Emergenza Covid-19: dalle Regioni le istruzioni sulle riaperture

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con accordo del 16 maggio 2020, successivamente aggiornato con gli accordi del 22 maggio 2020 e 25 maggio 2020, e allegato al D.P.C.M. 17 maggio 2020, ha fornito le linee guida per le riaperture delle attività economiche e produttive. Alcune Regioni hanno comunque provveduto a definire proprie linee guida più restrittive.

 

In relazione all’evolversi della situazione epidemiologica in atto nel nostro paese, tutte le riaperture delle attività devono avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza definite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sia per specifici settori che in generale per tutti gli uffici aperti al pubblico.

MISURE DI SICUREZZA PER GLI UFFICI APERTI AL PUBBLICO

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.

- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

- Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.

- Favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).

- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.

- L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

- Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.

- L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.

- L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).

- Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina.

- Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.

- Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.

Per facilitare la lettura delle linee guida definite dalle Regioni, di seguito sono elencate per macroarea le attività economiche come classificate dall’ISTAT e codificate con il sistema ATECO 2007.

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

Elenco attività non soggette alla sospensione

 

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
- 01.11.10 - Coltivazione di cereali (escluso il riso);
- 01.11.20 - Coltivazione di semi oleosi;
- 01.11.30 - Coltivazione di legumi da granella;
- 01.11.40 - Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi;
- 01.12.00 - Coltivazione di riso;
- 01.13.10 - Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate) ;
- 01.13.20 - Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate) ;
- 01.13.30 - Coltivazione di barbabietola da zucchero;
- 01.13.40 - Coltivazione di patate;
- 01.14.00 - Coltivazione di canna da zucchero;
- 01.15.00 - Coltivazione di tabacco;
- 01.16.00 - Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili;
- 01.19.10 - Coltivazione di fiori in piena aria;
- 01.19.20 - Coltivazione di fiori in colture protette;
- 01.19.90 - Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti;
- 01.21.00 - Coltivazione di uva;
- 01.22.00 - Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale;
- 01.23.00 - Coltivazione di agrumi;
- 01.24.00 - Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo;
- 01.25.00 - Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio;
- 01.26.00 - Coltivazione di frutti oleosi;
- 01.27.00 - Coltivazione di piante per la produzione di bevande;
- 01.28.00 - Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche;
- 01.29.00 - Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) ;
- 01.30.00 - Riproduzione delle piante;
- 01.41.00 - Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo;
- 01.42.00 - Allevamento di bovini e bufalini da carne;
- 01.43.00 - Allevamento di cavalli e altri equini;
- 01.44.00 - Allevamento di cammelli e camelidi;
- 01.45.00 - Allevamento di ovini e caprini;
- 01.46.00 - Allevamento di suini;
- 01.47.00 - Allevamento di pollame;
- 01.49.10 - Allevamento di conigli;
- 01.49.20 - Allevamento di animali da pelliccia;
- 01.49.30 - Apicoltura;
- 01.49.40 - Bachicoltura;
- 01.49.90 - Allevamento di altri animali nca;
- 01.50.00 - Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista;
- 01.61.00 - Attività di supporto alla produzione vegetale;
- 01.62.01 - Attività dei maniscalchi;
- 01.62.09 - Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari);
- 01.63.00 - Attività che seguono la raccolta;
- 01.64.01 - Pulitura e cernita di semi e granaglie;
- 01.64.09 - Altre lavorazioni delle sementi per la semina;
- 01.70.00 - Caccia, cattura di animali e servizi connessi.

 

Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali

- 02.10.00 - Silvicoltura e altre attività forestali;
- 02.20.00 - Utilizzo di aree forestali;
- 02.30.00 - Raccolta di prodotti selvatici non legnosi;
- 02.40.00 - Servizi di supporto per la silvicoltura.

 

Pesca e acquacoltura
- 03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi;
- 03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi;
- 03.21.00 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi;
- 03.22.00 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi.

Note:

La Provincia Autonoma di Trento, con delibera 22 maggio 2020, n. 689, ha definito le proprie linee guida per le attività agricole.

ESTRAZIONI DI MINERALI DA CAVE E MINIERE

Elenco attività non soggette alla sospensione

 

Estrazione di carbone (esclusa torba)
05.10.00 - Estrazione di antracite e litantrace;
05.20.00 - Estrazione di lignite.

 

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
06.10.00 - Estrazione di petrolio greggio;
06.20.00 - Estrazione di gas naturale.

 

Estrazione di minerali metalliferi
- 07.10.00 - Estrazione di minerali metalliferi ferrosi;
- 07.21.00 - Estrazione di minerali di uranio e di torio;
- 07.29.00 - Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi.

 

Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere
- 08.11.00 - Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia;
- 08.12.00 - Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino;
- 08.91.00 - Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti;
- 08.92.00 - Estrazione di torba;
- 08.93.00 - Estrazione di sale;
- 08.99.01 - Estrazione di asfalto e bitume naturale;
- 08.99.09 - Estrazione di pomice e di altri minerali nca.

 

Attività dei servizi di supporto all'estrazione
- 09.10.00 - Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale.

- 09.90.01 - Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di pomice;
- 09.90.09 - Attività di supporto all'estrazione di altri minerali nca.

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Elenco attività non soggette alla sospensione

 

Industrie alimentari
- 10.11.00 - Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi);
- 10.12.00 - Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi);
- 10.13.00 - Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili);
- 10.20.00 - Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera;
- 10.31.00 - Lavorazione e conservazione delle patate;
- 10.32.00 - Produzione di succhi di frutta e di ortaggi;
- 10.39.00 - Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi);
- 10.41.10 - Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria;
- 10.41.20 - Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria;
- 10.41.30 - Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati;
- 10.42.00 - Produzione di margarina e di grassi commestibili simili;
- 10.51.10 - Trattamento igienico del latte;
- 10.51.20 - Produzione dei derivati del latte;
- 10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico;
- 10.61.10 - Molitura del frumento;
- 10.61.20 - Molitura di altri cereali;
- 10.61.30 - Lavorazione del riso;
- 10.61.40 - Altre lavorazioni di semi e granaglie;
- 10.62.00 - Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais);
- 10.71.10 - Produzione di prodotti di panetteria freschi;
- 10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca;
- 10.72.00 - Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati;
- 10.73.00 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili;
- 10.81.00 - Produzione di zucchero;
- 10.82.00 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie;
- 10.83.01 - Lavorazione del caffè;
- 10.83.02 - Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi;
- 10.84.00 - Produzione di condimenti e spezie;
- 10.85.01 - Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame;
- 10.85.02 - Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips;
- 10.85.03 - Produzione di piatti pronti a base di ortaggi;
- 10.85.04 - Produzione di pizza confezionata;
- 10.85.05 - Produzione di piatti pronti a base di pasta;
- 10.85.09 - Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari;
- 10.86.00 - Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici;
- 10.89.01 - Produzione di estratti e succhi di carne;
- 10.89.09 - Produzione di altri prodotti alimentari nca;
- 10.91.00 - Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento;
- 10.92.00 - Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia.

 

Industria delle bevande
- 11.01.00 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici;
- 11.02.10 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.;
- 11.02.20 - Produzione di vino spumante e altri vini speciali;
- 11.03.00 - Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta;
- 11.04.00 - Produzione di altre bevande fermentate non distillate;
- 11.05.00 - Produzione di birra;
- 11.06.00 - Produzione di malto;
- 11.07.00 - Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia.

 

Industria del tabacco
- 12.00.00 - Industria del tabacco.

 

Industrie tessili
- 13.10.00 - Preparazione e filatura di fibre tessili;
- 13.20.00 - Tessitura;
- 13.30.00 - Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari;
- 13.91.00 - Fabbricazione di tessuti a maglia;
- 13.92.10 - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento;
- 13.92.20 - Fabbricazione di articoli in materie tessili nca;
- 13.93.00 - Fabbricazione di tappeti e moquette;
- 13.94.00 - Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;
- 13.95.00 - Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento);
- 13.96.10 - Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili;
- 13.96.20 - Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali;

- 13.99.10 - Fabbricazione di ricami;
- 13.99.20 - Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti;
- 13.99.90 - Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi.

 

Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
- 14.11.00 - Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle;
- 14.12.00 - Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro;

- 14.13.10 - Confezione in serie di abbigliamento esterno;
- 14.13.20 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;
- 14.14.00 - Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima;
- 14.19.10 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento;
- 14.19.21 - Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate;
- 14.19.29 - Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari;
- 14.20.00 - Confezione di articoli in pelliccia;
- 14.31.00 - Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia;
- 14.39.00 - Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia.

 

Fabbricazione di articoli in pelle e simil
- 15.11.00 - Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce;
- 15.12.01 - Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione;
- 15.12.09 - Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria;
- 15.20.10 - Fabbricazione di calzature;
- 15.20.20 - Fabbricazione di parti in cuoio per calzature.

 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 16.10.00 - Taglio e piallatura del legno;
- 16.21.00 - Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno;
- 16.22.00 - Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato;
- 16.23.10 - Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate);
- 16.23.20 - Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia;
- 16.24.00 - Fabbricazione di imballaggi in legno;

- 16.29.11 - Fabbricazione di parti in legno per calzature;
- 16.29.12 - Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili;
- 16.29.19 - Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili);
- 16.29.20 - Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero;
- 16.29.30 - Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio;
- 16.29.40 - Laboratori di corniciai.

 

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

- 17.11.00 - Fabbricazione di pasta-carta;
- 17.12.00 - Fabbricazione di carta e cartone;
- 17.21.00 - Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata);
- 17.22.00 - Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa;
- 17.23.01 - Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale caratteristica;
- 17.23.09 - Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici;
- 17.24.00 - Fabbricazione di carta da parati.

- 17.29.00 - Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone.

 

Stampa e riproduzione di supporti registrati
- 18.11.00 - Stampa di giornali;
- 18.12.00 - Altra stampa;
- 18.13.00 - Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media;
- 18.14.00 - Legatoria e servizi connessi;
- 18.20.00 - Riproduzione di supporti registrati.

 

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
- 19.10.01 - Fabbricazione di pece e coke di pece;
- 19.10.09 - Fabbricazione di altri prodotti di cokeria;
- 19.20.10 - Raffinerie di petrolio;
- 19.20.20 - Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica);
- 19.20.30 - Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento;
- 19.20.40 - Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale;
- 19.20.90 - Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati.

 

Fabbricazione di prodotti chimici
- 20.11.00 - Fabbricazione di gas industriali;
- 20.12.00 - Fabbricazione di coloranti e pigmenti;
- 20.13.01 - Fabbricazione di uranio e torio arricchito;
- 20.13.09 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici;
- 20.14.01 - Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati;
- 20.14.09 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca;
- 20.15.00 - Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost);
- 20.16.00 - Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie;
- 20.17.00 - Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie;
- 20.20.00 - Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi);
- 20.30.00 - Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici);
- 20.41.10 - Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta);
- 20.41.20 - Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione;
- 20.42.00 - Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili;
- 20.51.01 - Fabbricazione di fiammiferi;
- 20.51.02 - Fabbricazione di articoli esplosivi;
- 20.52.00 - Fabbricazione di colle;
- 20.53.00 - Fabbricazione di oli essenziali;
- 20.59.10 - Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico;
- 20.59.20 - Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali;
- 20.59.30 - Trattamento chimico degli acidi grassi;
- 20.59.40 - Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo);
- 20.59.50 - Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale;
- 20.59.60 - Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio;
- 20.59.70 - Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici;
- 20.59.90 - Fabbricazione di altri prodotti chimici nca;
- 20.60.00 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali.

 

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
- 21.10.00 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base;
- 21.20.01 - Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo;
- 21.20.09 - Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici.

 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
- 22.11.10 - Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria;
- 22.11.20 - Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici;
- 22.19.01 - Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature;
- 22.19.09 - Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca;
- 22.21.00 - Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche;
- 22.22.00 - Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche;
- 22.23.01 - Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera);
- 22.23.02 - Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia;
- 22.23.09 - Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia;
- 22.29.01 - Fabbricazione di parti in plastica per calzature;
- 22.29.02 - Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica.

- 22.29.09 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca.

 

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
-
23.11.00 - Fabbricazione di vetro piano;
- 23.12.00 - Lavorazione e trasformazione del vetro piano;
- 23.13.00 - Fabbricazione di vetro cavo;

- 23.14.00 - Fabbricazione di fibre di vetro;
- 23.19.10 - Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia;

- 23.19.20 - Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico;
- 23.19.90 - Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica);
- 23.20.00 - Fabbricazione di prodotti refrattari;
- 23.31.00 - Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
- 23.32.00 - Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta;
- 23.41.00 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
- 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica;
- 23.43.00 - Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica;
- 23.44.00 - Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale;
- 23.49.00 - Fabbricazione di altri prodotti in ceramica;
- 23.51.00 - Produzione di cemento;
- 23.52.10 - Produzione di calce;
- 23.52.20 - Produzione di gesso;
- 23.61.00 - Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia;
- 23.62.00 - Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia;
- 23.63.00 - Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso;
- 23.64.00 - Produzione di malta;
- 23.65.00 - Fabbricazione di prodotti in fibrocemento;
- 23.69.00 - Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento;
- 23.70.10 - Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo;
- 23.70.20 - Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico;
- 23.70.30 - Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione;
- 23.91.00 - Produzione di prodotti abrasivi;
- 23.99.00 - Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca.

