Legislazione - ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DELLA LIGURIA 20 marzo 2020, n. 9

Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative allo spostamento di persone fisiche (art. 1 lettera a) del D.P.C.M. 8.3.2020 e art. 1 comma 1 D.P.C.M. 9.3.2020)

Ordina:

1. ai Sindaci dei Comuni liguri di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 9 marzo 2020;

2. nei luoghi individuati dai Sindaci, nel periodo intercorrente tra le ore 00,00 di sabato 21 marzo 2020 e le ore 24 di venerdì 3 aprile 2020, saranno vietati la presenza e gli spostamenti di persone fisiche, secondo le modalità e nell'arco temporale stabilito dai sindaci stessi con proprie ordinanze;

3. di vietare, dalle ore 00,00 di sabato 21 marzo 2020 alle ore 24 di venerdì 3 aprile 2020, lo spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le seconde case.