Determinazione del contributo a fondo perduto perequativo

Pronte le disposizioni attuative concernente il riconoscimento di un contributo a fondo perduto dell'importo massimo di 150.000 euro a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che abbiano registrato un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. (MEF - Decreto 12 novembre 2021)

Per accedere al contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni bis (art. 1, co. da 16 a 27, DL n. 73/2021 convertito in L. n. 106/2021) il peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo all'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere pari ad almeno il trenta per cento rispetto al risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun avente diritto e nel rispetto del limite di spesa, alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, diminuita dell'importo dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate, sono applicate le seguenti percentuali:
a) trenta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati all'art. 1, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, non superiori a centomila euro;
b) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati all'art. 1, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati all'art. 1, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati all'art. 1, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) cinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati all'art. 1, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Non spetta alcun contributo a fondo perduto se l'ammontare complessivo dei contributi, già riconosciuti dall'Agenzia delle entrate, è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Per poter ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono aver presentato, entro il 30 settembre 2021, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il contributo a fondo perduto non spetta nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia presentata successivamente al predetto termine o nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non sia stata validamente presentata.
Ai fini del rispetto dello stanziamento delle risorse, le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relativamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.