Imposte di registro/ipotecaria/catastale applicate a seguito della liquidazione in sede di accertamento

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale, applicate dall'ufficio a seguito della liquidazione avvenuta in sede di accertamento e già corrisposte dal contribuente possano essere scomputate dalle relative imposte dovute in relazione all'atto di trasferimento che si intende stipulare (Agenzia Entrate - risposta 26 agosto 2020, n. 276)