Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17044

Ricalcolo della pensione - Computo nella retribuzione pensionabile - Periodi di cassa integrazione e mobilità coperti da contribuzione figurativa - Retribuzione virtuale - - Media delle retribuzioni settimanali nell'anno solare in costanza di rapporto di lavoro - Non sussiste - Parametro - Retribuzione riferita all'integrazione salariale

 

Rilevato che

 

1. M.E., titolare di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 2006 e prima di tale data collocato in CIG e mobilità, ha agito nei confronti dell'Inps al fine di ottenere il ricalcolo della pensione mediante computo, nella retribuzione pensionabile e in riferimento ai periodi di cassa integrazione e mobilità coperti da contribuzione figurativa, degli emolumenti extramensili;

2. il tribunale ha respinto la domanda e la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1033 pubblicata l'8.3.2019, ha accolto l'appello di M.E. e, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato l'Inps al pagamento della somma di euro 6.619,01, a titolo di differenze sui ratei pensionistici dovuti all'appellante nel periodo dall’1.12.2006 al 31.12.2012;

3. avverso tale sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; M.E. ha resistito con controricorso;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ..

 

Considerato che

 

5. con l'unico motivo del ricorso l'Inps ha censurato la sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 8, L. n. 155 del 1981 e dell'art. 7, L. n. 223 del 1991;

6. ha affermato che la sentenza impugnata travisa il quadro normativo di riferimento in quanto richiama disposizioni e precedenti di legittimità inconferenti, perché relativi alla diversa fattispecie della contribuzione figurativa in ipotesi di disoccupazione, in cui non esiste alcun rapporto di lavoro in corso e quindi alcun dato retributivo di riferimento su cui calcolare la retribuzione pensionabile; con la conseguenza che occorre determinare una retribuzione virtuale, prendendo come parametro la media delle retribuzioni settimanali percepite nell'anno solare in cui era in essere un rapporto di lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 8, commi 1, 2 e 3, della legge n. 155 del 1981;

7. ha precisato che, al contrario, in ipotesi di cassa integrazione e mobilità, come nella fattispecie oggetto di causa, esiste un dato oggettivo a cui il legislatore impone di fare riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile, vale a dire la retribuzione a cui è riferita l'integrazione salariale, secondo il disposto dell'art. 8, comma 4, L. n. 155/1981 e dell'art. 6, d.lgs. 148/2015 quanto alla CIG e dell'art. 7, comma 9, L. n. 223/91 per la mobilità;

8. il motivo è fondato;

9. l'art. 8 della legge 155 cit. stabilisce al comma 1 che "Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale"; ulteriori criteri sono dettati nel comma 2 per l'ipotesi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive e nel comma 3 per il caso in cui sia  richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione;

10. il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che "I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale";

11. in maniera analoga, l'articolo 7, comma 9 delle legge 223/1991 prevede che i contributi figurativi utili a pensione per i periodi di mobilità vadano calcolati "sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1"; ed il primo comma dell'art. 7 sancisce a sua volta che l'indennità spetti "nella misura percentuale stabilita per il trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro";

12. dai dati normativi riportati si evince, come già rilevato da questa Corte (Cass. n. 6161 del 2018), che per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro;

13. come correttamente rilevato dall'Inps, il valore della contribuzione figurativa per mobilità deve essere calcolato utilizzando non un dato virtuale, bensì il dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale; nella specie l'Istituto ha fatto leva sui dati retributivi dichiarati dal datore di lavoro nel modello denominato DS 22 ai fini del calcolo del trattamento di mobilità e tali dati devono considerarsi coincidenti con la normale retribuzione oraria che funge da base di calcolo dell'integrazione salariale, quindi del valore da riconoscere alla contribuzione figurativa;

14. la Corte di merito ha errato nel fare applicazione dell'art. 8 comma 1, L. n. 155 del 1981, che disciplina ipotesi del tutto diverse, mentre avrebbe dovuto applicare le specifiche previsione di legge (art. 8, comma 4, L. n. 155/81 e art. 7, commi 1 e 9 L. 223/1991) che, ai fini della contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità, fanno riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo della integrazione salariale straordinaria;

15. per le ragioni esposte il ricorso deve essere trovare accoglimento; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.