Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 aprile 2026, n. 10342

Lavoro - Indennità di disoccupazione NASpI - Pretesa restitutoria avanzata dall’Inps - Prestazioni previdenziali ed assistenziali - Beneficio dell’esonero - Principio di autosufficienza - Accoglimento

 

Fatti di causa

 

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Modena, ha condannato V.R. a restituire in favore dell’Inps, a titolo d’indebito sull’indennità di disoccupazione NASpI erogata, la somma di euro 2.450,12, oltre accessori, ponendo carico della stessa R. le spese del giudizio, compensate in ragione di un quarto, in quanto ha ritenuto inapplicabile alle cause per indebito l’esonero previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c.

2. Avverso detta pronuncia R. ha proposto ricorso, impugnando esclusivamente il capo relativo alle spese.

L’Inps ha resistito mediante controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

3. All’esito della camera di consiglio del 26 febbraio 2026, il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma, c.p.c.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c.

Parte ricorrente sottolinea che la logica di favore della citata disposizione si lega alla sola domanda tendente ad ottenere prestazioni previdenziali ed assistenziali, trattandosi di disciplina di diritto singolare che non si presta ad essere applicata a casi non espressamente indicati.

Evidenzia, altresì, che il presente giudizio è volto proprio al riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione NASpI per il corrispondente periodo di tempo per il quale l’Inps ne pretende il recupero, sicché rimprovera alla Corte d’appello di averla erroneamente condannata al pagamento delle spese pur in presenza di rituale dichiarazione di esonero.

2. In via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Inps, atteso che, al contrario di quanto assume l’Istituto previdenziale, il ricorso in esame è rispettoso del principio di autosufficienza.

2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non dev’essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (v. Cass., Sez. Un., n. 8950 del 2022).

2.2. Nella specie, il ricorso reca non soltanto l’illustrazione intelligibile ed esauriente delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, così da soddisfare appieno i requisiti di contenuto-forma prescritti dall’art. 366 c.p.c. (v., in particolare, Cass. n. 17125 del 2007 e Cass. n. 4036 del 2011), ma anche la specifica la trascrizione delle parti rilevanti degli atti di causa, cioè delle conclusioni del ricorso di primo grado e dell’atto di appello (v. pagg. 5 e 6), la cui cognizione è necessaria onde consentire alla Corte di verificare se il presente giudizio è riconducibile all’ambito applicativo dell’art. 152 disp. att. c.p.c.

È evidente, quindi, che il ricorso in esame contiene in sé tutti gli elementi idonei a permettere la decisione della causa, senza necessità che essi siano attinti dalla documentazione relativa ai precedenti gradi di giudizio.

3. Nel merito, il ricorso è fondato.

3.1. Nella parte che qui rileva l’art. 152 disp. att. c.p.c. (come modificato dall’art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003) stabilisce che «Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 …».

3.2. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidata l’affermazione secondo cui il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c. – espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati – opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l’oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (v. Cass. n. 16676 del 2020, con la quale è stato escluso il diritto all’esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell’Inps alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli).

A tale affermazione di principio si è allineata anche la giurisprudenza di legittimità più recente formatasi in seno a tipologie di cause di varia natura (tra le tante, cfr.: Cass. n. 21805 del 2025, pronunciata in una controversia inerente all’omissione contributiva basata su cartelle non opposte; Cass. n. 8660 del 2025, in tema di opposizione ad avviso di addebito per contributi previdenziali; Cass. n. 7462 del 2024, in materia di rivalutazione dell’anzianità contributiva per esposizione qualificata ad amianto).

3.3. Tuttavia, si è pure chiarito che nel novero dei «giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali» cui si riferisce l’art. 152 disp. att. c.p.c. dev’essere ricondotto anche il giudizio in cui è dedotta l’illegittimità del provvedimento dell’Inps di ripetizione delle somme erogate, a titolo di disoccupazione agricola, ritenuta indebita a causa della mancata iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli.

È stato osservato, difatti, che in tali casi oggetto del giudizio non è solo l’accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli, ma anche quello volto al riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione recuperata dall’Inps, dal momento che l’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce il presupposto necessario per l’attribuzione della prestazione previdenziale (cfr. Cass. n. 24365 del 2022).

Ancora, il beneficio dell’esonero dalla condanna alle spese è stato riconosciuto, sussistendone gli specifici presupposti, anche a favore di chi è parte soccombente di una controversia avente ad oggetto la ripetizione della quota di integrazione al minimo della pensione, poiché in tale evenienza oggetto del giudizio non è solo l’accertamento dell’illegittimità della pretesa dell’Inps, ma anche l’accertamento del diritto del prestatore a trattenere la quota stessa e, quindi, del diritto alla prestazione previdenziale (v. Cass. n. 23920 del 2023).

Si è affermato, inoltre, che l’esenzione dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza spetta alla parte soccombente nel gravame relativo al solo capo delle spese di lite di una pronuncia resa nell’ambito di un giudizio volto al riconoscimento di prestazioni previdenziali o assistenziali, poiché il regolamento di dette spese costituisce un aspetto consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del procedimento di accertamento della spettanza del beneficio richiesto (v. Cass. n. 26738 del 2019).

3.4. Gli approdi interpretativi di cui si è dato conto orientano la decisione di questa Corte in senso favorevole alle ragioni della ricorrente.

