Legislazione - UE - Regolamento 29 novembre 2019, n. 2019/2075

Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 1, 8, 34, 37 e 38, gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 2, 3 e 6, le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 12, 19, 20 e 22 e l’interpretazione dello Standing Interpretations Committee (SIC) 32

 

Articolo 1

 

L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

a) il Principio contabile internazionale (IAS) 1 Presentazione del bilancio è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

b) lo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

c) lo IAS 34 Bilanci intermedi è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

d) lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

e) lo IAS 38 Attività immateriali è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

f) l’International Financial Reporting Standards (IFRS) 2 Pagamenti basati su azioni è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

g) l’IFRS 3 Aggregazioni aziendali è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

h) l’IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

i) l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 12 Accordi per servizi in concessione è modificata come indicato all’allegato del presente regolamento;

j) l’IFRIC 19 Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale è modificata come indicato nell’allegato del presente regolamento;

k) l’IFRIC 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto è modificata come indicato nell’allegato del presente regolamento;

l) l’IFRIC 22 Operazioni in valuta estera e anticipi è modificata come indicato nell’allegato del presente regolamento;

m) l’interpretazione dello Standing Interpretations Committee (SIC) 32 Attività immateriali - Costi connessi a siti web è modificata come indicato nell’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

 

Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2020 o successivamente.

 

Articolo 3

 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Allegato

MODIFICHE AI RIFERIMENTI AL QUADRO CONCETTUALE NEGLI IFRS

 

Modifiche agli IFRS

 

Modifiche all’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni

 

È aggiunto il paragrafo 63E.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

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63E Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS, pubblicato nel 2018, ha modificato la nota a piè di pagina riferita alla definizione di strumento rappresentativo di capitale nell’appendice A. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2020 o in data successiva. L’applicazione anticipata è consentita se l’entità applica contestualmente anche tutte le altre modifiche introdotte da Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS. L’entità deve applicare la modifica all’IFRS 2 retroattivamente, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi 53-59 del presente Principio, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. Tuttavia, se stabilisce che l’applicazione retroattiva non sarebbe fattibile o comporterebbe costi e sforzi indebiti, l’entità applica la modifica all’IFRS 2 con riferimento ai paragrafi 23-28, 50-53 e 54F dello IAS 8.

Nell’appendice A, è modificata la nota a piè di pagina riferita alla definizione di strumento rappresentativo di capitale.

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(*) Il Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria pubblicato nel 2018 definisce una passività come un’obbligazione attuale dell’entità a trasferire una risorsa economica come risultato di eventi passati.

 

Modifica all’IFRS 3 Aggregazioni aziendali

 

Nel paragrafo 11, è soppressa la nota a piè di pagina riferita a «Quadro sistematico» ed è aggiunta una nota a piè di pagina riferita a «Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio». Il paragrafo 11 non è stato modificato ma è incluso per facilità di consultazione.

Condizioni di rilevazione

11. Affinché soddisfino le condizioni di rilevazione nell’ambito dell’applicazione del metodo di acquisizione, le attività acquisite e le passività assunte identificabili devono soddisfare le definizioni di attività e passività fornite nel Quadro sistematico * per la preparazione e la presentazione del bilancio (†) alla data di acquisizione. Per esempio, i costi che l’acquirente prevede di sostenere in futuro, ma che non è obbligato a sostenere, per realizzare il proprio piano di ritirarsi da un’attività di una acquisita, di dismettere i dipendenti di un’acquisita oppure di trasferirli, non sono passività alla data di acquisizione. Pertanto, l’acquirente non rileva quei costi nell’ambito dell’applicazione del metodo dell’acquisizione. Invece, l’acquirente rileva quei costi nel bilancio successivo all’aggregazione, secondo quanto previsto da altri IFRS.

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(†) Ai fini del presente principio, gli acquirenti sono tenuti ad applicare la definizione di attività e di passività e la relativa guida del Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio dello IASC adottato dallo IASB nel 2001 piuttosto che il Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria pubblicato nel 2018.