 

Metallurgia
- 24.10.00 - Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe;
- 24.20.10 - Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura;
- 24.20.20 - Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili;
- 24.31.00 - Stiratura a freddo di barre;
- 24.32.00 - Laminazione a freddo di nastri;
- 24.33.01 - Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio;
- 24.33.02 - Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo;
- 24.34.00 - Trafilatura a freddo;
- 24.41.00 - Produzione di metalli preziosi e semilavorati;
- 24.42.00 - Produzione di alluminio e semilavorati;
- 24.43.00 - Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati;
- 24.44.00 - Produzione di rame e semilavorati;
- 24.45.00 - Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati;
- 24.46.00 - Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio);
- 24.51.00 - Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa;
- 24.52.00 - Fusione di acciaio;
- 24.53.00 - Fusione di metalli leggeri;
- 24.54.00 - Fusione di altri metalli non ferrosi.

 

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 25.11.00 - Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture;
- 25.12.10 - Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici;
- 25.12.20 - Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili;
- 25.21.00 - Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale;
- 25.29.00 - Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione;
- 25.30.00 - Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda);
- 25.40.00 - Fabbricazione di armi e munizioni;
- 25.50.00 - Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri;
- 25.61.00 - Trattamento e rivestimento dei metalli;
- 25.62.00 - Lavori di meccanica generale;
- 25.71.00 - Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche;
- 25.72.00 - Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili;
- 25.73.11 - Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale;
- 25.73.12 - Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili;
- 25.73.20 - Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine;
- 25.91.00 - Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio;
- 25.92.00 - Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo;

- 25.93.10 - Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici;
- 25.93.20 - Fabbricazione di molle;
- 25.93.30 - Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate;
- 25.94.00 - Fabbricazione di articoli di bulloneria;
- 25.99.11 - Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo;
- 25.99.19 - Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno;
- 25.99.20 - Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate;
- 25.99.30 - Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli;
- 25.99.91 - Fabbricazione di magneti metallici permanenti;
- 25.99.99 - Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca.

 

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
- 26.11.01 - Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici;
- 26.11.09 - Fabbricazione di altri componenti elettronici;
- 26.12.00 - Fabbricazione di schede elettroniche assemblate;
- 26.20.00 - Fabbricazione di computer e unità periferiche;
- 26.30.10 - Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere);
- 26.30.21 - Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio;
- 26.30.29 - Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni;
- 26.40.01 - Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini;
- 26.40.02 - Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici);
- 26.51.10 - Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia;
- 26.51.21 - Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector;
- 26.51.29 - Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori);
- 26.52.00 - Fabbricazione di orologi;
- 26.60.01 - Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte;
- 26.60.02 - Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori) ;
- 26.60.09 - Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche;

- 26.70.11 - Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione;
- 26.70.12 - Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo;
- 26.70.20 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche;
- 26.80.00 - Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici.

 

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
- 27.11.00 - Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici;
- 27.12.00 - Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità;
- 27.20.00 - Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici;
- 27.31.01 - Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini;
- 27.31.02 - Fabbricazione di fibre ottiche;
- 27.32.00 - Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici;
- 27.33.01 - Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva;
- 27.33.09 - Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio;
- 27.40.01 - Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto;
- 27.40.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione;
- 27.51.00 - Fabbricazione di elettrodomestici;
- 27.52.00 - Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici;
- 27.90.01 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature;
- 27.90.02 - Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione;
- 27.90.03 - Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori;
- 27.90.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca.

 

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
- 28.11.11 - Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili);
- 28.11.12 - Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna;
- 28.11.20 - Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori);
- 28.12.00 - Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche;
- 28.13.00 - Fabbricazione di altre pompe e compressori;
- 28.14.00 - Fabbricazione di altri rubinetti e valvole;
- 28.15.10 - Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli);
- 28.15.20 - Fabbricazione di cuscinetti a sfere;
- 28.21.10 - Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori;
- 28.21.21 - Fabbricazione di caldaie per riscaldamento;
- 28.21.29 - Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento;
- 28.22.01 - Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili;
- 28.22.02 - Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli;
- 28.22.03 - Fabbricazione di carriole;
- 28.22.09 - Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione;
- 28.23.01 - Fabbricazione di cartucce toner;
- 28.23.09 - Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche);
- 28.24.00 - Fabbricazione di utensili portatili a motore;
- 28.25.00 - Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi;
- 28.29.10 - Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori);
- 28.29.20 - Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori);
- 28.29.30 - Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori);
- 28.29.91 - Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico;
- 28.29.92 - Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico;
- 28.29.93 - Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici);
- 28.29.99 - Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca;
- 28.30.10 - Fabbricazione di trattori agricoli;
- 28.30.90 - Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;
- 28.41.00 - Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili);
- 28.49.01 - Fabbricazione di macchine per la galvanostegia;
- 28.49.09 - Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca;
- 28.91.00 - Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori);
- 28.92.01 - Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri;
- 28.92.09 - Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori);
- 28.93.00 - Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori);
- 28.94.10 - Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori);
- 28.94.20 - Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori);
- 28.94.30 - Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori);
- 28.95.00 - Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori);
- 28.96.00 - Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori);
- 28.99.10 - Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori);
- 28.99.20 - Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori);
- 28.99.30 - Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere;
- 28.99.91 - Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili;
- 28.99.92 - Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento;
- 28.99.93 - Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento;
- 28.99.99 - Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori).

 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
- 29.10.00 - Fabbricazione di autoveicoli;
- 29.20.00 - Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;
- 29.31.00 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori;
- 29.32.01 - Fabbricazione di sedili per autoveicoli;
- 29.32.09 - Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca.

 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
- 30.11.01 - Fabbricazione di sedili per navi;
- 30.11.02 - Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi);
- 30.12.00 - Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive;
- 30.20.01 - Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane;
- 30.20.02 - Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere;
- 30.30.01 - Fabbricazione di sedili per aeromobili;
- 30.30.02 - Fabbricazione di missili balistici;
- 30.30.09 - Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca;
- 30.40.00 - Fabbricazione di veicoli militari da combattimento;
- 30.91.11 - Fabbricazione di motori per motocicli;
- 30.91.12 - Fabbricazione di motocicli;
- 30.91.20 - Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori;
- 30.92.10 - Fabbricazione e montaggio di biciclette;
- 30.92.20 - Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette;
- 30.92.30 - Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori);
- 30.92.40 - Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati;
- 30.99.00 - Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale.

