Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 dicembre 2019, n. 31593

Tributi - Contributi di bonifica - Onere di contribuenza - Immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica - Onere di prova a carico del consorzio di bonifica circa il beneficio goduto dal contribuente - Esclusione

 

Ritenuto che

 

- la C.T.R. di NAPOLI con sentenza 10616/39/14 accoglieva l'appello proposto da P. A. avverso la sentenza della CTP di Caserta 243/2/13, nei confronti di Consorzio Generale di Bonifica del bacino inferiore del Volturno, che aveva impugnato le ingiunzioni di pagamento GEFIL emesse a titolo di contribuenza per gli anni dal 2006 al 2010 relativamente alla proprietà immobiliare del contribuente, inclusa nel comprensorio del Consorzio Generale di Bonifica del bacino inferiore del Volturno;

- avverso detta sentenza proponeva ricorso innanzi a questa Corte il Consorzio del bacino inferiore del Volturno eccependo:

- violazione dell'art. 10 R.D. n. 215/1933, degli artt. 12,21 e 30 della L.R. n. 4/2003, dell'art. 860 c.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c., quanto al corretto riparto dell'onere della prova, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.;

- violazione dell'art. 11 del r.d. n. 215/1933 e dell'art. 860 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. ;

- l'intimata non si costituiva;

 

Considerato che

 

- il primo motivo deve ritenersi fondato, con assorbimento del secondo.

Il ricorrente, Consorzio Generale di Bonifica del bacino inferiore del Volturno, censura la sentenza della CTR che aveva affermato che: «gli immobili oggetto della pretesa contributiva non possono considerarsi, puramente e semplicemente, tenuti ad adempiervi solo perché inclusi in un dato comprensorio di bonifica, occorrendo piuttosto, come del resto affermato anche nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 8957/1996), la concreta verifica, in caso di contestazione, dell'esistenza di un beneficio effettivo goduto dai singoli contribuenti in ordine agli immobili di loro proprietà. Su tali premesse va rimarcato che la prova circa l'oggettivo riscontro del beneficio in parola non può che incombere all'ente impositore, secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c. (in tali termini v., oltre alla sentenza sopra menzionata, anche Cass. S.U. n. 8960/1996).

Il motivo è fondato. Questa Corte ha avuto in più occasioni modo di affermare (Cass. 21177/2014) che: "l'ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio suddetto le volte in cui vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica (cfr., tra le molte, Cass. civ. sez. V, 23 marzo 2012 n. 4671; Cass, civ. sez. V 6 giugno 2012, n. 9099, nel solco delle pronunce n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n. 11722 del 14 maggio 2010,rese dalle Sezioni unite di questa Corte). Non è perciò, diversamente da quanto ipotizzato dal contribuente, onere del Consorzio fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, approvato dall'autorità provinciale, non oggetto, pacificamente, di alcuna contestazione specifica da parte della contribuente, che si è limitata a contestare l'esecuzione delle opere di bonifica ed il beneficio che ne sarebbe derivato ai fondi compresi nel perimetro di contribuenza, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salvo la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente."

Sempre nello stesso senso, più di recente (Cass.n. 9511/18), con riferimento alla previa approvazione di un "piano di classifica" , va <<qui richiamato quanto appunto già stabilito da questa Corte di legittimità, secondo cui: - l'adozione di tali strumenti, segnatamente del piano di classifica, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento; - qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 cod.civ.; - qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato. Già le SSUU hanno avuto modo di affermare, in particolare, che: "quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell' "an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l’accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio" (SSUU n. 11722 del 14/05/2010). Tale principio - sempre secondo la citata sentenza- si pone nel solco di quanto affermato dalle SS.UU. n. 26009 del 30/10/2008.

Inoltre, si è altresì osservato che (Cass. n. 20681/14 e Cass. n. 21176/14): "in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente".>> Sul punto anche Cass. n. 3601/17.

La decisione impugnata confligge, pertanto, con i principi così affermati, poiché la commissione tributaria regionale - come detto - ha deciso la lite ponendo l'onere probatorio in questione a carico del Consorzio, nonostante che non risulti che la parte contribuente abbia, né principalmente, né incidentalmente, proposto specifica impugnativa o contestazione del piano di classifica in quanto tale, essendosi, infatti, essa limitata ad affermare la mancata realizzazione di utilità a proprio favore. Non risulta, dunque necessaria, come indicato nella sentenza impugnata "la necessità che l'imposizione sia stata effettuata mediante l'accertamento del beneficio con riguardo ad ogni singolo immobile". Dunque, a fronte del dato pacifico di causa costituito dall'inserimento del fondo dei contribuenti nel perimetro consortile, e della mancata contestazione da parte di questi ultimi del piano di classifica e di ripartizione approvato dall'autorità regionale, gravava sul contribuente l'onere di superare la presunzione relativa di vantaggiosità specifica, mediante prova contraria.

Si rileva, infine, che non rileva la mancata trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza avendo detta trascrizione, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, unicamente effetto di pubblicità - notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, derivando l'effetto dell'opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria.

Va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e, decidendo nel merito, va cassata la sentenza impugnata, con rigetto dell’originario ricorso. Vanno compensate le spese del giudizio di merito, con condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità come liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e, decidendo nel merito, cassa la sentenza impugnata e rigetta l'originario ricorso. Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.