 

Modifiche all’IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie

 

Il paragrafo 10 è modificato, è soppressa la nota a piè di pagina nel paragrafo 10 riferita a «Quadro sistematico» ed è aggiunto il paragrafo 26A.

Elementi del costo delle attività di esplorazione e di valutazione

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10. I costi relativi allo sviluppo delle risorse minerarie non devono essere rilevati come attività di esplorazione e di valutazione. Il Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria e lo IAS 38 Attività immateriali forniscono una guida in merito alla rilevazione di attività derivanti dallo sviluppo.

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DATA DI ENTRATA IN VIGORE

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26A Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS, pubblicato nel 2018, ha modificato il paragrafo 10. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2020 o in data successiva. L’applicazione anticipata è consentita se l’entità applica contestualmente anche tutte le altre modifiche introdotte da Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS. L’entità deve applicare la modifica all’IFRS 6 retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. Tuttavia, se stabilisce che l’applicazione retroattiva non sarebbe fattibile o comporterebbe costi e sforzi indebiti, l’entità applica la modifica all’IFRS 6 con riferimento ai paragrafi 23-28, 50-53 e 54F dello IAS 8.

 

Modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio

 

I paragrafi 7, 15, 19-20, 23-24, 28 e 89 sono modificati ed è aggiunto il paragrafo 139S. Sono soppresse quattro note a piè di pagina: la nota nel paragrafo 7 riferita a «paragrafo 25», la nota nel paragrafo 15 riferita alla seconda frase, la nota nel paragrafo 28 e la nota nel paragrafo 89 riferita a «Quadro sistematico».

DEFINIZIONI

7. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

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Rilevante: omissioni o errate misurazioni di voci sono rilevanti se potrebbero, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori prendono sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell’omissione o errata misurazione valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o natura della voce, o una combinazione di entrambe, potrebbe costituire il fattore determinante.

Determinare se un’omissione o una errata misurazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori, e quindi essere rilevante, richiede di tenere in considerazione le caratteristiche di tali utilizzatori. Si presume che gli utilizzatori abbiano una ragionevole conoscenza dell’attività commerciale, economica e degli aspetti contabili e la volontà di esaminare l’informazione con normale diligenza. Quindi, la valutazione deve prendere in considerazione come presumibilmente questi utilizzatori possano essere ragionevolmente influenzati nel prendere le proprie decisioni economiche.

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Attendibilità della presentazione e conformità agli IFRS

15. I bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni in conformità alle definizioni e ai criteri di rilevazione di attività, passività, proventi e costi esposti nel Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria (Quadro concettuale). Si presume che l’applicazione degli IFRS, quando necessario integrati con informazioni aggiuntive, abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione attendibile.

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19. In circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione contenuta in un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale, l’entità deve disattendere tale disposizione secondo quanto esposto nel paragrafo 20 se il quadro di regolamentazione applicabile lo richiede o comunque non vieta tale deroga.

20. Quando l’entità disattende una disposizione di un IFRS secondo quanto previsto dal paragrafo 19, questa deve indicare:

a) che la direzione aziendale ha ritenuto che il bilancio rappresenta attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’entità;

b) di aver rispettato gli IFRS applicabili, salvo aver disatteso una particolare disposizione al fine di ottenere una presentazione attendibile;

c) il titolo dell’IFRS che l’entità ha disatteso, la natura della deroga, incluso il trattamento che l’IFRS richiederebbe, la ragione per cui tale trattamento sarebbe nelle circostanze così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale, e il trattamento adottato; e

d) per ogni esercizio presentato gli effetti economici-patrimoniali della deroga su ogni voce del bilancio qualora fosse stato redatto conformemente alle disposizioni.

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23. Nelle circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione di un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale, e tuttavia il quadro di regolamentazione applicabile nella fattispecie non consente la deroga dalla disposizione, l’entità deve, nella massima misura possibile, ridurre i relativi aspetti fuorvianti fornendo informazioni su:

a) il titolo dell’IFRS in questione, la natura della disposizione, e la ragione per cui la direzione aziendale ha concluso che la conformità con tale disposizione è nelle circostanze così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale; e

b) per ogni esercizio presentato, le rettifiche a ogni voce del bilancio che la direzione aziendale ha concluso sarebbero necessarie per ottenere una presentazione attendibile.

24. Per le finalità di cui ai paragrafi 19-23, un elemento di informazione sarebbe in conflitto con le finalità del bilancio quando esso non rappresenta fedelmente le operazioni, altri fatti e condizioni che intende rappresentare, o si potrebbe ragionevolmente aspettare che rappresenti, e, di conseguenza, è probabile che avrebbe un effetto sulle decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio. Quando si valuta se la conformità a una disposizione specifica di un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale, la direzione aziendale considera:

a) perché le finalità del bilancio non sono state conseguite nelle particolari circostanze; e

b) come le circostanze dell’entità differiscono da quelle di altre entità che invece ottemperano alla disposizione. Se altre entità in circostanze simili ottemperano alla disposizione, vi è una presunzione relativa che la conformità dell’entità alla disposizione non sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale.

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Contabilizzazione per competenza

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28. Quando viene utilizzata la contabilizzazione per competenza, un’entità rileva le voci come attività, passività, patrimonio netto, ricavi e costi (gli elementi del bilancio) quando soddisfano le definizioni e i criteri di rilevazione previsti per tali elementi nel Quadro concettuale.

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Utile (perdita) d’esercizio

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89. Alcuni IFRS specificano i casi in cui un’entità rileva particolari componenti al di fuori dell’utile (perdita) dell’esercizio corrente. Lo IAS 8 specifica due di questi casi: la correzione di errori e gli effetti dei cambiamenti di principi contabili. Altri IFRS richiedono o consentono che le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo che soddisfano la definizione di ricavi e costi del Quadro concettuale siano escluse dall’utile (perdita) d’esercizio (vedere paragrafo 7).

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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

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139S Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS, pubblicato nel 2018, ha modificato i paragrafi 7, 15, 19-20, 23-24, 28 e 89. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2020 o in data successiva. L’applicazione anticipata è consentita se l’entità applica contestualmente anche tutte le altre modifiche introdotte da Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS. L’entità deve applicare le modifiche allo IAS 1 retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. Tuttavia, se stabilisce che l’applicazione retroattiva non sarebbe fattibile o comporterebbe costi e sforzi indebiti, l’entità applica le modifiche allo IAS 1 con riferimento ai paragrafi 23-28, 50-53 e 54F dello IAS 8.

 

Modifiche allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori

 

Sono modificati il paragrafo 6 e il paragrafo 11, lettera b). Sono soppresse la nota a piè di pagina riferita a «paragrafo 25» nel paragrafo 6 e la nota nel paragrafo 11, lettera b), ed è aggiunta una nuova nota a piè di pagina nel paragrafo 11, lettera b). È modificata l’intestazione che precede il paragrafo 54 e sono aggiunti i paragrafi 54F-54G.

DEFINIZIONI

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6. Determinare se un’omissione o una errata misurazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori, e quindi essere rilevante, richiede di tenere in considerazione le caratteristiche di tali utilizzatori. Si presume che gli utilizzatori abbiano una ragionevole conoscenza dell’attività commerciale, economica e degli aspetti contabili e la volontà di esaminare l’informazione con normale diligenza. Quindi, la valutazione deve prendere in considerazione come presumibilmente questi utilizzatori possano essere ragionevolmente influenzati nel prendere le proprie decisioni economiche.

