Domande di verifica del diritto a pensione e domande di pensione

La legge di bilancio 2021, all’articolo 1, commi da 346 a 348, reca disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. nona salvaguardia). In particolare, il comma 346 individua le categorie di lavoratori alle quali continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del DL n. 201/2011, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. I successivi commi normano la presentazione delle domande di accesso al beneficio, le modalità di gestione delle operazioni di monitoraggio e le risorse stanziate. Con messaggio n. 195/2021, l’Inps fornisce agli interessati alla nona salvaguardia le istruzioni per la presentazione delle domande di verifica del diritto a pensione e delle domande di pensione.

Domande di verifica del diritto a pensione
In applicazione della disposizione normativa in esame, il sistema di gestione delle domande è stato aggiornato con la tipologia relativa alla verifica del diritto a pensione ai sensi della legge in parola. Il servizio è disponibile, fino al 2 marzo 2021, sia per i patronati, con le consuete modalità, che per i cittadini in possesso delle credenziali di accesso.
Per la presentazione della domanda, i cittadini possono accedere al servizio on line "Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione" e selezionare la voce "Certificazioni" all’interno della sezione "Nuova Prestazione Pensionistica".
In seguito all’inserimento dei dati personali eventualmente mancanti, occorre selezionare le seguenti voci: nel campo GRUPPO, la dicitura Certificazione; nel campo PRODOTTO, la dicitura Diritto a pensione; nel campo TIPO, la dicitura Salvaguardia legge 178/2020; nel campo TIPOLOGIA, la tipologia di lavoratore.
La legge in esame prevede che per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati si applichino le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con DM 14 febbraio 2014.
La domanda presentata all’INPS da parte dei soggetti appartenenti ad alcune delle categorie individuate non sostituisce quella che, ai sensi del citato decreto ministeriale, deve essere presentata dagli stessi alla sede dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competente, secondo modalità da definire.

Domande di pensione
Il sistema di gestione delle domande è stato aggiornato anche con la tipologia relativa alla domanda di pensione ai sensi dell’articolo 1, commi da 346 a 348, della Legge n. 178/2020 (c.d. nona salvaguardia).
Per la presentazione della domanda, i cittadini possono accedere al servizio on line "Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione" e selezionare la voce "Pensione di Vecchiaia/Anticipata" all’interno della sezione "Nuova Prestazione Pensionistica".
Nella sezione PRODOTTO è possibile selezionare dal menu a tendina: nel campo GRUPPO, la dicitura Anzianità/Anticipata/Vecchiaia; nel campo PRODOTTO, la dicitura Pensione di anzianità/anticipata oppure Pensione di vecchiaia; nel campo TIPO, la dicitura Salvaguardia legge 178/2020; nel campo TIPOLOGIA l’unica opzione disponibile in funzione delle scelte effettuate (pensione di anzianità in salvaguardia – legge 178/2020 ovvero pensione di vecchiaia in salvaguardia – legge 178/2020).
Le domande di pensione possono essere presentate anche contestualmente alla domanda di verifica del diritto a pensione, al fine di assicurare la decorrenza del trattamento pensionistico ai soggetti cessati dal rapporto di lavoro dipendente.