Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 17 settembre 2020, n. 371

Istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a), L. 27 luglio 2000, n. 212. Conferimento di ramo d'azienda seguito dalla cessione della partecipazione - Applicazione dell'articolo 20 del T.U.R.

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

ALFA S.p.A. (di seguito anche "ALFA" o l'"Istante") in data ... ha sottoscritto con il Gruppo BETA un accordo che definisce termini e condizioni delle seguenti operazioni:

- conferimento del proprio ramo aziendale deputato all'attività di ... (di seguito il "Conferimento") a favore di BETA 2 S.p.A., controllata da BETA 1 S.p.A. Nello specifico l'oggetto del conferimento è costituito da tutte le attività e passività relative alla prestazione di servizi di ... e comprende: (i) i contratti con gli esercenti convenzionati per la fornitura del servizio di ...; (ii) i contratti con partner commerciali e fornitori relativi all'esercizio dell'attività di ...; (iii) beni, contratti, rapporti giuridici (inclusi i rapporti di lavoro dipendente relativi a tutto il personale impiegato nell'ufficio "..." e preposto allo svolgimento dell'attività oggetto di conferimento), attività e passività per la fornitura dei servizi conferiti;

- successiva cessione a BETA 1 S.p.A. della partecipazione (di seguito la "Partecipazione") pari al 13,6% nel capitale sociale, ricevuta a fronte del conferimento per Euro 1.000 milioni;

- a seguito delle operazioni di cui sopra, ALFA acquisterà da GAMMA Limited - socio di riferimento di BETA 1 S.p.A. - azioni di quest'ultima, per Euro ... , pari ad una quota di partecipazione corrispondente al 9,9% del capitale sociale di BETA 1 S.p.A. L'operazione nel suo complesso consentirà ad ALFA di valorizzare, tramite il conferimento del proprio ramo d'azienda, l'attività di ... finora svolta internamente, mantenendo altresì una quota di partecipazione in un settore che presenta significative prospettive di crescita del mercato dei servizi ...

Il quesito proposto riguarda la corretta qualificazione dell'operazione descritta ai fini dell'assoggettamento all'imposta di registro, in base a quanto disposto dall'articolo 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito "TUR").

L'istante fa rilevare che la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23549 del 23 settembre 2019, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20, così come modificato dall'articolo 1, comma 87, lett. a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), in relazione agli articoli 53 e 3 Cost. In particolare la Suprema Corte ha sottoposto al giudizio di legittimità costituzionale il citato articolo 20 nella parte in cui dispone che, nell'applicare l'imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, si devono prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.

L'istante inoltre fa rilevare che un'eventuale declaratoria di incostituzionalità delle modifiche introdotte dalla Legge n. 205/2018 comporterebbe verosimilmente l'effetto di "ripristinare" la previgente formulazione dell'articolo 20 del TUR.

ALFA chiede di voler confermare - sulla base dei criteri interpretativi previsti dall'articolo 20 del T.U.R. - che la complessiva operazione sopra descritta possa essere qualificata quale un conferimento di ramo di azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni rivenienti dal conferimento, anche nell'ipotesi in cui la Corte Costituzionale dichiarasse incostituzionali le modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 ; e che, pertanto, sia il Conferimento che la cessione della Partecipazione debbano essere assoggettate, in ogni caso, all'imposta di registro nella misura fissa di Euro 200, ai sensi degli articoli 4 e 11 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

ALFA ritiene che l'operazione in esame debba qualificarsi, in applicazione dell'articolo 20 del T.U.R., come un conferimento di ramo d'azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni rivenienti dal conferimento, da assoggettare all'imposta di registro nella misura fissa di Euro 200, ai sensi degli articoli 4 e 11 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

A supporto di quanto prospettato, l'Istante rappresenta le proprie argomentazioni, evidenziando, preliminarmente, come la situazione sostanziale che si determina a seguito dell'acquisto di una partecipazione societaria, sotto il profilo tanto giuridico quanto economico, sia profondamente diversa da quella che si determina in caso di acquisto diretto dei beni da questa detenuti. Pertanto, nella sostanza, la vendita di una partecipazione di una società che detenga un'azienda non è equivalente alla vendita di tale azienda. Ciò, a maggior ragione, varrebbe quando la partecipazione venduta non rappresenta, come nel caso in esame, la totalità delle azioni della partecipata. La partecipazione ottenuta da ALFA a fronte del conferimento rappresenterà soltanto una parte del capitale sociale della conferitaria; conseguentemente, post conferimento, ALFA non disporrà nemmeno indirettamente e nemmeno sul piano sostanziale, del ramo conferito.

Al contrario, la partecipazione sarà espressiva di una quota indistinta del patrimonio della conferitaria.

Di conseguenza, ciò che BETA 1 S.p.A. acquisirà, sia pure indirettamente, con la partecipazione sarà soltanto una quota indistinta del patrimonio della conferitaria (e non certamente il ramo conferito da ALFA).

