Bonus baby-sitting: appropriazione e inserimento delle prestazioni entro il 28 febbraio 2021

In alternativa al congedo parentale, è possibile usufruire di un bonus per i servizi di baby-sitting per remunerare le prestazioni di lavoro effettuate nel periodo di sospensione delle attività didattiche dei figli, a causa dell’emergenza Covid-19, dal 5 marzo al 31 agosto 2020. L’Inps, con messaggio 13 gennaio 2021, n. 101, informa che, per consentire la fruizione del bonus in questione, le prestazioni potranno essere comunicate dal genitore beneficiario, tramite il servizio online dedicato alle prestazioni occasionali, entro il 28 febbraio 2021.

Per far fronte all’emergenza derivante dal contagio da COVID-19 - come noto - gli articoli 23 e 25 del DL n. 18/2020 e successive modificazioni, hanno previsto, in seguito ai provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, misure di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori. In alternativa, infatti, allo specifico congedo parentale, è stata prevista la possibilità di fruire di un bonus per i servizi di baby-sitting, per il periodo dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore da utilizzare per remunerare le prestazioni di lavoro effettuate nel periodo di sospensione delle predette attività didattiche.
Con le circolari Inps n. 44 e n. 73/2020, sono state fornite, tra le altre, le indicazioni relative alla fruizione della misura di sostegno e quelle sulle modalità di erogazione della stessa da parte dell’Istituto, mediante il Libretto Famiglia.

Tenuto conto che i termini per la presentazione delle domande del bonus in argomento sono scaduti il 31 agosto 2020 e che le Strutture territoriali dell’Inps sono attualmente impegnate nelle lavorazioni delle istanze residue per le quali è in completamento l’istruttoria, si ricorda che, in caso di accoglimento della domanda regolarmente presentata, per poter ottenere il pagamento della prestazione il genitore utilizzatore e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.
L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura direttamente, con l’utilizzo delle credenziali personali; avvalendosi dei servizi del Contact Center Multicanale; oppure tramite Enti di patronato.
All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire le informazioni identificative necessarie, in particolare, il prestatore deve compilare correttamente i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni.
Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (SMS, indirizzo e-mail o PEC). Tale appropriazione consentirà al beneficiario di visualizzare nel "portafoglio elettronico" l’importo concessogli e di disporne per la remunerazione delle prestazioni lavorative, che devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento (tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di Contact Center Multicanalemessi a disposizione dall’INPS).
Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite lo strumento di pagamento indicato dal prestatore all’atto della registrazione.

Come già precisato, potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia solo le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici, sino al termine sopra indicato del 31 agosto 2020; l’utilizzatore dovrà specificare l’intenzione di usufruire del "Bonus Covid 19" per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività "Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 - Misure COVID 19)".
Per consentire la fruizione del beneficio per tutte le istanze accolte o in via di accoglimento, le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 28 febbraio 2021. Il termine per l’inserimento delle prestazioni nella relativa piattaforma viene, pertanto, allineato con quello stabilito per il nuovo bonus per servizi di baby-sitting nelle c.d. zone rosse, disciplinato dall’articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, successivamente abrogato dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in base alla quale, tuttavia, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto (v. circolare n. 153/2020).
Al fine di garantire quindi il rispetto della tempistica sopra indicata, le Strutture territoriali avranno cura di definire le lavorazioni delle istanze residue per le quali è in via di completamento l’istruttoria entro e non oltre il 12 febbraio 2021, fermo restando che il genitore beneficiario dovrà inserire le prestazioni occasionali nel Libretto Famiglia entro e non oltre l’indicata data del 28 febbraio 2021.