Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 aprile 2026, n. 10727

Lavoro - Dequalificazione - Demansionamento - Danno alla salute conseguente a mobbing - Danni non patrimoniali - Danno biologico - Danno morale - Declaratorie contrattuali - Onere della prova - Rigetto

 

Fatti di causa

 

1. Il Tribunale di Cosenza, in parziale accoglimento del ricorso di M.R.A., dipendente dell'(...) (A.) di Cosenza, dapprima coadiutore amministrativo cat. B, dal 2003 assistente amministrativo cat. C, che aveva proposto ricorso per l'accertamento di dequalificazione subita dall'1.2.2003, per il riconoscimento del diritto a essere adibita a mansioni proprie della qualifica e categoria di appartenenza di assistente amministrativo VI livello, per l'accertamento di danno alla salute conseguente a mobbing e per la condanna del datore di lavoro al risarcimento di tutti i danni, escluso il mobbing ma ritenuto provato il demansionamento, ordinava all'azienda sanitaria l'assegnazione della dipendente alle mansioni di formale inquadramento e la condannava al risarcimento dei danni non patrimoniali liquidati in complessivi € 63.125,51, parametrati a danno biologico di un quarto del 40% secondo le tabelle del Tribunale di Milano, integrato in misura del 15% a titolo di danno morale.

2. Pronunciandosi sugli appelli di entrambe le parti, riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c., la Corte d'Appello di Catanzaro rigettava l'appello proposto dalla lavoratrice e accoglieva l'appello dell'azienda sanitaria, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e integrale rigetto del ricorso introduttivo del giudizio.

3. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre la lavoratrice con cinque motivi, illustrati da memoria; resiste l’azienda sanitaria con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1.  In via preliminare, avendo provveduto parte controricorrente al deposito del controricorso in data 20.1.2022, senza previa notifica alla parte ricorrente nel domicilio eletto, in base alla versione vigente ratione temporis dell’art. 370 c.p.c., il controricorso è inammissibile; infatti, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l'eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell'art. 370 c.p.c., norma che, ai fini della tempestività del controricorso, prevede(va) il rispetto del duplice termine di legge per la notifica (comma 1) e per il deposito dell’atto notificato (comma 3); rimangono a carico della parte inosservante delle regole del rito le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che, venuta a mancare tale udienza, alcuna attività difensiva è più consentita (cfr. Cass. n. 23921/2020, n. 13799/2024, n. 21099/2024).

2. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) degli artt. 325 e 326 c.p.c., censurando la circostanza che la Corte non ha considerato tardivo e, perciò, inammissibile, l’appello dall’A. Cosenza, intervenuto dopo il decorso del termine di giorni 30 dalla notifica della sentenza di primo grado.

3. Il motivo è infondato.

4. Invero, nel processo civile ordinario e nel processo del lavoro le notificazioni alla parte costituita con un procuratore si effettuano nei confronti di quest’ultimo, regola che vale anche per la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare (cfr. Cass. n. 26416/2023, n. 7527/2010).  

5. Nel caso di specie, la notifica della sentenza di primo grado risulta effettuata alla parte e non al procuratore costituito (quantunque componente dell’Avvocatura interna, ma senza richiamo dello stesso, e quindi con operatività della regola generale).  

6. In ogni caso, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., l’appello dell’Azienda sarebbe risultato ammissibile come appello incidentale tardivo.  

7. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) dell’art. 2103 c.c., censurando la pronuncia della Corte distrettuale nella parte in cui, in riforma della sentenza di primo grado, ha invertito l’onere della prova e, perciò, disconosciuto il demansionamento rivendicato, senza che l’Azienda abbia dimostrato di avere adempiuto al suo obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto.  

8. Il motivo non è meritevole di accoglimento.

9. Nella motivazione della sentenza impugnata sono state esaminate le declaratorie contrattuali, nel senso che le mansioni allegate e riferite dai testimoni erano riconducibili al livello di inquadramento.  

10. In sintesi, la Corte territoriale ha ritenuto le mansioni assegnate alla dipendente riconducibili all'area C di inquadramento, e quindi non condivisibile la sentenza di primo grado (la quale, analizzate le declaratorie contrattuali, aveva individuato nell’autonomia e responsabilità l'elemento caratterizzante la categoria C rispetto a quella B), in quanto i requisiti di autonomia e responsabilità sono richiamati per entrambi i livelli, differenziandosi solo per il diverso grado  (nell'ambito di prescrizione di massima, ovvero secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo).

Ha evidenziato, nel merito, che anche per sua espressa ammissione, la lavoratrice si era occupata di autorizzare specifiche pratiche; che detta attività autorizzativa non poteva ritenersi estranea al mansionario contrattuale dell'assistente amministrativo, che prevede “ricezione e istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione studio e ricerca”, così come rientrava nel profilo il ritiro delle impegnative, non estraneo all’attività di ricezione e istruttoria di documenti prevista dalla declaratoria contrattuale; che il coordinamento e il controllo di altri operatori non caratterizzano necessariamente il profilo perché meramente eventuali.

Ha concluso affermando che “dall'istruttoria espletata deve ritenersi che non sia emerso alcun demansionamento e che i testi nel confermare i capitoli di cui al ricorso non hanno fatto altro che confermare attività lavorative che ben si collocano nelle previsioni contrattuali del sesto livello”, ritenendo irrilevante che le medesime attività fossero state espletate anche nel periodo in cui l'originaria ricorrente era inquadrata nel livello inferiore (potendo essere ipotizzato per quel diverso arco temporale lo svolgimento di mansioni superiori) e che lo svolgimento di attività accessorie e strumentali non implicava demansionamento.

11. In tale ragionamento, con cui il motivo di ricorso non si confronta adeguatamente, non è ravvisabile la lamentata inversione dell’onere della prova in materia di demansionamento, giudicato insussistente per la conformità delle mansioni dimostrate all’inquadramento della dipendente; con conseguente inammissibilità delle censure concernenti la valutazione delle prove testimoniali, inammissibili in sede di legittimità, in presenza, come nella specie, di congrua e logica motivazione.  

12. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) per violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale ha omesso di valutare le censure contenute nei motivi di appello afferenti alla quantificazione del danno da demansionamento nel corso del procedimento di primo grado.  

13. Il motivo è infondato in via derivata, per assorbimento determinato dal rigetto del secondo motivo.  

14. Con il quarto motivo parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) del disposto di cui all'allegato 1 del CCNL 7 aprile 1999 che ha definito i compiti e le mansioni afferenti la categoria- qualifica C) del dipendente assunto in ambito sanitario, sostenendo che la Corte di merito non ha considerato i fatti e le testimonianze che avrebbero dimostrato la mancata assegnazione alla dipendente delle funzioni di cat. C), rimanendo relegata svolgere quelle della categoria inferiore B).

15. Il motivo è inammissibile.  

16. Oltre a quanto già sopra rilevato con riferimento al secondo motivo, osserva il Collegio che spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; infatti, il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 27415/2018, n. 29730/2020, n. 20553/2021, n. 5412/2025).  

17. Nella specie, si denuncia non tanto l’interpretazione della contrattazione collettiva, ma l’accertamento di fatto sotteso alla sua applicazione in concreto; siffatta censura non integra un vizio di sussunzione, ma si traduce in una richiesta di rivalutazione dei fatti storici, non utilmente sviluppabile in questa sede (cfr. Cass. S.U.  34476/2019).  

18. Con il quinto motivo parte ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.); sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale non ha correttamente valutato la mancanza del personal computer quale fatto decisivo e probatorio per il riconoscimento del demansionamento, atteso che la dipendente nella sua qualità di assistente amministrativo doveva scrivere a mano gli atti.

19. Il motivo è inammissibile.  

20. Come chiarito da Cass. S.U. n. 8053/2014, l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

 Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

A detti requisiti non risponde il motivo in esame.

21. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato.  

22. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, stante l’evidenziata inammissibilità del controricorso.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.