Decontribuzione sud e tredicesima mensilità, escluso l'esonero per i ratei da gennaio a settembre

Circa l’applicabilità della "decontribuzione Sud" alla tredicesima mensilità, considerato l’espresso riferimento normativo ad uno specifico periodo temporale di fruizione dell’esonero (ottobre 2020 - dicembre 2020), essa può trovare applicazione esclusivamente con riferimento ai ratei di tredicesima maturati nel suddetto trimestre. Pertanto, i datori di lavoro che avessero già calcolato ed esposto l’esonero sull’intera tredicesima mensilità, sono tenuti a rideterminarne l’importo e a restituire la maggior somma, riferita ai ratei dei mesi da gennaio a settembre, nelle denunce di competenza gennaio 2021 (Inps, messaggio 11 gennaio 2021, n. 72).

Come noto, al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’art. 27 del D.L. 104/2020 aveva previsto, in favore dei datori di lavoro privati, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'INAIL. L’agevolazione era riconosciuta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, la cui sede di lavoro sia situata in regioni c.d. svantaggiate: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Tanto premesso, l’Istituto ha fornito chiarimenti applicativi in merito alla riferibilità dell’esonero in regime di somministrazione di lavoro e di lavoro marittimo, nonché in relazione alla tredicesima mensilità.
Rispetto al primo punto, il beneficio della decontribuzione non è riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice, ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente assunto presso un’agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio. Ciò, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, rileva la sede di lavoro dell’effettivo datore di lavoro e non dell’utilizzatore.
In merito all’applicazione dell’esonero contributivo da parte delle imprese armatoriali, con riferimento ai lavoratori marittimi, categoria gente di mare (art. 115, Codice della navigazione), tenuti a svolgere la propria attività lavorativa a bordo delle navi, le imprese suddette possono beneficiare dell’agevolazione per i lavoratori che siano imbarcati su navi iscritte, alla data del 1° ottobre 2020, nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni già individuate. In tali ipotesi, la decontribuzione non può essere cumulata, evidentemente, con gli esoneri totali di cui già beneficino le imprese amatoriali, quali:
- l’esonero totale dal versamento dei contributi obbligatori previdenziali ed assistenziali dovuti per gli equipaggi delle navi iscritte nel Registro Internazionale (art. 6, D.L. n. 457/1997);
- l’esonero totale dal versamento dei contributi obbligatori previdenziali ed assistenziali per gli equipaggi delle navi che esercitano la pesca oltre gli stretti (art. 6-bis, D.L. n. 457/1997);
- l’esonero totale, per il periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle imprese armatoriali per i marittimi imbarcati sulle navi iscritte nelle matricole e nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, attività di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, navi adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali (art. 88, D.L. n. 104/2020).
Infine, quanto al riconoscimento della "decontribuzione Sud" anche per la tredicesima mensilità, in considerazione dell’espresso riferimento normativo ad uno specifico e delimitato periodo temporale di fruizione dell’esonero (ottobre 2020 - dicembre 2020), essa può trovare applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel suddetto trimestre.
Pertanto, i datori di lavoro interessati, che avessero già calcolato ed esposto l’esonero in argomento sull’intera tredicesima mensilità, sono tenuti a rideterminare l’importo effettivamente spettante ed a restituire la maggior somma, riferita ai ratei dei mesi da gennaio a settembre, nelle denunce di competenza gennaio 2021. A tal fine, i datori di lavoro valorizzano all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell’ elemento <CausaleADebito> va inserito il codice causale: "M317" che assume il significato di "Restituzione quota eccedente esonero art. 27 D.L. 104/2020;
- nell’ elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.