Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 maggio 2016, n. 10996

Tributi - TIA - Natura tributaria - Locali destinati a lavorazione e stoccaggio di pelli - Superficie in cui si producono rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani smaltiti in modo autonomo dall’azienda - Esclusione dalla TIA

 

Svolgimento del processo

 

La conceria Z. S.r.l. impugnò con separati ricorsi dinanzi alla CTP di Firenze le fatture emesse da P. S.p.A. nell’interesse del Comune di Fucecchio per le somme dovute a titolo di TIA (Tariffa igiene ambientale) per le annualità dal 2002 al 2005.

La CTP adita, riuniti i ricorsi, li accolse, accogliendo nel merito la tesi della contribuente secondo cui la tassazione doveva essere limitata alla superficie dello stabilimento destinata ad uffici e servizi, dovendone restare esclusa la maggiore area destinata allo stoccaggio ed alla lavorazione delle pelli. Proposto appello principale da P. S.p.A. e appello incidentale dal Comune di Fucecchio, la CTR della Toscana, senza ulteriore specificazione, accolse l’appello con sentenza n. 2/9/09, depositata il 19 gennaio 2009. Avverso detta sentenza la società contribuente ricorre per cassazione in forza di tre motivi.

P. S.p.A. resiste con controricorso.

L’intimato Comune di Fucecchio non ha svolto difese.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione degli art. 61 e 36, secondo comma, del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, anche in relazione all’art. 1, secondo comma, del medesimo decreto, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e dei principi generali in materia di contenzioso tributario. Nullità della sentenza (art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.)", rilevando l’assoluta inconsistenza, quanto al merito della questione, della motivazione, compendiata nella proposizione che "La Commissione ha valutato tutte le ulteriori eccezioni anche sia sotto il profilo del Regolamento comunale che in ordine alle discipline nazionali e comunitarie".

2. Con il secondo motivo la società contribuente censura la sentenza impugnata per "violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)", nella parte in cui la CTR ha ritenuto la pronuncia di primo grado viziata da ultrapetizione rispetto a quanto richiesto dalla contribuente, ovvero dichiarare "non dovuta la maggiore somma esposta in fattura e determinata prendendo a riferimento anche le superfici destinate alla lavorazione dello stoccaggio.

Secondo la ricorrente, infatti, nell’accogliere il ricorso, la CTP di Firenze aveva pronunciato nei limiti del petitum del ricorso di primo grado, come anche illustrato dalla successiva memoria depositata in atti.

3. Con il terzo motivo la ricorrente formula in realtà una pluralità di censure, così indicate in epigrafe:

"Violazione dell’art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni e, ove occorra, violazione dell’art. 2697 c.c.. (art. 360 n. 3 c.p.c.).

Violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c.(art. 360 n. 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 49 del D. Lgs. n. 22/1997, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 158/1999, dell’art. 23 del regolamento comunale T.l.A. di Fucecchio approvato con deliberazione consiliare 14/3/2003, n. 25, dell’art. 17 del regolamento comunale per la gestione del servizio rimozione rifiuti urbani approvato con deliberazione consiliare 14/3/2003, n. 24, dell’art. 18 del regolamento comunale per la gestione del servizio rimozione rifiuti urbani approvato con deliberazione consiliare 14/3/2002 n. 17 (art. 360 n. 3 c.p.c.).

Insufficiente e illogica motivazione circa punti decisivi della controversia, il cui corretto apprezzamento avrebbe condotto il giudice a quo al rigetto dell’appello (art. 360 n. 5 c.p.c.):

1) riguardo alla debenza della T.I.A. per i locali in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati né assimilabili agli urbani;

2) riguardo alla debenza della T.I.A. per i rifiuti speciali in quantità rilevanti e comunque superiori ai massimi stabiliti dall’art. 17, secondo comma, del regolamento comunale di Fucecchio per la gestione del servizio T.I.A. approvato con deliberazione consiliare 14/3/2003, n. 24".

La ricorrente lamenta che, con motivazione assolutamente insufficiente, il giudice tributario di secondo grado avrebbe disatteso i motivi addotti dalla contribuente che non solo avrebbe allegato, ma anche dimostrato, attraverso la produzione dei modelli M.U.D. di produrre, nell’area indicata di mq 3132, rifiuti speciali per circa 400 tonnellate l’anno, non assimilabili a quelli urbani sotto il profilo qualitativo e quantitativo, dovendo quindi la relativa superficie andare esente da imposizione ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 22/1997 e 17 del Regolamento del Comune di Fucecchio approvato con delibera consiliare n. 24 del 14 marzo 2003, che stabilisce i limiti quantitativi oltre i quali i rifiuti speciali non possono più ritenersi assimilati agli urbani.

4. Preliminarmente va dato atto che la controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione con riferimento alla non impugnabilità delle fatture.

L'eccezione è inammissibile, in primo luogo perché attinente al merito del ricorso originariamente proposto dalla contribuente e non già all’ammissibilità del ricorso per cassazione e, in secondo luogo, risultando che la sentenza impugnata su detta questione si è espressamente pronunciata in senso sfavorevole alla società P. S.p.A., che avrebbe, quindi, dovuto impugnare detta statuizione con ricorso incidentale condizionato onde poter ottenere, in caso di accoglimento del ricorso principale, la riforma in parte qua della sentenza di secondo grado.

5. Il primo motivo è fondato e va accolto.

Invero la sentenza impugnata, relativamente alla questione di merito oggetto della controversia, si compendia testualmente nella seguente affermazione: "La Commissione ha valutato tutte le ulteriori eccezioni anche sia sotto il profilo del Regolamento comunale che in ordine alle discipline nazionali e comunitarie".

Rileva la Corte che tale proposizione - quand’anche rapportata alla parte della sentenza espositiva dello svolgimento del processo, nella quale il giudice tributario di secondo grado dà sommariamente conto dei motivi d’appello formulati avverso la sentenza di primo grado - si risolve in una mera adesione acritica all’atto d’impugnazione, senza che emergano in alcun modo le ragioni della condivisione.

La sentenza impugnata in tali termini motivata per relationem all’atto d’appello deve ritenersi pertanto affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 2° comma n. 4 e 61 del D. Lgs. n. 546/1992 (in senso conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. V 14 ottobre 2015, n. 20648; Cass. civ. sez. V 26 maggio 2003, n. 8296; Cass. civ. sez. V 15 ottobre 2001, n. 12542), non risultando in alcun modo possibile verificare se le ragioni della decisione, che risultano formulate, alla stregua di quanto sopra osservato, in modo né chiaro, né tantomeno univoco o esaustivo, siano attribuibili in ogni caso all’organo giudicante (si veda in proposito Cass. civ. sez. unite 16 gennaio 2015, n. 642).

La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del primo motivo, restando assorbiti il secondo ed il terzo.

La causa va rimessa quindi per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Toscana che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa a diversa sezione della CTR della Toscana anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.