Regime Iva per noleggio imbarcazioni da diporto: chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’attuale regime Iva per il noleggio di imbarcazioni da diporto, riguardo alle percentuali indicative del presumibile utilizzo delle stesse al di fuori delle acque territoriali dell’UE, continua a trovare applicazione in relazione alle operazioni dipendenti da contratti di locazione, noleggio, ed altri contratti simili a breve termine e non a breve termine conclusi prima del 1° novembre 2020 (Risoluzione n. 62/E del 2020).

In merito al trattamento fiscale ai fini IVA della nautica da diporto, le prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa.
In altri termini, la rilevanza territoriale, ai fini dell'assoggettamento ad IVA, delle predette prestazioni è legata all'utilizzo dei mezzi di trasporto in discorso in acque territoriali comunitarie.
In base al regime attuale, tenuto conto della obiettiva difficoltà a seguire con precisione gli spostamenti delle imbarcazioni da diporto, l’Amministrazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, ha stabilito percentuali presuntive di tassazione dei corrispettivi per le operazioni di locazione (anche finanziaria), noleggio e simili, applicabili ove non sia possibile avere un riscontro dell’effettivo utilizzo dell’imbarcazione in acque territoriali comunitarie.
Il locatore (identificato ai fini IVA in Italia) è tenuto a valutare la permanenza al di fuori delle acque territoriali comunitarie sulla base del contratto di locazione, ma anche di altri elementi in suo possesso da cui risulti l'effettivo utilizzo del natante. Qualora risulti difficoltoso ricorrere a tali mezzi di prova, è possibile determinare forfetariamente il tempo di utilizzo al di fuori delle acque territoriali comunitarie, attenendosi, ai fini della individuazione della base imponibile IVA, alle seguenti percentuali forfetarie distinte secondo la categoria di appartenenza e le caratteristiche tecniche dell’imbarcazione da diporto e, in particolare, dell’attitudine di questa a uscire dalle acque territoriali comunitarie:

Tipologia dell'unità da diporto

Percentuale del corrispettivo  da  assoggettare ad IVA

Unità a motore o a vela di lunghezza superiore a 24 metri 30%
Unità a vela di lunghezza tra 20,01 e 24,00 metri ed unità a motore di lunghezza tra 16,01 e 24 metri 40%
Unità a vela di lunghezza tra 10,01 e 20 metri ed unità a motore di lunghezza tra 12,01 e 16 metri 50%
Unità a vela di lunghezza fino a 10 metri ed unità a motore di lunghezza tra 7,51 e 12 metri 60%
Unità a motore di lunghezza fino a 7,50 metri 90%
Unità appartenenti alla categoria D (abilitate  alla navigazione solo per acque protette) 100%

A decorrere dal 1° novembre 2020 è prevista l’entrata in vigore di una nuova disciplina, applicabile ai fini IVA, che definisce criteri differenti per la determinazione del luogo della prestazione dei servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto.
In particolare, per tali operazioni viene stabilito che il luogo della prestazione si considera al di fuori dell’Unione europea qualora, attraverso adeguati mezzi di prova, sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori dell’Unione stessa.
A tal fine, per "mezzo di prova" s’intende la documentazione ufficiale, su supporti cartacei e/o digitali, proveniente dall’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto o dal soggetto che ne ha la responsabilità (ad esempio il comandante), idonea a dimostrare l’effettiva utilizzazione e fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea. La documentazione che prova l’effettiva utilizzazione e fruizione dell’imbarcazione da diporto è la seguente:
- la cartografia dei viaggi, i dati e le informazioni estratte dagli eventuali sistemi di navigazione satellitare o di trasponder (ad esempio, i dati forniti attraverso il sistema A.I.S., "Automatic Identification System", per le imbarcazioni che lo adottano);
- il giornale di navigazione o il giornale di bordo tenuto dal comandante della nave, sul quale vengono registrati tutti i dati ed i fatti relativi alla navigazione;
- la documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) l’ormeggio dell’imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell’Unione europea;
- la documentazione attestante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali al di fuori dell’Unione europea, relativi all’utilizzo fuori dall’Unione europea dell’imbarcazione da diporto;
- il contratto di locazione, noleggio, ed altri contratti simili, a breve termine.

Proprio con riferimento all’applicabilità dei nuovi criteri per stabilire l'effettivo utilizzo al di fuori dell'Unione europea dell’imbarcazione da diporto concessa in locazione, noleggio o simili, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le percentuali forfetarie, previste dal regime attuale, come delineate nelle Circolari 47/E del 2002, 38/E del 2009 e 43/E del 2011, possono continuare a trovare applicazione in relazione alle operazioni dipendenti da contratti di locazione, noleggio, ed altri contratti simili a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, conclusi anteriormente alla data del 1° novembre 2020.