Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 01 ottobre 2020, n. 425

Articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 - Cessione della detrazione ecobonus in presenza di più fornitori

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

 

Quesito

 

Il signor ALFA (di seguito, anche, "istante"), titolare della ditta individuale "...", chiede chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (di seguito, detrazione Ecobonus) e dei relativi provvedimenti attuativi.

Al riguardo, l'istante riferisce di avere eseguito, per conto di un committente, nel corso del 2018, alcuni lavori di "sostituzione quadri elettrici, locali caldaia, rifacimento impianto elettrico centrale termica, collegamenti elettrici per climatizzazione invernale con sostituzione dei conduttori elettrici esistenti' all'interno di un più ampio 'intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria (comma 347)".

Il signor ALFA evidenzia che, il committente ha speso, per i richiamati lavori, euro 7X, di cui euro 1X relativi al suo intervento e la restante parte di euro 6X per un intervento effettuato da un secondo fornitore.

Il committente, a cui spetta, a detta dell'istante, per la realizzazione dei predetti lavori la detrazione Ecobonus, nel corso del «2019 ha ceduto l'intero credito di imposta dichiarato (ovvero euro ...)» al signor ALFA, «in quanto l'altro fornitore non si è reso disponibile ad acquistare la sua parte pro-quota del credito».

L'istante rileva che il punto 3.3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 100372 del 18 aprile 2019, emanato per definire le modalità attuative del credito di imposta in argomento, prevede che, «in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore».

Tanto premesso, il signor ALFA chiede di sapere se la disposizione contenuta nel richiamato punto 3.3 del menzionato provvedimento debba essere interpretata nel senso che ciascun fornitore può essere cessionario solo della quota parte del credito corrispondente alla prestazione erogata o può acquisire anche la quota di credito spettante all'altro fornitore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non sia interessato ad acquisire il credito.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

Il signor ALFA ritiene di poter riceve l'intero credito relativo alla detrazione Ecobonus in ragione del tenore letterale delle norma primaria, la quale dispone che «il soggetto che ha sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 della legge 4 giugno 2013, 63, in presenza di più fornitori (e solo alcuni dei quali disposti ad acquistare il credito in oggetto), potrà cedere a quest'ultimi l'intero credito generato dall'intervento, suddividendolo tra di loro in proporzione al rapporto delle spese sostenute nei confronti dei soli fornitori acquirenti».

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

In via preliminare, si rappresenta che non sono oggetto della presente risposta gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina agevolativa qui in commento, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria. Sempre preliminarmente, si rappresenta che non sono oggetto del presente parere i requisiti per la fruizione delle detrazione Ecobonus in relazione al soggetto cedente.

L'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 prevede al comma 2-sexies che: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui [al medesimo articolo 14], in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

Tale possibilità di cedere il credito, originariamente circoscritta ai soli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali è stata estesa, a partire dal 1° gennaio 2018 (cfr. articolo 1, comma 3, lettera a), n. 9), della Legge n. 205 del 2017) a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, quindi anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari.

Le modalità attuative della cessione del credito sono state definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, prot. n 165110 e, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 18 aprile 2019, prot. n. 100372, relativamente alla cessione del credito con interventi su singole unità immobiliari.

Con la circolare del 18 maggio 2018, n. 11/E, nonché con la circolare del 23 luglio 2018, n. 17/E sono stati forniti chiarimenti in merito all'ambito applicativo della cessione del credito in commento, anche alla luce delle modifiche introdotte con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), n. 9, della legge n. 205 del 2017).

La citata circolare n. 11/E del 2018 individua i seguenti soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito:

- fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;

- altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società ed enti);

- banche e intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. RU 100372 del 18 aprile 2019, richiamato in premessa, al punto 3.3 è stato stabilito che «in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore».

Con quanto appena rappresentato, è stato disciplinata l'ipotesi in cui la cessione fosse disposta in favore di più fornitori precisando che la stessa deve essere, in ogni caso, nel suo ammontare massimo commisurata alle spese sostenute nel periodo per evitare duplicazioni e senza in alcun modo limitare la facoltà di cessione ai singoli fornitori (potenziali cessionari) sulla base del valore dei beni e servizi forniti.

Pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, si ritiene che l'istante possa acquisire a titolo di cessione l'intero ammontare delle detrazioni cd. Ecobonus maturate dal cedente, a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito è relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito.