Assegno unico e universale per i figli a carico: la legge delega in GU

Pubblicata in GU n. 82, la legge 01 aprile 2021, n. 46 che conferisce delega al Governo per il riordino, la semplificazione ed il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. L'assegno unico e universale costituisce, sulla base del principio universalistico, un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile.

Al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile, il Governo è dunque delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in comomento, su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.
I princìpi e criteri direttivi per la definizione - in sede di esercizio della delega - della disciplina dell'assegno unico e universale sono posti dal comma 2 dell'articolo 1 e dall'articolo 2. Secondo l’articolo 1, comma 2:

- l'accesso all'assegno in esame è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti stabiliti dalla disciplina legislativa in argomento. Si ricorda che, in base all'articolo 12, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni;
- l'ammontare dell'assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
- ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolatediverse dall'assegno in esame, il computo di quest'ultimo può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino al suo eventuale azzeramento;
- l'assegno non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali, previsti da altre norme, in favore dei figli con disabilità. Le borse di lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso all'assegno e per il calcolo dello stesso.
- l'assegno, in base ad un altro principio di delega, è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;
- l'assegno è pienamente compatibile con l'istituto del Reddito di cittadinanza (e della Pensione di cittadinanza); tuttavia, nella determinazione dell'ammontare complessivo dell'assegno e del beneficio economico del Reddito di cittadinanza, si deve tenere eventualmente conto della quota di quest'ultimo relativa ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare;
- l'assegno è concesso nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro. Per il caso suddetto in cui il nucleo familiare sia titolare di Reddito di cittadinanza, o di Pensione di cittadinanza, si prevede che l'assegno sia corrisposto congiuntamente ad esso, con le modalità di erogazione del beneficio economico relativo al medesimo Reddito o Pensione;
- l'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettivao di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori;
- è prevista l'istituzione di un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno in esame.
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lteriori princìpi e criteri direttivi di delega - come accennato - relativi alla disciplina dell'assegno unico e universale, nonché al graduale superamento o alla soppressione delle misure indicate all'articolo 3, comma 1, sono posti dall'articolo 2. Secondo tali princìpi e criteri:
- l'assegno è riconosciuto con cadenza mensile per ciascun figlio minorenne a carico, nonché per ogni nascituro a decorrere dal settimo mese di gravidanza. Si prevede inoltre che per i figli successivi al secondo l'importo dell'assegno sia maggiorato;

- l'assegno è riconosciuto, per un importo inferiore rispetto a quello spettante per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia; l'assegno per i suddetti maggiorenni (avente anch'esso cadenza mensile) è subordinato al possesso da parte del figlio maggiorenne in questione di almeno uno tra i seguenti requisiti: frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, o di un corso di laurea; svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale; registrazione come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiegoo un'agenzia per il lavoro; svolgimento del servizio civile universale;
- è riconosciuto un importo maggiorato in favore delle madri di età inferiore a ventuno anni;
- è riconosciuta una maggiorazione dell'assegno, secondo un'aliquota non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento, per ciascun figlio con disabilità, rispettivamente minorenne o maggiorenne e di età inferiore a ventuno anni, con importo della maggiorazione graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità;
- sono confermati i benefici e prestazioni vigenti relativi al coniuge a carico e agli altri familiari a carico, diversi dai figli oggetto delle precedenti disposizioni;

- l'assegno unico e universale in esame è subordinato al possesso, in via cumulativa, dei requisiti concernenti i profili di cittadinanza, residenza e soggiorno. In base a tali requisiti, è necessario, ai fini dell'accesso al beneficio: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale; essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio; essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale.
Il comma 1 dell'articolo 3, lett. a) e b), specifica che all'attuazione della disciplina di delega in esame sull'assegno unico e universale si provvede nei limiti delle risorse del "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" e di quelle derivanti dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure individuate dal medesimo comma 1. Nel dettaglio, le misure vigenti interessate dal principio di graduale superamento o di soppressione sono:
- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- l'assegno di natalità;
- il premio alla nascita o all'adozione;
- il Fondo di sostegno alla natalità;
- le detrazioni dall'IRPEF per i figli a carico, l'alinea della medesima lettera b) specifica che il graduale superamento o la soppressione di tale istituto si inserisce nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale;
- gli assegni per il nucleo familiare, l'alinea della lettera b)specifica che il graduale superamento o la soppressione si inserisce nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale.
Gli schemi dei decreti legislativi da adottarsi saranno, poi, trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunceranno nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso tale termine i decreti legislativi potranno essere comunque emanati.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi delineati, il Governo potrà adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.