Prassi - INPS - Messaggio 17 giugno 2021, n. 2331

Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare - Nuovi livelli reddituali e maggiorazioni per figli a partire dal 1° luglio 2021 - Rilascio della procedura per la presentazione delle domande

 

Premessa

Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Ciò premesso, con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, all’articolo 5, è stato riconosciuto agli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

 

1. Rivalutazione dei livelli reddituali e maggiorazioni

 

Alla luce delle disposizioni vigenti in materia sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare validi per la definizione del diritto e della misura relativi all’assegno per il nucleo familiare.

Pertanto, al presente messaggio si allegano le tabelle relative all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.

Inoltre, le note di cui alle tabelle dalla n. 11 alla n. 19, riferite ai nuclei con figli, sono state integrate per tenere conto delle maggiorazioni di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021.

Gli stessi livelli di reddito e le previste maggiorazioni avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Gli importi saranno calcolati dall’Istituto comprendendo le relative maggiorazioni e resi disponibili sia al datore di lavoro che al cittadino attraverso le consuete modalità procedurali.

 

2. Presentazione della domanda

 

Si comunica che i lavoratori dipendenti del settore privato possono inoltrare la domanda telematica di assegno per il nucleo familiare per il periodo valido dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, utilizzando la specifica procedura presente sul portale dell’Istituto.

Restano ferme le disposizioni relative alle modalità di presentazione della domanda attualmente valide e indicate nella circolare n. 45/2019, nonché i requisiti previsti dal decreto legge n. 69/1988 al fine della definizione del diritto e della misura della prestazione familiare.

Ulteriori indicazioni operative, con particolare riferimento alle maggiorazioni previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021, saranno oggetto di apposita circolare di prossima emanazione.

 

Allegato

(testo dell’allegato)