A parere della società istante, per quanto attiene la "causa reale" della complessiva operazione, va considerato che quella tra ALFA e BETA 1 S.p.A. è nella sostanza una partnership strutturata in una logica di lungo periodo. In proposito, va richiamato che tale accordo prevede, una volta perfezionato il conferimento e la successiva cessione della partecipazione, che ALFA impiegherà buona parte del prezzo incassato per acquistare da GAMMA Limited, socio di riferimento di BETA 1 S.p.A., azioni di quest'ultima, per un ammontare pari ad Euro .... Tale acquisto porterà ALFA a possedere una quota di partecipazione pari al 9,9% nel capitale sociale di BETA 1 S.p.A.

ALFA ritiene, dunque, che la causa reale dell'operazione, vista nel suo complesso, non sia la cessione del ramo a BETA 1 S.p.A., ma piuttosto un rapporto di tipo associativo, una forma di partecipazione diretta nel gruppo BETA da parte di ALFA, che permetterà a quest'ultima di mantenere una quota di partecipazione alle significative prospettive di crescita all'attività di ... svolta dalla conferitaria.

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

Con riferimento alla qualificazione degli atti relativi alle operazioni descritte nell'istanza di interpello, preliminarmente si osserva che, ai fini dell'imposta di registro, le regole da applicare per la corretta tassazione degli atti presentati per la registrazione sono desumibili innanzitutto dalle previsioni dell'articolo 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, rubricato "Interpretazione degli atti".

Il comma 87, lett. a), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di bilancio 2018) ha modificato il predetto articolo 20 che dal 1° gennaio 2018 prevede che "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi".

Rispetto alla precedente formulazione dell'articolo 20 del T.U.R., in base alla quale l'imposta andava applicata "secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente", la Relazione illustrativa alla citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha chiarito che "detta disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni allo stesso, (ad esempio i comportamenti assunti dalle parti), nonché disposizioni contenute in altri negozi giuridici collegati con quello da registrare".

Da quanto riportato nella Relazione illustrativa si desume che la modifica normativa impone di determinare l'obbligazione tributaria sulla base dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici prodotti dallo specifico atto portato alla registrazione, con esclusivo riferimento agli "elementi desumibili dall'atto medesimo", senza che assuma rilevanza il collegamento negoziale con altri atti. La ratio sottostante alla suddetta modifica normativa è quella di circoscrivere l'ambito applicativo della stessa al contenuto del singolo atto sottoposto a registrazione, evitando così che elementi non espressi e/o desumibili anche da atti diversi possano essere presi in considerazione al fine di individuare il trattamento fiscale corretto. Si rappresenta che, con riferimento alle censure di legittimità costituzionale della disposizione, da cui trae origine il quesito formulato dall'Istante, con la recente sentenza n. 158 del 21 luglio 2020, la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni relative all'articolo 20 del T.U.R., sollevate dalla Corte di cassazione, V Sez. Civ., in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, ritenendo quanto disposto dall'articolo in commento non in contrasto né con il principio di capacità contributiva, né con quelli di ragionevolezza ed eguaglianza tributaria, richiamati dalla ordinanza di rimessione. Con specifico riferimento ai dubbi sollevati dal giudice rimettente, in estrema sintesi, la Corte Costituzionale ha espressamente affermato che "il legislatore, con la denunciata norma ha inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità, riaffermare la natura di "imposta d'atto" dell'imposta di registro, precisando l'oggetto dell'imposizione in coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell'atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, salvo le ipotesi espressamente regolate dal testo unico. In tal modo risulta rispettata la coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico, coerenza sulla cui verifica verte il giudizio di legittimità costituzionale (su tale esigenza, ex multis, sentenze n. 10 del 2015, n. 116 del 2013, n. 223 del 2012 e n. 111 del 1997."

Alla luce della portata della citata sentenza, che ha respinto i dubbi di legittimità sollevati dal giudice a quo ed in base ai quali l'Istante ha formulato il l'interpello in esame, deve ritenersi superato il quesito posto dall'Istante, basato su una interpretazione "prospettica" dell'articolo 20 del T.U.R., da adottarsi in caso di declaratoria di incostituzionalità della "nuova" formulazione dello stesso. Si ritiene, infatti, che la complessiva operazione descritta, comprendente la cessione di quote sociali preceduta dal conferimento del ramo d'azienda, non possa essere tassata alla stregua di una cessione d'azienda unitaria sulla base del disposto dell'articolo 20 del T.U.R., così come modificato dalla Legge di bilancio 2018.

Occorre precisare che l'interpretazione degli atti in esame, secondo i canoni ermeneutici previsti dal novellato articolo 20 del T.U.R., non assorbe, tuttavia, l'analisi della complessiva operazione prospettata nell'ambito della disciplina dell'abuso del diritto di cui all'articolo 10-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in ordine alla quale l'Istante non ha posto alcun specifico quesito. Resta, pertanto, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall'istante, possa condurre ad identificare un diverso censurabile disegno abusivo.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.