Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 17 settembre 2020, n. 367

Regime fiscale somme erogate "una tantum" per compensare il periodo di vacatio contratuale. Tassazione separata Articolo 17, comma 1, lett. b),Tuir

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

L'associazione istante (in seguito, anche Istante) rappresenta a livello nazionalenelle relazioni industriali le società associate ed è delegata a stipulare il ContrattoCollettivo Nazionale di Categoria (CCNL).

In data 17 gennaio 2020, l'Istante ha sottoscritto con le organizzazioni sindacalinazionali il rinnovo della parte normativa ed economica del CCNL, valevole per ilperiodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2022.

Il citato CCNL prevede che nel mese di febbraio 2020 venga erogato a tutti idipendenti titolari di contratto a tempo indeterminato, in forza alla data del 17 gennaio2020 e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 1° gennaio 2017 - 31dicembre 2019, un importo forfettario di euro 1.200,00 lordi, a titolo di "una tantumper il pregresso", non riparametrato per livello di inquadramento.

Con l'istanza di interpello in esame, l'Istante chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale da applicare alle predette somme riferite al periodo di vacatio contrattuale 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2019. In particolare, se le stesse debbanoessere assoggettate a tassazione progressiva o a tassazione separata, ai sensidell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Testo unico delle imposte sul reddito,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917(Tuir).

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L'Istante ritiene che nella fattispecie rappresentata ricorra una causa di caratteregiuridico, qual è il rinnovo del CCNL, che legittima l'applicazione della tassazioneseparata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir.

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

L'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede l'applicazione dellatassazione separata nel caso di erogazione di «emolumenti arretrati per prestazioni dilavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, dicontratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre causenon dipendenti dalla volontà delle parti».

La tassazione separata costituisce una modalità di tassazione del reddito dilavoro dipendente, finalizzata ad evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardorispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi d'imposta precedenti, il sistemadella progressività delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il contribuente,con una lesione del principio di capacità contributiva.

La circolare 5 febbraio 1997, n. 23/E (cfr. anche circolare 14 giugno 2001, n. 55, par. 5.1, e risoluzione 3 dicembre 2002, n. 379/E) ha precisato che il regime ditassazione separata non trova applicazione nei casi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione deveconsiderarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazionedegli emolumenti stessi.

Qualora, invece, ricorra una delle cause cd. giuridiche individuate dalla norma,ovvero il sopraggiungere di norme legislative, di sentenze, di provvedimentiamministrativi o di contratti collettivi, per l'applicazione della tassazione separata noné richiesta alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione, ovvero alcunavalutazione sul carattere fisiologico del ritardo (cfr. risoluzione 13 dicembre 2017, n.151/E).

Con la risoluzione 16 marzo 2004, n. 43/E, è stato ulteriormente precisato che inpresenza e in attuazione di contratto collettivo è sufficiente che l'erogazione degliemolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l'applicazione della tassazione separata.

Nel caso in esame, si rileva che il CCNL prevede, tra l'altro, che "le Aziende si impegnano ad erogare a tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza alla data del 17 gennaio 2020 e che abbia prestato attività lavorativa durante ilperiodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2019 un importo economico forfettario una tantum pari ad euro 1.200 lordi per il pregresso nel mese di febbraio 2020".

Considerato che il nuovo CCNL dispone l'erogazione di una somma "una tantum", volta a compensare i mancati incrementi dei minimi contrattuali riferibili al periododi vacatio contrattuale (1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2019), si è dell'avviso che nellafattispecie in esame sia ravvisabile una causa di carattere giuridico che consentel'applicazione dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, ovvero che i predetticompensi siano assoggettati a tassazione separata.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presuppostodella loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.