Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 11 novembre 2020

Fornitura dei dati concernenti le locazioni brevi, l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno di Roma Capitale

Articolo 1

Oggetto del provvedimento e finalità

1. Con il presente decreto sono individuati i criteri, i termini e le modalità per la fornitura da parte del Ministero dell’interno dei dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti, di cui all’articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all’articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, di seguito denominati "Struttura".

2. I dati sono resi disponibili dal Ministero dell’interno, in forma anonima e aggregata per Struttura all’Agenzia delle entrate, che li rende disponibili ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, di cui all’articolo 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, previsto per Roma Capitale, di seguito "contributo".

3. L’Agenzia delle entrate utilizza i dati, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell’analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali. I comuni utilizzano i dati ricevuti ai fini di monitoraggio e per lo svolgimento dell’attività di accertamento.

Articolo 2

Termini e modalità di trasmissione dei dati

1. Il Ministero dell’interno rende disponibili all’Agenzia delle entrate i dati, trasmessi ai sensi dell’articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in forma anonima e aggregata, per Struttura identificata come risultante dall’Allegato A e dalle relative specifiche tecniche, che fanno parte integrante del presente decreto. Gli eventuali aggiornamenti dell’Allegato A e delle specifiche tecniche sono adottati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentiti il Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno e sono pubblicati sui siti internet dell’Agenzia delle entrate e del Dipartimento delle finanze: rispettivamente www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it. I dati devono consentire l’individuazione del solo numero dei soggetti alloggiati, senza ulteriore specificazione, nonché dei giorni di permanenza nella Struttura, dichiarati all’atto della registrazione.

2. I dati di cui al comma 1 sono resi disponibili tramite i servizi di cooperazione applicativa con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

3. L’Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e il contributo, con cadenza semestrale, entro il 31 luglio dello stesso anno ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo sul Portale SIATELV2-Puntofisco, i dati relativi alle Strutture che sono ubicate nel proprio territorio.

4. Ai fini di cui al comma precedente, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - rende disponibile all’Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e il contributo, elaborato sulla base degli atti pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 31 dicembre dell’anno precedente unitamente alle informazioni in merito alla data di pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e di conseguente acquisizione di efficacia dell’atto.

5. Per i comuni non compresi nell’elenco reso disponibile alla data del 31 gennaio di cui al comma 4 e che hanno comunque istituito l’imposta di soggiorno durante l’anno in cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili i dati sulla base di detto elenco, i dati concernenti l’annualità in cui l’imposta è stata istituita sono resi disponibili dall’Agenzia delle entrate entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di istituzione dell’imposta. Resta ferma l’applicazione del comma 3.

6. A decorrere dall’anno di imposta 2020, l’elenco di cui al comma 4 è quello elaborato sulla base delle pubblicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 13, comma 15-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone, tra l’altro, che gli atti relativi all’imposta di soggiorno e al contributo hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it.

7. I comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e il contributo prima dell’anno di imposta 2020 e che non hanno ottemperato all’obbligo di cui all’articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella versione vigente prima della sua sostituzione effettuata dall’articolo 15-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono tenuti ad inserire, entro il 31 marzo 2021, nel Portale del federalismo fiscale gli atti già vigenti, al fine di ottenere la disponibilità dei dati relativi all’annualità 2020 da parte dell’Agenzia delle entrate. Se gli inserimenti sono effettuati in una data successiva, l’Agenzia delle entrate rende disponibili esclusivamente i dati a decorrere dall’annualità in cui è avvenuta la pubblicazione dell’atto sul sito www.finanze.gov.it.

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto è applicato a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. I dati relativi al 2020, aggregati per annualità, sono resi disponibili dal Ministero dell’interno all’Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio 2021. L’Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2021, rende disponibili i dati ai comuni presenti nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, inviato, entro il 30 aprile 2021, dal Ministero dell’economia e delle finanze, ed elaborato anche sulla base dei comuni che hanno inserito i propri atti entro la data del 31 marzo 2021.

Allegato A

TRACCIATO RECORD - ALLOGGIATI

PREMESSA

La banca dati Alloggiati è suddivisa in diversi database legati alla competenza territoriale delle Questure.

TABELLA DESCRIZIONE TRACCIATO RECORD

 

Campo

Tipo

Dimensione Max

Vincoli

1 NUM_RIGA Integer 10
2 CATEGORIA_ID Integer 2 Appartenente alla tabella Categorie (Polizia di Stato)
3 CATEGORIA_DESCRIZIONE String 50 Appartenente alla tabella Categorie (Polizia di Stato)
4 DENOMINAZIONE String 50
5 INDIRIZZO String 60
6 LUOGO String 38 Appartenente alla tabella Luoghi (Polizia di Stato)
7 PROVINCIA Char 2 Appartenente alla tabella Luoghi (Polizia di Stato)
8 CODICE_TIPO Char 1 C = Codice Fiscale - P = Partita IVA
9 CODICE_PIVA_CF String 16
10 TOT_SCHEDINE_INVIATE Integer 10
11 TOT_GIORNI_PERMANENZA_PRESUNTI Integer 10

DESCRIZIONI CAMPI

NUM_RIGA

Progressivo riga tracciato record.

 

CATEGORIA_ID

Identificativo univoco della categoria di appartenenza della struttura ricettiva.

 

CATEGORIA_DESCRIZIONE

Descrizione della categoria di appartenenza della struttura ricettiva.

 

DENOMINAZIONE

Rappresenta la descrizione del soggetto che invia i dati per la struttura ricettiva ubicata nell’indirizzo.

 

INDIRIZZO

Rappresenta l’ubicazione della struttura ricettiva e/o la sede legale del soggetto che invia i dati.

Questo è un campo a testo libero non formattato secondo alcun pattern.

 

LUOGO

Il luogo relativo al campo indirizzo (comune/stato).

 

PROVINCIA

La provincia relativa al campo indirizzo.

 

CODICE_TIPO

Carattere identificativo del tipo di codice inserito nel campo successivo: P = Partita IVA, C = Codice Fiscale.

 

CODICE_PIVA_CF

Il codice fiscale o la partita IVA relativa al soggetto.

 

TOT_SCHEDINE_INVIATE

Il totale degli invii di dati effettuati dal soggetto.

 

TOT_GIORNI_PERMANENZA_PRESUNTI

Il totale del numero di giorni di permanenza dichiarati all’arrivo, per questo motivo presunti.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 2 dicembre 2020, n. 299.