Fondo nuove competenze: esaurimento delle risorse

Con comunicato 27 aprile, l’Anpal aveva comunicato l’imminente esaurimento, in seguito al monitoraggio effettuato, delle risorse del Fondo nuove competenze per i primi giorni del mese di maggio e lo stanziamento di ulteriori finanziamenti con le risorse del Programma React Eu. Facendo seguito al precedente comunicato, effettuata l’istruttoria e la conseguente valutazione dei progetti, l’Istituto ha comunicato - in data 16 giugno 2021 - che le risorse risultano totalmente impegnate alla data del 13 maggio con l’istanza pervenuta alle ore 18:29.

Le istanze pervenute successivamente saranno comunque esaminate in ordine cronologico per accedere ad un eventuale finanziamento solo a fronte di eventuali risparmi derivanti da rinunce o da rendicontazioni di importo inferiori rispetto a quanto riconosciuto in fase di ammissione.
Ad ogni modo, come già annunciato, si prevede il rifinanziamento del Fondo a valere sulle risorse del Programma React-Eu. Le attività propedeutiche all’acquisizione delle risorse, pari ad un miliardo di euro, sono in via di finalizzazione.

Recentemente l’ANPAL - con comunicato 01 giugno 2021 - ha reso, altresì, nota la disponibilità online di una nuova sezione di faq relativa alla documentazione che le aziende devono inviare per richiedere il saldo del Fondo nuove competenze. Attraverso le Faq, l’Istituto ha chiarito quali sono i documenti che l’istante del contributo deve presentare ai fini della richiesta e liquidazione del saldo. L’art. 6.2 dell’Avviso Fondo Nuove Competenze prevede, infatti, gli obblighi relativi ai termini temporali per la richiesta di saldo, attraverso la compilazione del "Modello richiesta di saldo", e alla seguente documentazione obbligatoria da allegare:
- Documenti di trasparenza, Documenti di validazione e Certificati delle competenze rilasciati secondo le modalità definite dagli Enti Titolari ai sensi e per gli effetti del decreto n. 13/2013. Laddove, per la natura del percorso o dell’ente che lo ha erogato, non sia possibile rilasciare una certificazione, dovranno essere allegati gli attestati, ossia attestati di messa in trasparenza delle competenze compilati in coerenza con l’impianto logico, metodologico come definito dal decreto 13/2013 e delle Linee guida del 5 Gennaio 2021.
L’attestato di messa in trasparenza delle competenze deve contenere un set minimo di informazioni, come specificato nell’Allegato 6 della nota integrativa all’Avviso Fondo Nuove Competenze approvata con Decreto Direttoriale ANPAL n. 95/2021. Tali informazioni minime possono essere oggetto di integrazione o a esse può essere allegato un eventuale ulteriore attestato rilasciato dal soggetto formativo/impresa se previsto;
- elenco dei lavoratori coinvolti redatto sullo schema previsto all’allegato 4bis dell’Avviso;
- informazioni sui lavoratori come da schema previsto all’allegato 5bis dell’Avviso.
Inoltre, al fine di garantire la disponibilità e l’accesso alla documentazione inerente alle attività di sviluppo delle competenze finanziate dal FNC, in occasione dei controlli operati dai preposti organi dello Stato, dell’Autorità di Gestione del PON SPAO, nonché dell’Unione Europea, l’istante è tenuto a conservare tutti i documenti di natura amministrativa sotto forma di originali o di copie conformi per almeno 10 anni dalla data di approvazione dell’istanza. I documenti amministrativi da conservare devono consentire di verificare il numero delle ore rendicontate in rimodulazione di orario di lavoro dedicate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori, che siano erogati in presenza o in modalità a distanza; verificare i parametri riferiti ai costi del lavoro comunicati; consultare la lista di lavoratori eventualmente interessati da strumenti di sostegno al reddito; documentare la realizzazione del progetto formativo da parte dell’eventuale soggetto esterno/Ente erogatore dei percorsi.
Relativamente alla formazione erogata in modalità FAD sincrona e in presenza, affinché tale corso sia ritenuto valido ai fini della rendicontazione, è necessario che il lavoratore abbia ottenuto in esito al percorso di sviluppo delle competenze il documento di attestazione/certificazione delle stesse acquisite come previsto dall’Avviso.