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Selezione e applicazione dei principi contabili

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11. Nell’esercitare il giudizio descritto nel paragrafo 10, la direzione aziendale deve fare riferimento e considerare l’applicabilità delle seguenti fonti in ordine gerarchicamente decrescente:

a) le disposizioni degli IFRS che trattano casi simili e correlati; e

b) le definizioni, i criteri di rilevazione e i concetti di valutazione per la contabilizzazione di attività, passività, ricavi e costi contenuti nel Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria (Quadro concettuale).

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(†) Il paragrafo 54G spiega in che modo questa disposizione è modificata per i saldi dei regulatory account.

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DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

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54F Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS, pubblicato nel 2018, ha modificato il paragrafo 6 e il paragrafo 11, lettera b). L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2020 o in data successiva. L’applicazione anticipata è consentita se l’entità applica contestualmente anche tutte le altre modifiche introdotte da Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS. L’entità deve applicare le modifiche al paragrafo 6 e al paragrafo 11, lettera b), retroattivamente conformemente al presente Principio. Tuttavia, se stabilisce che l’applicazione retroattiva non sarebbe fattibile o comporterebbe costi e sforzi indebiti, l’entità deve applicare le modifiche al paragrafo 6 e al paragrafo 11, lettera b), con riferimento ai paragrafi 23-28 del presente Principio. Se l’applicazione retroattiva delle Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS comporterebbe costi o sforzi eccessivi, nell’applicare i paragrafi 23-28 del presente Principio, tranne nell’ultima frase del paragrafo 27, l’entità deve interpretare l’espressione «non è fattibile» come avente il significato di «comporta costi o sforzi eccessivi» e il termine «fattibile» come avente il significato di «possibile senza costi o sforzi eccessivi».

54G Se non applica l’IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts, l’entità, nell’applicare il paragrafo 11, lettera b), ai saldi dei regulatory account, deve continuare a riferirsi alle definizioni, ai criteri di rilevazione e ai concetti di misurazione, e deve considerarne l’applicabilità, di cui al Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio (*) anziché a quelli contenuti nel Quadro concettuale. Il saldo dei regulatory account è il saldo dei conti uscite (o entrate) non rilevato come attività o passività in conformità ad altri IFRS applicabili, ma che è incluso, o si prevede che sia incluso, da parte dell’autorità di regolamentazione delle tariffe per fissare le tariffe che possono essere applicate ai clienti. L’autorità di regolamentazione delle tariffe è un organismo autorizzato per legge o regolamento a fissare la tariffa o una gamma di tariffe che vincola l’entità. L’autorità di regolamentazione delle tariffe può essere un organismo terzo o una parte correlata dell’entità, compreso lo stesso consiglio di amministrazione dell’entità, se tale organismo è tenuto per legge o regolamento a fissare le tariffe sia nell’interesse dei clienti che per garantire la solidità finanziaria complessiva dell’entità.

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(*) Ci si riferisce al Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio dello IASC adottato dallo IASB nel 2001.

 

Modifiche allo IAS 34 Bilanci intermedi

 

I paragrafi 31 e 33 sono modificati ed è aggiunto il paragrafo 58. Al paragrafo 31, è soppressa la nota a piè di pagina riferita a «Quadro sistematico».

Principi contabili identici a quelli annuali

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31. A norma del Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria (Quadro concettuale), la rilevazione è il processo di acquisizione, per l’inclusione nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nel prospetto (nei prospetti) del risultato economico, di una posta che corrisponde alla definizione di uno degli elementi del bilancio. Le definizioni di attività, passività, ricavi e costi sono determinanti per la rilevazione, alla data di chiusura sia dell’esercizio, sia del periodo intermedio.

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33. Una caratteristica essenziale dei ricavi e dei costi è che i corrispondenti movimenti di attività e passività abbiano avuto luogo. Se tali movimenti hanno avuto luogo, i ricavi e i costi corrispondenti sono rilevati; altrimenti non lo sono. Il Quadro concettuale non consente la rilevazione nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di poste che non corrispondono alla definizione di attività o passività.

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DATA DI ENTRATA IN VIGORE

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58. Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS, pubblicato nel 2018, ha modificato i paragrafi 31 e 33. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2020 o in data successiva. L’applicazione anticipata è consentita se l’entità applica contestualmente anche tutte le altre modifiche introdotte da Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS. L’entità deve applicare le modifiche allo IAS 34 retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. Tuttavia, se stabilisce che l’applicazione retroattiva non sarebbe fattibile o comporterebbe costi e sforzi indebiti, l’entità applica le modifiche allo IAS 34 con riferimento ai paragrafi 43-45 del presente Principio e ai paragrafi 23-28, 50-53 e 54F dello IAS 8.

 

Modifica allo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali

 

Nel paragrafo 10 è aggiunta una nota a piè di pagina relativa alla definizione di «passività».

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(*) La definizione di passività contenuta nel presente Principio non è stata rivista in seguito alla revisione della definizione di passività nel Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria pubblicato nel 2018.

 

Modifica allo IAS 38 Attività immateriali

 

Nel paragrafo 8 è aggiunta una nota a piè di pagina relativa alla definizione di «attività».

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(*) La definizione di attività contenuta nel presente Principio non è stata rivista in seguito alla revisione della definizione di attività nel Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria pubblicato nel 2018.

 

Modifica all’IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione

 

È modificata la nota a piè di pagina relativa a «Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio» nella sezione Riferimenti.

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(*) Il riferimento è al Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio dello IASC adottato dallo IASB nel 2001, in vigore nel momento in cui l’Interpretazione è stata elaborata.

 

Modifica all’IFRIC 19 Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale

 

È modificata la nota a piè di pagina relativa a «Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio» nella sezione Riferimenti.

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(*) Il riferimento è al Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio dello IASC adottato dallo IASB nel 2001, in vigore nel momento in cui l’Interpretazione è stata elaborata.

 

Modifica all’IFRIC 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto

 

È aggiunta una nota a piè di pagina riferita a «Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria» nella sezione Riferimenti.

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(*) Il riferimento è al Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria pubblicato nel 2010, in vigore nel momento in cui l’Interpretazione è stata elaborata.

 

Modifica all’IFRIC 22 Operazioni in valuta estera e anticipi

 

È aggiunta una nota a piè di pagina riferita a «Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria» nella sezione Riferimenti.

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(*) Il riferimento è al Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria pubblicato nel 2010, in vigore nel momento in cui l’Interpretazione è stata elaborata.

 

Modifiche alla SIC 32 Attività immateriali - Costi connessi a siti web

 

È modificato il paragrafo 5 ed è soppressa la nota a piè di pagina nel paragrafo 5 riferita a «Quadro sistematico». È aggiunto un nuovo paragrafo alla fine della sezione sotto il titolo «Data di entrata in vigore».

PROBLEMA

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5. La presente Interpretazione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto, lo sviluppo e il funzionamento dell’hardware di un sito web (per esempio, server web, server di staging, server di produzione e connessioni ad Internet). Tale spesa è contabilizzata secondo lo IAS 16. In aggiunta, quando un’entità sostiene delle spese per la fornitura di servizi Internet relativi al suo sito web, la spesa deve essere rilevata come un costo in base a quanto previsto dallo IAS 1.88 e dal Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria quando i servizi sono ricevuti.

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DATA DI ENTRATA IN VIGORE

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Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS, pubblicato nel 2018, ha modificato il paragrafo 5. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2020 o in data successiva. L’applicazione anticipata è consentita se l’entità applica contestualmente anche tutte le altre modifiche introdotte da Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS. L’entità deve applicare la modifica alla SIC 32 retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. Tuttavia, se stabilisce che l’applicazione retroattiva non sarebbe fattibile o comporterebbe costi e sforzi indebiti, l’entità applica la modifica alla SIC 32 con riferimento ai paragrafi 23-28, 50-53 e 54F dello IAS 8.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. Unione Europea 6 dicembre 2019, n. L 316.