Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 dicembre 2019, n. 31800

Tributi - Tassa di sbarco - Applicazione - Decorrenza - Dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione del Regolamento comunale istitutivo della tassa - Divieto di applicazione retroattiva

 

Ritenuto in fatto

 

1. La soc. M.S.G. srl, con distinti atti, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, due avvisi di accertamento nr prot. 4192 e 4677, notificati in data 31.10.2012 e 8.11.2012, con i quali il Comune delle Isole Tremiti chiedeva il pagamento dell'imposta di sbarco e relative sanzioni con riferimento ai mesi di luglio ed agosto 2012.

2. La CTP di Foggia, riuniti i procedimenti, accoglieva parzialmente i ricorsi, ritenendo non dovute le sanzioni e determinando l'imposta da sbarco in € 5.007,00 per il mese di luglio 2012 ed in € 18.280,50 per il mese di agosto 2012.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva l'appello osservando: a) che il regolamento comunale istitutivo del tributo era stato approvato ma non era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e quindi non si era perfezionato l'iter procedimentale; b) che, in ogni caso, il regolamento istitutivo del prelievo fiscale risaliva al giugno 2012 ed era, quindi, esigibile a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Isola Tremiti sulla base di tre motivi. La società ha resistito depositando controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 52 del d.lvo nr 446/1997.

Omessa e contraddittoria motivazione in relazione alle risultanze processuali. Omissione e travisamento dei fatti in relazione ai punti decisivi della controversia. In particolare si sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere l'applicabilità dell'imposta a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua istituzione per regolamento, in quanto l'art. 52 d.lvo. 446/1997 andava integrato con l'art. 27, comma 8, I. 448/2001 e con l'art. 1, comma 169, della I. 296/2006 che fissavano l'efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento dei tributi istituiti con regolamenti adottati entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione ed errata applicazione dell'art. 52 del d.lvo nr 446/1997. Omessa e contraddittoria motivazione in relazione alle risultanze processuali. Omissione e travisamento dei fatti in relazione ai punti decisivi della controversia. Si argomenta che la sentenza ha erroneamente trascurato la comunicazione da parte del Comune delle Isole Tremiti al Ministero delle Finanze del Regolamento con il quale veniva istituita l'imposta di sbarco, e la pubblicazione da parte del Ministero del regolamento sul proprio sito on line cosi come previsto dall'art. 13 comma 15 del d.l. nr 201/2011 convertito in legge nr 214/2011.

1.2 Con il terzo motivo si duole l'Ente comunale della omessa e contraddittoria motivazione in ordine alle risultanze processuali. Omissione e travisamento dei fatti in relazione ai punti decisivi della controversia. Secondo la prospettazione del ricorrente, la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla qualità di soggetto passivo di imposta della società, esercente il servizio di collegamento di linea per le isole Tremiti, che comunque avrebbe giustificato il pagamento dell’imposta.

2. Il primo motivo è infondato con assorbimento degli altri due motivi.

2.1 Oggetto del giudizio portato all'attenzione di questa Corte sono due avvisi di accertamento con irrogazione di sanzioni emessi dal Comune delle Isole Tremiti per omessa dichiarazione e versamento delle somme dovute per la cosiddetta <<tassa di sbarco>> Si tratta, quindi, dell'imposta di sbarco introdotta dall'art. 4 comma 2 bis I. 44/2012 che ha aggiunto al comma 3 dell'art. 4 d.lvo. 23/2011 il comma 3 bis, a tenore del quale << I Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali».

2.2 E' circostanza non contestata l'istituzione del tributo con Regolamento approvato dai competenti organi comunali nel giugno 2012, con decorrenza 1° luglio 2012.

2.3 La questione giuridica che il motivo pone in evidenza è quello della applicabilità o meno del tributo all'anno in corso.

2.4 Ai sensi dell'art. 52 d.lvo. 447/97 (ndr art. 52 d.lvo. 446/97) <<I Regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo>>. Ciò in quanto l’applicazione retroattiva si pone in contrasto con l'articolo 3 della legge 212/2000, che stabilisce che le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo e che, relativamente ai tributi periodici, le modifiche si applicano solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle norme che le prevedono.

2.5 L'art. 1, comma 169, l. 296/2006, espressamente richiamato, a differenza dell'art. 27 comma 8 l. 448/2001, dall'art. 4 comma 2 bis l. 44/2012, stabilisce, a sua volta, che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

La norma in disamina fa decorrere l'efficacia del tributo dal 1° gennaio dell'anno di riferimento limitatamente ai casi di modifica di aliquote o tariffe di tributi già esistenti e non trova, quindi, applicazione relativamente ai tributi di nuova istituzione.

2.6 Tale interpretazione della norma trova conferma nelle conseguenze sanzionatone derivanti dall'inosservanza del termine fissato dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 in discorso, che consistono nella proroga ope legis delle aliquote e delle tariffe vigenti per gli esercizi precedenti.

2.7 Nel caso in esame, l'imposta di sbarco introdotta dall'art. 4 co 2 bis I. 44/2012, sia pur presentando analogie con la <<tassa di soggiorno>> e sostituendosi a questa, è tuttavia da considerare una imposta nuova, basata su presupposti alternativi a quelli dell'imposta di soggiorno.

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

- Rigetta il ricorso;

- condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.000,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13.