Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 dicembre 2025, n. 33711
Fatture emesse - Definizione agevolata importi - Inesistenza soggettiva delle operazioni - Sanzione - Questionario documentazione contabile - Memoria illustrativa - Estinzione del giudizio
Fatti di causa
1. - La Guardia di Finanza di Bergamo svolgeva un controllo nei confronti della ditta individuale "Cr.Al.", esercente l'attività di commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e semilavorati, con cui appurava, in particolare, che l'ultima dichiarazione presentata era relativa l'annualità 2002 e che per l'anno di imposta 2006 (oggetto di accertamento), pur non avendo presentato alcuna dichiarazione né ai fini II.DD. né ai fini IVA, il contribuente risultava aver effettuato cessioni afferenti rottami, ex art. 74, D.P.R. 633/1972, per un imponibile di Euro 1.183.594,00.
Tra i destinatari delle fatture emesse dal Cr.Al. nel 2006 risultava esservi la ditta individuale "E. di Pr.Eu.".
Conseguentemente, al fine di effettuare una corretta valutazione dei rapporti commerciali intrattenuti con il Cr.Al., l'Ufficio notificava al Pr.Eu. un questionario con richiesta di produrre la documentazione contabile relativa all'anno 2006.
Il Pr.Eu. ottemperava alla richiesta e, nel corso di un contraddittorio con l'Ufficio, produceva ulteriore documentazione volta ad attestare l'effettività delle operazioni.
Dall'esame analitico dei documenti esibiti emergevano ulteriori elementi in grado di dimostrare l'inesistenza soggettiva delle operazioni indicate nelle fatture emesse dal Cr.Al. Così, reputando ideologicamente false le fatture, l'Ufficio recuperava l'IVA di Euro 184.403,00, irrogando la corrispondente sanzione.
Avverso l'avviso di accertamento il contribuente presentava ricorso.
L'Ufficio difendeva la legittimità dell'atto impugnato.
La Commissione tributaria provinciale di Brescia, con sentenza n. 265/02/15, accoglieva il ricorso.
2. - Con ricorso in appello, l'Agenzia delle entrate impugnava la pronuncia.
Il contribuente si costituiva con proprie controdeduzioni.
La Commissione tributaria regionale, sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 4123/67/2016, accoglieva l'appello dell'Ufficio, dichiarava non dovuta l'IVA sulla base di quanto previsto dal sopravvenuto art. 6, c. 3-bis, D.Lgs. n. 471/1997, e invitava l'Agenzia delle entrate a irrogare la relativa sanzione.
3. - Il contribuente proponeva ricorso per revocazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale.
Ha poi proposto, con atto notificato in data 2 novembre 2016, ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
4. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.
Il contribuente ha depositato una memoria illustrativa.
Ragioni della decisione
1. - Va in via preliminare dato atto che nella memoria illustrativa del 5 dicembre 2025 il contribuente ha chiesto di dichiarare estinto e/o comunque non luogo a provvedere in ordine al presente giudizio, attesa l'intervenuta definizione agevolata degli importi richiesti.
Parte ricorrente rappresenta che la sentenza impugnata ha confermato l'avviso di accertamento esclusivamente quanto alle sanzioni, dovute nella misura del 5% in ragione di operazioni in regime di c.d. reverse charge e che la riscossione delle sanzioni era quindi affidata all'E.
Nel frattempo, il contribuente ha aderito alla c.d. rottamazione ex art. 6 D.L. n. 193 del 2016, versando l'importo richiesto per la definizione agevolata.
Avendo il contribuente aderito alla definizione agevolata e corrisposto l'importo richiesto dall'agente della riscossione, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
2. - Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 perché il meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di cessazione della materia del contendere (Cass. n. 3542/2017).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.