientamento della giurisprudenza di legittimità che configura il giudizio di rinvio come mera ripresa delle precedenti fasi e gradi del giudizio nei seguenti termini: "In conseguenza della cassazione con rinvio, tra il giudizio rescindente e quello rescissorio deve esservi perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, che non può costituirsi davanti al giudice di rinvio senza la partecipazione di tutti i soggetti nei cui confronti è stata emessa la pronuncia rescindente e quella cassata; la citazione in riassunzione davanti a detto giudice si configura, infatti, come atto di impulso processuale, in forza del quale la controversia dà luogo ad un litisconsorzio necessario fra coloro che furono parti nel processo di cassazione, senza che abbia rilievo alcuno la natura inscindibile o scindibile della causa, né l'ammissibilità di una prosecuzione solo parziale del giudizio in sede di rinvio" (Cass. 17 gennaio 2020 n. 975).
3.2 Considerata quindi la natura "chiusa" del giudizio di rinvio, che costituisce una fase del precedente giudizio di appello e si riattiva a seguito dell'ordinanza rescindente della Cassazione, nella quale le parti conservano la medesima posizione processuale, a prescindere dall'iniziativa di mero impulso processuale assunta dal riassumente del giudizio, non è ravvisabile alcuna improcedibilità dell'appello che non sarebbe stato riassunto dall'ente comunale, né tantomeno può essere inteso come avente natura di rinuncia all'impugnazione il comportamento dell'ente comunale che non ha riassunto il giudizio dopo la fase rescindente.
4. Non merita accoglimento nemmeno il secondo motivo di impugnazione, con il quale il contribuente lamenta che la CTR avrebbe eluso la decisione della Cassazione, "adottando la astratta valutazione del G. Ra.".
Invero, la CTR, in conformità ai dettami prescritti nella decisione della cassazione ed in riforma della precedente decisione di secondo grado, ha proceduto a formulare il proprio giudizio estimatorio sulla determinazione del valore venale in comune commercio degli immobili del contribuente, ancorando la propria valutazione da una parte alla deliberazione di Giunta comunale n. 401 del 30.12.2008 e dall'altra tenendo conto dei dati tecnici e dei valori dei terreni contenuti in una perizia extragiudiziaria giurata effettuata in data 10.03.2008 e così pervenendo al valore minimo calcolato nella suddetta perizia pari ad Euro 90 al mq, fonti di prova addotte dall'ente comunale a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
In aggiunta, la CTR del Lazio ha spiegato poiché non ha tenuto conto del valore indicato dal contribuente e che era stato determinato ad altri fini, sia a seguito di accordi transattivi sia su una parte limitrofa ai terreni oggetto di imposizione sulla quale era intervenuta procedura di esproprio.
Il motivo, invero, non coglie nel segno, in quanto lamentando una presunta decisione ultra petita vorrebbe sindacare la valutazione di merito operata dai giudici del rinvio, censurandola nella parte in cui non avrebbe considerato gli esigui valori proposti dal contribuente.
È di palmare evidenza che tale doglianza intende incidere sulla valutazione di merito operata dai giudici regionali della documentazione prodotta agli atti del giudizio (con particolare riferimento alla delibera di Giunta ed alla perizia del dott. Ra.), che non è sindacabile in questa sede, ove presidiata da motivazione immune da vizi ed esaustiva.
5. Non sussistono gli estremi per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla difesa dell'ente comunale soltanto con la memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., in ragione comunque dell'intervenuto riconoscimento anche soltanto parziale delle ragioni del contribuente di opposizione all'atto impugnato.
6. Le spese seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 1486,00 oltre Euro 200 per esborsi, con attribuzione all'avv. C.R. d'Aci dichiaratasi antistataria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.