Regione Umbria: Accordo quadro per la Cig in deroga per emergenza Covid-19

 

Il 25/3/2020, la Regione Umbria con Deliberazione della Giunta n. 212, delibera di far proprio l’Accordo quadro per l’accesso alla cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020, raggiunto con il partenariato in data 23/3/2020

Al fine di ridurre gli impatti sui datori di lavoro e i lavoratori derivanti dall’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-2019 e dalle connesse ordinanze del Consiglio dei Ministri, è stato emanato il Decreto Legge 17/3/2020 n. 18. La Regione Umbria e le parti sociali comparativamente più rappresentative procedono alla sottoscrizione del presente accordo che regola le modalità di accesso alla Cassa Integrazione in Deroga di cui all’art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020

Ambito di applicazione della CIGD:
Possono accedere alla CIGD i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e con esclusione dei datori di lavoro domestici, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro (di cui al D.Lgs. 148/2015 e smi così come integrati dagli artt. 19, 20 e 21 del DL18/2020) relativamente alle unità locali/operative aventi sede in Umbria i cui lavoratori subordinati sono stati sospesi in tutto o in parte a causa degli effetti economici negativi conseguenti il fenomeno epidemiologico COVID19 e le misure di contenimento previste.
Sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 19, 20 e 21 del DL 18/2020 a meno che non abbiano accesso agi stessi in ragione delle specifiche normative che ne disciplinano l’operatività ovvero in ragione dell’esaurimento delle specifiche dotazioni finanziaria.
Le aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIGS e che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere ai sensi dell’articolo 20 del DL 18/2020 alle integrazioni salariali ordinarie di cui all’articolo 19 del DL 18/2020, possono richiedere la cassa integrazione in deroga.
- Per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti (a prescindere dal numero di occupati nell’unità locale richiedente) l’accesso alla CIGD è previo accordo concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. (ad es. allegando al verbale lo scambio di mail da cui risulti la condivisione); l’esame congiunto si considera favorevolmente espletato se entro 3 giorni dall’invio non sarà pervenuta al datore di lavoro risposta da parte delle OOSS territoriali;
- Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, il contributo addizionale e la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Lavoratori beneficiari di CIGD:
- Accedono all’ammortizzatore i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoranti a domicilio, che risultino in forza alla data del 23.02.2020 presso l’unità produttiva che fa richiesta di CIGD.
- Sono esclusi dal beneficio della cassa integrazione in deroga gli operai agricoli a tempo determinato destinatari del sostegno al reddito previsto all’art. 30 del DL 18/2020 (indennità lavoratori del settore agricolo); possono invece accedere alla cassa integrazione in deroga, oltre ai lavoratori a tempo indeterminato che non hanno i requisiti di accesso alla CISOA (Cassa Integrazione guadagni Speciale per gli Operai Agricoli), i lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro aperto (o "nulla osta") al 23 febbraio 2020, nei limiti delle giornate previste dal contratto di lavoro, rapportate al periodo richiesto o alla conclusione naturale del rapporto di lavoro, se precedente.
- In caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa possono accedere agli ammortizzatori anche i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato. Nel caso dei lavoratori a termine di qualunque settore, qualora la scadenza contrattuale sia antecedente il termine della domanda, l’ammortizzatore termina al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
- I lavoratori somministrati, solo se non già coperti dal Fondo di solidarietà bilaterale, possono accedere se prestano l’opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori ordinari e/o in deroga per i propri dipendenti. I lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti dalla media delle 9 settimane precedenti il periodo richiesto dalla comunicazione preventiva obbligatoria di chiamata.

Periodi fruibili:
- Il periodo di CIGD che può essere richiesto è pari la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque non superiore a nove settimane (63 giornate) non antecedenti la data del 23/2/2020 e non successivi al 30/6/2020.
Per tutte le altre formalità da espletare in ordine alla presentazione della richiesta, si rimanda alla lettura dell’accordo.