Come si apprende dalla lettura della sentenza impugnata e delle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo della lite e nel successivo appello (debitamente trascritte in ricorso), l’oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla domanda di R. finalizzata a contrastare la pretesa restitutoria avanzata dall’Inps in relazione all’indennità NASpI dalla medesima già percepita e basata sul presupposto che ella in precedenza non aveva realmente svolto attività di lavoro dipendente.

La presente controversia, dunque, deve farsi senz’altro rientrare nel catalogo dei «giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali» al quale si applica l’art. 152 disp. att. c.p.c., dal momento che in essa si disputa comunque della spettanza o meno della prestazione che l’ente erogatore intende ripetere.

La domanda di accertamento negativo della sussistenza dell’indebito, difatti, presuppone la deduzione in giudizio di una ragione di credito, ossia del diritto dell’accipiens di trattenere quanto in passato aveva ottenuto.

Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l’accertamento negativo del diritto alla ripetizione, ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla restituzione della somma erogata, implica necessariamente l’affermazione del diritto del percettore, attore in accertamento negativo, di trattenere quanto ricevuto e, perciò, la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto (v. Cass., Sez. Un., n. 18046 del 2010, in motivazione).

È inevitabile concludere, quindi, che anche il presente giudizio è stato promosso allo scopo di “ottenere” la prestazione previdenziale o assistenziale chiesta in restituzione dell’Inps, con l’unica differenza che, essendo la sua erogazione già avvenuta, sul piano del petitum immediato la richiesta dell’attore è finalizzata ad ottenere una decisione che accerti il suo diritto a “trattenere” la prestazione medesima.

3.5. La soluzione accolta non contraddice in alcun modo l’esposto principio secondo cui la disposizione contenuta nell’art. 152 disp. att. c.p.c. costituisce espressione di “diritto singolare”, per cui essa non è estensibile al di fuori dei casi ivi contemplati.

Come più volte affermato da questa Corte in passato, la ratio del beneficio dell’esonero dalle spese giudiziali in favore del lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali e assistenziali, desumibile anche dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 85 del 1979 e 207 del 1994, è quella di evitare che il timore della soccombenza sulle spese impedisca l’esercizio di diritti garantiti dalla Costituzione, fermo il limite della manifesta infondatezza e temerarietà della lite (v. Cass. n. 11880 del 2003 e Cass. n. 17061 del 2003).

Si è precisato, altresì, che l’indicata ratio è rimasta inalterata anche in seguito alla sostituzione della norma per effetto dell’introduzione dell’art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, con cui è stato posto a carico della parte ricorrente l’onere di effettuare – fin dalle conclusioni dell’atto introduttivo – un’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso delle condizioni reddituali previste dalla norma stessa per ottenere l’esenzione dal pagamento delle spese processuali (v. Cass. n. 13367 del 2011).

L’indicata ratio porta a ritenere che il “diritto singolare” di cui è espressione l’art. 152 cit. comprenda sul piano oggettivo anche le controversie, come quella in esame, in cui la parte agisce per trattenere l’importo di una prestazione previdenziale o assistenziale già ottenuta.

Anche in questo caso, difatti, il beneficio dell’esenzione dalla condanna alle spese è diretto a consentire un più agevole accesso alla tutela giurisdizionale del proprio diritto a vantaggio di chi, versando in condizioni reddituali ritenute meritevoli dal legislatore, ambisce a conseguire una data provvidenza finalizzata a sopperire alla condizione di bisogno materiale in cui egli versa.

3.6. La sentenza impugnata si è discostata dagli esposti principi interpretativi, avendo al contrario affermato che nel presente giudizio non opera la previsione esonerativa di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.

A sostegno della decisione è stato citato un precedente di questa Corte (precisamente, Cass. n. 19136 del 2005), il cui richiamo risulta tuttavia inappropriato.

In quel caso, difatti, l’esclusione del diritto all’esonero dalla condanna alle spese è stata motivata dal rilievo secondo cui il ricorrente, congiunto di una lavoratrice deceduta a causa di una malattia professionale, aveva agito in giudizio al fine di contrastare la pretesa restitutoria dell’Inail avente ad oggetto una rendita, cioè un diritto proprio dei superstiti.

 Dunque, in quella occasione questa Corte ha osservato che la previsione dell’esonero dalle spese non poteva trovare applicazione in favore del soccombente perché questi non rivestiva la qualità di “lavoratore” (v. pagg. 7 e 8 della motivazione), alludendo evidentemente alla formulazione dell’art. 152 cit. anteriore alla sostituzione operata dall’art. 42 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, secondo cui l’esonero dal pagamento delle spese era riservato al «lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere le prestazioni previdenziali».

La negazione del diritto all’esenzione dalla condanna, cioè, è stata ancorata al rilievo per cui la controversia si poneva al di fuori del perimetro soggettivo di operatività della disposizione contenuta nell’art. 152 cit., ma nella versione all’epoca vigente e non più attuale.

4. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, la sentenza impugnata dev’essere cassata limitatamente al capo relativo alle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito, con la dichiarazione di irripetibilità nei confronti di R. delle spese del doppio grado di giudizio.

5. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo tenendo conto dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), vanno poste a carico dell’Inps.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese; dichiara irripetibili nei confronti della parte ricorrente le spese del doppio grado di giudizio; condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.200,00 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.