 

Fabbricazione di mobili
- 31.01.10 - Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi;
- 31.01.21 - Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi;
- 31.01.22 - Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi;
- 31.02.00 - Fabbricazione di mobili per cucina;
- 31.03.00 - Fabbricazione di materassi;
- 31.09.10 - Fabbricazione di mobili per arredo domestico;
- 31.09.20 - Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi);
- 31.09.30 - Fabbricazione di poltrone e divani;
- 31.09.40 - Fabbricazione di parti e accessori di mobili;
- 31.09.50 - Finitura di mobili;
- 31.09.90 - Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno).

 

Altre industrie manifatturiere
- 32.11.00 - Coniazione di monete;
- 32.12.10 - Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi;
- 32.12.20 - Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale;
- 32.13.01 - Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi);
- 32.13.09 - Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca;
- 32.20.00 - Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori);
- 32.30.00 - Fabbricazione di articoli sportivi;
- 32.40.10 - Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici);
- 32.40.20 - Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo);
- 32.50.11 - Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario;
- 32.50.12 - Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali (incluse parti staccate e accessori);
- 32.50.13 - Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario;
- 32.50.14 - Fabbricazione di centrifughe per laboratori;
- 32.50.20 - Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione);
- 32.50.30 - Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione);
- 32.50.40 - Fabbricazione di lenti oftalmiche;
- 32.50.50 - Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni;
- 32.91.00 - Fabbricazione di scope e spazzole;
- 32.99.11 - Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza;
- 32.99.12 - Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale;
- 32.99.13 - Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale;
- 32.99.14 - Fabbricazione di maschere antigas;
- 32.99.19 - Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli protettivi di sicurezza;
- 32.99.20 - Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini;
- 32.99.30 - Fabbricazione di oggetti di cancelleria;
- 32.99.40 - Fabbricazione di casse funebri;

- 32.99.90 - Fabbricazione di altri articoli nca.

 

Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
- 33.11.01 - Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine;
- 33.11.02 - Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale;
- 33.11.03 - Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni;
- 33.11.04 - Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate;
- 33.11.05 - Riparazione e manutenzione di armi bianche;
- 33.11.06 - Riparazione e manutenzione di container;
- 33.11.07 - Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa;
- 33.11.09 - Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo;

- 33.12.10 - Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale;
- 33.12.20 - Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori;
- 33.12.30 - Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori);
- 33.12.40 - Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione;
- 33.12.51 - Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax);
- 33.12.52 - Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione;
- 33.12.53 - Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere;
- 33.12.54 - Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio;
- 33.12.55 - Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica);
- 33.12.59 - Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca;
- 33.12.60 - Riparazione e manutenzione di trattori agricoli;
- 33.12.70 - Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;
- 33.12.91 - Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili;
- 33.12.92 - Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento;

- 33.12.99 - Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine utensili);
- 33.13.01 - Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche (escluse videocamere);
- 33.13.03 - Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria;
- 33.13.04 - Riparazione e manutenzione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori;
- 33.13.09 - Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer);
- 33.14.00 - Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici);
- 33.15.00 - Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori);
- 33.19.01 - Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto;
- 33.19.02 - Riparazione di prodotti in gomma;
- 33.19.03 - Riparazione di articoli in vetro;
- 33.19.04 - Riparazioni di altri prodotti in legno nca;
- 33.19.09 - Riparazione di altre apparecchiature nca;
- 33.20.01 - Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici);
- 33.20.02 - Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici);
- 33.20.03 - Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali);
- 33.20.04 - Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo;
- 33.20.05 - Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda);
- 33.20.06 - Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili;
- 33.20.07 - Installazione di apparecchi medicali, di apparecchi e strumenti per odontoiatria;
- 33.20.08 - Installazione di apparecchi elettromedicali;
- 33.20.09 - Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali.

- 33.16.00 - Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali;
- 33.17.00 - Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori).

Note:

La Regione Abruzzo, con ordinanza 20 maggio 2020, n. 62, ha definito le proprie linee guida per le aperture delle attività di produzione e commercializzazione di alimenti.

La Provincia Autonoma di Trento, con delibera 22 maggio 2020, n. 689, ha definito le proprie linee guida per le attività manifatturiere.

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

Elenco attività non soggette alla sospensione

 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- 35.11.00 - Produzione di energia elettrica;
- 35.12.00 - Trasmissione di energia elettrica;
- 35.13.00 - Distribuzione di energia elettrica;
- 35.14.00 - Commercio di energia elettrica;
- 35.21.00 - Produzione di gas;
- 35.22.00 - Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte;
- 35.23.00 - Commercio di gas distribuito mediante condotte;
- 35.30.00 - Fornitura di vapore e aria condizionata.

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

Elenco attività non soggette alla sospensione

 

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
- 36.00.00 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua.

 

Gestione delle reti fognarie
- 37.00.00 - Raccolta e depurazione delle acque di scarico.

 

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
- 38.11.00 - Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi;
- 38.12.00 - Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi;
- 38.21.01 - Produzione di compost;
- 38.21.09 - Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi;
- 38.22.00 - Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi;
- 38.31.10 - Demolizione di carcasse;
- 38.31.20 - Cantieri di demolizione navali;
- 38.32.10 - Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
- 38.32.20 - Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche;
- 38.32.30 - Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse.

 

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
- 39.00.01 - Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia;
- 39.00.09 - Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti.

COSTRUZIONI

Elenco attività non soggette alla sospensione

 

Costruzione di edifici
- 41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione;
- 41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali.

 

Ingegneria civile
- 42.11.00 - Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali;
- 42.12.00 - Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane;
- 42.13.00 - Costruzione di ponti e gallerie;
- 42.21.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi;
- 42.22.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni;
- 42.91.00 - Costruzione di opere idrauliche.
- 42.99.01 - Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione;
- 42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca.

 

Lavori di costruzione specializzati
- 43.11.00 - Demolizione;
- 43.12.00 - Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno;
- 43.13.00 - Trivellazioni e perforazioni;
- 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.21.03 - Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;
- 43.22.02 - Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.22.03 - Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione);
- 43.22.04 - Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.22.05 - Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.29.01 - Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
- 43.29.02 - Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
- 43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca;

- 43.31.00 - Intonacatura e stuccatura;
- 43.32.01 - Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
- 43.32.02 - Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili;
- 43.33.00 - Rivestimento di pavimenti e di muri;
- 43.34.00 - Tinteggiatura e posa in opera di vetri;
- 43.39.01 - Attività non specializzate di lavori edili (muratori);
- 43.39.09 - Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca;
- 43.91.00 - Realizzazione di coperture;
- 43.99.01 - Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici;
- 43.99.02 - Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione;
- 43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca.

La Provincia Autonoma di Trento, con delibera 22 maggio 2020, n. 689, ha definito le proprie linee guida per le attività di costruzione.

COMMERCIO ALL'INGROSSO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

Elenco attività non soggette alla sospensione

 

Commercio all'ingrosso e riparazione di autoveicoli e motocicli
- 45.11.01 - Commercio all'ingrosso di autovetture e di autoveicoli leggeri;
- 45.11.02 - Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita);
- 45.19.01 - Commercio all'ingrosso di altri autoveicoli;
- 45.19.02 - Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita);

- 45.20.10 - Riparazioni meccaniche di autoveicoli;
- 45.20.20 - Riparazione di carrozzerie di autoveicoli;
- 45.20.30 - Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli;
- 45.20.40 - Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli;
- 45.20.91 - Lavaggio auto;
- 45.20.99 - Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli;
- 45.31.01 - Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli;
- 45.31.02 - Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli;
- 45.40.11 - Commercio all'ingrosso di motocicli e ciclomotori;
- 45.40.12 - Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori.

- 45.40.21 - Commercio all'ingrosso di parti e accessori per motocicli e ciclomotori;
- 45.40.22 - Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori;
- 45.40.30 - Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici).

 

Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
- 46.11.01 - Agenti e rappresentanti di materie prime agricole;
- 46.11.02 - Agenti e rappresentanti di fiori e piante;
- 46.11.03 - Agenti e rappresentanti di animali vivi;
- 46.11.04 - Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze;
- 46.11.05 - Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze;
- 46.11.06 - Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze;
- 46.11.07 - Mediatori in animali vivi;
- 46.12.01 - Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti;
- 46.12.02 - Agenti e rappresentanti di combustibili solidi;
- 46.12.03 - Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati;
- 46.12.04 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria;
- 46.12.05 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti) ;
- 46.12.06 - Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici;
- 46.12.07 - Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici;
- 46.13.01 - Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale;
- 46.13.02 - Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-sanitari); vetro piano;
- 46.13.03 - Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari;
- 46.13.04 - Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione;
- 46.13.05 - Mediatori in legname e materiali da costruzione;
- 46.14.01 - Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico;
- 46.14.02 - Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali;
- 46.14.03 - Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche;
- 46.14.04 - Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori);
- 46.14.05 - Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette);
- 46.14.06 - Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche;
- 46.14.07 - Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche;
- 46.15.01 - Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche;
- 46.15.02 - Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage;
- 46.15.03 - Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera;
- 46.15.04 - Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi;
- 46.15.05 - Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili;
- 46.15.06 - Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta;
- 46.15.07 - Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta;
- 46.16.01 - Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento;
- 46.16.02 - Agenti e rappresentanti di pellicce;
- 46.16.03 - Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria);
- 46.16.04 - Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima;
- 46.16.05 - Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori;
- 46.16.06 - Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio;
- 46.16.07 - Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi;
- 46.16.08 - Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle;
- 46.16.09 - Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle;
- 46.17.01 - Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati;
- 46.17.02 - Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi;
- 46.17.03 - Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi;
- 46.17.04 - Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari;
- 46.17.05 - Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari;
- 46.17.06 - Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi;
- 46.17.07 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco;
- 46.17.08 - Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco;
- 46.17.09 - Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco;
- 46.18.11 - Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria;
- 46.18.12 - Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti);
- 46.18.13 - Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri;
- 46.18.14 - Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri;
- 46.18.21 - Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico;
- 46.18.22 - Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici;
- 46.18.23 - Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici;
- 46.18.24 - Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici;
- 46.18.31 - Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico;
- 46.18.32 - Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica;
- 46.18.33 - Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico;
- 46.18.34 - Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici;
- 46.18.35 - Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici;
- 46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette;
- 46.18.92 - Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria;
- 46.18.93 - Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi;
- 46.18.94 - Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili;
- 46.18.95 - Agenti e rappresentanti di giocattoli;
- 46.18.96 - Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria;
- 46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari);
- 46.18.98 - Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca;
- 46.18.99 - Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca;
- 46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno;
- 46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno;
- 46.19.03 - Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno;
- 46.19.04 - Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer;
- 46.21.10 - Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi;
- 46.21.21 - Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo;
- 46.21.22 - Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina;
- 46.22.00 - Commercio all'ingrosso di fiori e piante;
- 46.23.00 - Commercio all'ingrosso di animali vivi;
- 46.24.10 - Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria);
- 46.24.20 - Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria;
- 46.31.10 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi;
- 46.31.20 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati;
- 46.32.10 - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata;
- 46.32.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria;
- 46.33.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova;
- 46.33.20 - Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale;
- 46.34.10 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche;
- 46.34.20 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche;
- 46.35.00 - Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco;
- 46.36.00 - Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno;
- 46.37.01 - Commercio all'ingrosso di caffè;
- 46.37.02 - Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie;
- 46.38.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi;
- 46.38.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi;
- 46.38.30 - Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti;
- 46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari;
- 46.39.10 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati;
- 46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco;
46.41.10 - Commercio all'ingrosso di tessuti;
- 46.41.20 - Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria;
- 46.41.90 - Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili;
- 46.42.10 - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori;
- 46.42.20 - Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia;
- 46.42.30 - Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili;
- 46.42.40 - Commercio all'ingrosso di calzature e accessori;
- 46.43.10 - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video;
- 46.43.20 - Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti);
- 46.43.30 - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica;
- 46.44.10 - Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria;
- 46.44.20 - Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana;
- 46.44.30 - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia;
- 46.44.40 - Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame;
- 46.45.00 - Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici;
- 46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale;
- 46.47.20 - Commercio all'ingrosso di tappeti;
- 46.47.30 - Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico;
- 46.48.00 - Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria;
46.41.10 - Commercio all'ingrosso di tessuti;
- 46.41.20 - Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria;
- 46.41.90 - Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili;
- 46.42.10 - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori;
- 46.42.20 - Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia;
- 46.42.30 - Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili;
- 46.42.40 - Commercio all'ingrosso di calzature e accessori;
- 46.43.10 - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video;
- 46.43.20 - Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti);
- 46.43.30 - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica;
- 46.44.10 - Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria;
- 46.44.20 - Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana;
- 46.44.30 - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia;
- 46.44.40 - Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame;
- 46.45.00 - Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici;
- 46.46.10 - Commercio all'ingrosso di medicinali;
- 46.46.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico;
- 46.46.30 - Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici;
- 46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale;
- 46.47.20 - Commercio all'ingrosso di tappeti;
- 46.47.30 - Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico;
- 46.48.00 - Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria;
- 46.49.10 - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria;

- 46.49.20 - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali;
- 46.49.30 - Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli;
- 46.49.40 - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette) ;
- 46.49.50 - Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale;
- 46.49.90 - Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca;
- 46.51.00 - Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software;
- 46.52.01 - Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici;
- 46.52.02 - Commercio all'ingrosso di nastri non registrati;
- 46.52.09 - Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici;
- 46.61.00 - Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori;
- 46.62.00 - Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili);
- 46.63.00 - Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile;
- 46.64.00 - Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria;
- 46.65.00 - Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi;
- 46.66.00 - Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio;
- 46.69.11 - Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto;
- 46.69.19 - Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto;
- 46.69.20 - Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale;
- 46.69.30 - Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici;
- 46.69.91 - Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico;
- 46.69.92 - Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico;
- 46.69.93 - Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi;
- 46.69.94 - Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici;
- 46.69.99 - Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca;
- 46.71.00 - Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento;

- 46.72.10 - Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati;
- 46.72.20 - Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati;
- 46.73.10 - Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale;
- 46.73.21 - Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum;
- 46.73.22 - Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari);
- 46.73.23 - Commercio all'ingrosso di infissi;
- 46.73.29 - Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione;
- 46.73.30 - Commercio all'ingrosso di vetro piano;
- 46.73.40 - Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici;
- 46.74.10 - Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta);
- 46.74.20 - Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento;
- 46.75.01 - Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura;
- 46.75.02 - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria;
- 46.76.10 - Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate;
- 46.76.20 - Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati;
- 46.76.30 - Commercio all'ingrosso di imballaggi;
- 46.76.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca;
- 46.77.10 - Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici;
- 46.77.20 - Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami);
- 46.90.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato.

MISURE DI SICUREZZA PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

(allegato 11, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.

2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.

3. Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria.

4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.

7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

MISURE DI SICUREZZA PER GLI INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

- Per tutti gli informatori, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda presso cui si recano per la loro attività.

- Il professionista informatore dovrà sempre provvedere ad adeguata igiene delle mani e all’utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree.

- Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni al termine dell’incontro.

- Dovranno essere privilegiate le attività da remoto e di contatto a distanza.

- L’eventuale attività di persona dovrà avvenire sempre previo appuntamento preventivamente concordato, individuando specifici orari per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o pazienti anche negli spazi d’attesa.

- Dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale tra informatore e operatore sanitario.

- Evitare l’utilizzo promiscuo di oggetti nell’attività informativa.

Note:

La Regione Campania, con ordinanza 26 maggio 2020, n. 52, ha definito le proprie linee guida per gli informatori scientifici del farmaco.

La Provincia Autonoma di Trento, con delibera 22 maggio 2020, n. 689, ha definito le proprie linee guida per le aperture delle attività commerciali all’ingrosso.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Elenco attività non soggette alla sospensione

- 45.11.01 - Commercio al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri;
- 45.19.01 - Commercio al dettaglio di altri autoveicoli;
- 45.32.00 - Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli;
- 45.40.11 - Commercio al dettaglio di motocicli e ciclomotori;
- 45.40.21 - Commercio dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori;
- 47.11.10 - Ipermercati;
- 47.11.20 - Supermercati;
- 47.11.30 - Discount di alimentari;
- 47.11.40 - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- 47.11.50 - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- 47.19.10 - Grandi magazzini;
- 47.19.20 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- 47.19.90 - Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari;
- 47.21.01 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca;
- 47.21.02 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata;
- 47.22.00 - Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne;
- 47.23.00 - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi;
- 47.24.10 - Commercio al dettaglio di pane;
- 47.24.20 - Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria;
- 47.25.00 - Commercio al dettaglio di bevande;
- 47.26.00 - Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) ;
- 47.29.10 - Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari;
- 47.29.20 - Commercio al dettaglio di caffè torrefatto;
- 47.29.30 - Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici;
- 47.29.90 - Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca;
- 47.30.00 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione;
- 47.41.00 - Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati;
- 47.42.00 - Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati;
- 47.43.00 - Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati;
- 47.51.10 - Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa;
- 47.51.20 - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria;
- 47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- 47.52.20 - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- 47.52.30 - Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle;
- 47.52.40 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio;
- 47.53.11 - Commercio al dettaglio di tende e tendine;
- 47.53.12 - Commercio al dettaglio di tappeti;
- 47.53.20 - Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum);
- 47.54.00 - Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati;
- 47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa;
- 47.59.20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame;
- 47.59.30 - Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
- 47.59.40 - Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico;
- 47.59.50 - Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza;
- 47.59.60 - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti;
- 47.59.91 - Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico;
- 47.59.99 - Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca;
- 47.61.00 - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati;
- 47.62.20 - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
- 47.62.10 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- 47.63.00 - Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati;
- 47.64.10 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero;
- 47.64.20 - Commercio al dettaglio di natanti e accessori;
- 47.65.00 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici);
- 47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
- 47.71.20 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;

- 47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie;
- 47.71.40 - Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle;
- 47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
- 47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori;
- 47.72.20 - Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio;
- 47.73.10 - Farmacie;
- 47.73.20 - Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- 47.74.00 - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- 47.75.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
- 47.75.20 - Erboristerie;

- 47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante;
- 47.76.20 - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- 47.77.00 - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;
- 47.78.10 - Commercio al dettaglio di mobili per ufficio;
- 47.78.20 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- 47.78.31 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte);
- 47.78.32 - Commercio al dettaglio di oggetti d'artigiana;
- 47.78.33 - Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi;
- 47.78.34 - Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori;
- 47.78.35 - Commercio al dettaglio di bomboniere;
- 47.78.36 - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria);
- 47.78.37 - Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti;
- 47.78.40 - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- 47.78.50 - Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari;
- 47.78.60 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- 47.78.91 - Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo;
- 47.78.92 - Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone);
- 47.78.93 - Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;
- 47.78.94 - Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);
- 47.78.99 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca;

- 47.79.10 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano;
- 47.79.20 - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato;
- 47.79.30 - Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati;
- 47.79.40 - Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet);
- 47.81.01 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli;
- 47.81.02 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici;
- 47.81.03 - Commercio al dettaglio ambulante di carne;
- 47.81.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca;
- 47.82.01 - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento;
- 47.82.02 - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie;
- 47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
- 47.89.02 - Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio;
- 47.89.03 - Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso;
- 47.89.04 - Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria;
- 47.89.05 - Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico;
- 47.89.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca;
- 47.91.10 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
- 47.91.20 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
- 47.91.30 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
- 47.99.10 - Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta);

- 47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

MISURE DI SICUREZZA PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

(allegato 11, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.

2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.

3. Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria.

4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.

7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

MISURE DI SICUREZZA PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.

- In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

- Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitar e assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.

- Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.

- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.

- I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.

- L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).

- Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.

- Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.

- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

 

MISURE DI SICUREZZA PER COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

Misure generali

- Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del D.P.C.M. 26 aprile 2020:

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;

- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.

- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.

- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Competenze dei Comuni

- I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di COVID-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale.

- In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

- Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

- Corsie mercatali a senso unico;

- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;

- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale;

- Individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

- Ove ne ricorra l’opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

Misure a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;

- è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;

- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;

- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Note:

Dal 21 maggio 2020, i titolari di concessione amministrativa per la rivendita di tabacchi e altri generi di monopolio aderenti alla Federazione italiana tabaccai (F.I.T.) sono autorizzati alla vendita al pubblico di mascherine facciali (Presidenza del Consiglio dei Ministri - ordinanza 19 maggio 2020, n. 15).

 

La Regione Abruzzo, con ordinanza 20 maggio 2020, n. 62, ha definito le proprie linee guida per le aperture delle attività di produzione e commercializzazione di alimenti, delle attività commerciali su aree pubbliche e in sede fissa.

 

La Regione Campania, con ordinanza 17 maggio 2020, n. 48, ha definito le proprie linee guida per le aperture degli esercizi di commercio al dettaglio.
Con ordinanza 20 maggio 2020, n. 49, sono state definite le linee guida per le aperture delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti).

La Regione Emilia Romagna, con ordinanza 17 maggio 2020, n. 82, ha definito le proprie linee guida per le aperture degli esercizi di commercio al dettaglio.

La Regione Lazio, con ordinanza 19 maggio 2020, n. 42, ha definito le proprie linee guida per le aperture degli esercizi di commercio al dettaglio e dei centri commerciali.

La Regione Marche, con delibera 11 maggio 2020, n. 565 ha definito le proprie linee guida per le aperture degli esercizi commerciali.

La Regione Puglia, con ordinanza 17 maggio 2020, n. 237, ha definito le proprie linee guida per le aperture degli esercizi di commercio al dettaglio.

La Regione Toscana, con ordinanza 18 maggio 2020, n. 58, ha vietato in via temporanea la messa a disposizione di giornali, riviste, depliants illustrativi o altro materiale cartaceo per la lettura o consultazione pubblica da parte dei clienti, all’interno di pubblici esercizi.

 

La Provincia Autonoma di Trento, con delibera 22 maggio 2020, n. 689, ha definito le proprie linee guida per le aperture delle attività commerciali al dettaglio, dei centri commerciali e per le consegna a domicilio.

 

La Regione Umbiria, con ordinanza 17 maggio 2020, n. 25, non ha disposto la riapertura delle seguenti attività:
- 47.82.01: Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento;
- 47.82.02: Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie;
- 47.89.03: Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso;
- 47.89.04: Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria;
- 47.89.05: Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico;
- 47.89.09: Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti n.c.a.

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

Elenco attività non soggette alla sospensione

Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
- 49.10.00 - Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano);
- 49.20.00 - Trasporto ferroviario di merci;
- 49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane;
- 49.32.10 - Trasporto con taxi;
- 49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente;
- 49.39.01 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano;
- 49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca;
- 49.41.00 - Trasporto di merci su strada;
- 49.42.00 - Servizi di trasloco;
- 49.50.10 - Trasporto mediante condotte di gas;
- 49.50.20 - Trasporto mediante condotte di liquidi.

 

Trasporto marittimo e per vie d'acqua
- 50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri;
- 50.20.00 - Trasporto marittimo e costiero di merci;
- 50.30.00 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari);
- 50.40.00 - Trasporto di merci per vie d'acqua interne.

 

Trasporto aereo
- 51.10.10 - Trasporto aereo di linea di passeggeri;
- 51.10.20 - Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter;
- 51.21.00 - Trasporto aereo di merci;
- 51.22.00 - Trasporto spaziale.

 

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
- 52.10.10 - Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
- 52.10.20 - Magazzini frigoriferi per conto terzi;
- 52.21.10 - Gestione di infrastrutture ferroviarie;
- 52.21.20 - Gestione di strade, ponti, gallerie;
- 52.21.30 - Gestione di stazioni per autobus;
- 52.21.40 - Gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
- 52.21.50 - Gestione di parcheggi e autorimesse;
- 52.21.60 - Attività di traino e soccorso stradale;
- 52.21.90 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca;
- 52.22.01 - Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione;
- 52.22.09 - Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua;
- 52.23.00 - Attività dei servizi connessi al trasporto aereo;
- 52.24.10 - Movimento merci relativo a trasporti aerei;
- 52.24.20 - Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali;
- 52.24.30 - Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;
- 52.24.40 - Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;
- 52.29.10 - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
- 52.29.21 - Intermediari dei trasporti;
- 52.29.22 - Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci.

 

Servizi postali e attività di corriere
- 53.10.00 - Attività postali con obbligo di servizio universale;
- 53.20.00 - Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.

Note:

La Regione Abruzzo, con ordinanza 20 maggio 2020, n. 62, ha definito le proprie linee guida per le aperture delle attività di trasporti e logistica.

La Provincia Autonoma di Trento, con delibera 22 maggio 2020, n. 689, ha definito le proprie linee guida per le aperture delle attività di trasporto e di logistica.

ATTIVITA’ DI ALLOGGIO

Elenco attività non soggette alla sospensione

- 55.10.00 - Alberghi;

- 55.20.10 - Villaggi turistici;
- 55.20.20 - Ostelli della gioventù;
- 55.20.30 - Rifugi di montagna;
- 55.20.40 - Colonie marine e montane;
- 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
- 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
- 55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
- 55.90.10 - Gestione di vagoni letto;
- 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero.

MISURE DI SICUREZZA PER LE STRUTTURE RICETTIVE

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.

- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

- Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).

- La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni on-line, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile.

- L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.

- Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina, mentre il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.

- Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all’interno della struttura, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale dipendente.

- Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà essere disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo.

- L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori.

- Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

- Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:

- garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria;

- aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);

- in relazione al punto esterno di espulsione dell’aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;

- attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da parte del pubblico;

- nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l’intero orario di lavoro;

- per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;

- negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria;

- Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

- le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;

- evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.

- Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda.

MISURE DI SICUREZZA PER LE STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO (CAMPEGGI)

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.

- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5°C.

- Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale (salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare) di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).

- È prevista la sorveglianza del rispetto dei distanziamenti sociali minimi da parte di personale incaricato.

- La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni on-line, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile.

- L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.

- Gli ospiti devono sempre utilizzare la mascherina quando non all’interno dell’area delimitata dalla piazzola personale e comunque sempre quando non è possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro (salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare) e quando non impegnati in attività fisica.

- Il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.

- Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all’interno della struttura, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale.

- Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà essere disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo.

- Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.); deve essere garantita adeguata aerazione degli spazi chiusi.

- Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità degli stessi nel contesto di queste strutture, sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 3 volte al giorno.

- É necessario il controllo e la manutenzione dei sistemi di aerazione/ventilazione, nonché la pulizia dei filtri d’aria.

- Delimitazione del limite della piazzola; i lati aperti (porta d’accesso) delle unità abitative posizionate nella piazzola (camper, tenda, roulotte) devono rispettare una distanza di almeno 3 metri tra i due ingressi e comunque 1,5 metri tra le unità abitative.

- Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni.

- L’intervento di manutentori/dipendenti negli appartamenti in presenza degli ospiti dovrà essere effettuato in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno un metro.

- Per le attività di ristorazione, balneazione, piscine e palestre, si applica quanto previsto nella specifica scheda.

MISURE DI SICUREZZA PER I RIFUGI ALPINI

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.

- L'area esterna al rifugio, deve essere delimitata, consentendo un accesso regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) è necessario inserire un cartello che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l'incrocio delle persone.

- All'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le mani.

- Il gestore all'interno dell'area dovrà invitare gli ospiti al rispetto della distanza sociale di almeno 1 metro, (questa norma non viene applicata per i nuclei familiari), all'utilizzo dei presidi personali, quali mascherine o guanti.

- É d'obbligo usare la tovaglietta monouso e procedere alla disinfezione del tavolo e delle sedute prima del riutilizzo dei posti.

- Viene effettuato solo servizio al tavolo.

- Una parte dei posti a sedere esterni è riservata alla ristorazione prenotata.

- Nelle aree esterne deve essere prevista una zona dedicata al pranzo al sacco ad accesso limitato. É opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende, pensiline, limitando così l'eccessiva pressione all'entrata del rifugio.

Accoglienza in rifugio

- L'entrata in rifugio è contingentata in base al numero di persone previsto e si potrà accedere solo utilizzando i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina e guanti).

- Non può essere effettuato servizio al banco, ma solo al tavolo.

- Ove possibile, è necessario individuare dei percorsi all'interno del rifugio che non consentano l'incrocio tra persone.

- Il pernottamento ed erogazione pasti possono essere forniti solo su prenotazione obbligatoria.

Accesso alle aree interne del rifugio

- La movimentazione tra le stanze del rifugio avviene solo utilizzando i dispositivi di sicurezza. È fatto divieto di muoversi nella zona notte dei rifugi con gli scarponi: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie.

- Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione all'interno del rifugio, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in entrata che blocchi l'accesso.

Camere da letto

- All'ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.

- Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 90°C. Rimane comunque obbligatorio l'utilizzo del sacco a pelo personale.

- Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al coprifedera monouso.

Note:

La Regione Abruzzo, con ordinanza 20 maggio 2020, n. 62, ha definito le proprie linee guida per le aperture delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, delle strutture ricettive all’aria aperta, campeggi, villaggi turistici e dei rifugi alpini.

La Regione Campania, con ordinanza 24 maggio 2020, n. 51 ha definito le proprie linee guida per le aperture delle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo.

La Regione Emilia Romagna, con ordinanza 17 maggio 2020, n. 82, ha definito le proprie linee guida per le aperture delle strutture ricettive.
Con ordinanza 23 maggio 2020, n. 87, sono state definite le linee guida per le riaperture delle strutture ricettive extra-alberghiere.

 

La Regione Lazio, con ordinanza 19 maggio 2020, n. 42, ha definito le proprie linee guida per le aperture delle strutture ricettive.

La Regione Marche, con delibera 11 maggio 2020, n. 564 ha definito le proprie linee guida per le aperture delle strutture ricettive.

La Regione Puglia, con ordinanza 17 maggio 2020, n. 237, ha definito le proprie linee guida (aggiornate con ordinanza 24 maggio 2020, n. 243) per le aperture delle strutture ricettive.

La Regione Toscana, con ordinanza 27 maggio 2020, n. 60 ha definito le proprie linee guida per i campeggi e villaggi.

La Provincia Autonoma di Trento, con delibera 22 maggio 2020, n. 689, ha definito le proprie linee guida per le aperture delle strutture ricettive.

La Regione Veneto, con ordinanza 17 maggio 2020, n. 48, ha definito le proprie linee guida per le aperture delle strutture ricettive all’aperto e dei rifugi alpini.

RISTORAZIONE

Elenco attività non soggette alla sospensione

- 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione;
- 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
- 56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto.
- 56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie;
- 56.10.41 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti;
- 56.10.42 - Ristorazione ambulante;
- 56.10.50 - Ristorazione su treni e navi;
- 56.21.00 - Catering per eventi, banqueting;
- 56.29.10 - Mense;
- 56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale.

- 56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina.

MISURE DI SICUREZZA PER LA RISTORAZIONE

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.

- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

- È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.

- Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.

- Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.

- Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.

- I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

- La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

- La consumazione a buffet non è consentita.

- Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo.

- Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.

- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.

- I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.

- Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici,evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione on-line sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere.

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(*) La Regione Campania ritiene che la distanza di un metro vada calcolata dal tavolo.

Note:

La Regione Abruzzo, con ordinanza 20 maggio 2020, n. 62, ha definito le proprie linee guida per le aperture dei bar, ristoranti, delle attività di somministrazione di alimenti e degli agriturismi.

La Regione Campania, con ordinanza 17 maggio 2020, n. 48, ha definito le proprie linee guida per le aperture dei bar e dei ristoranti.

La Regione Emilia Romagna, con ordinanza 17 maggio 2020, n. 82, ha definito le proprie linee guida per le aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

La Regione Lazio, con ordinanza 19 maggio 2020, n. 42, ha definito le proprie linee guida per le aperture delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La Regione Marche, con delibera 11 maggio 2020, n. 565 ha definito le proprie linee guida per le aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e con la delibera 11 maggio 2020, n. 566, le linee guida per le strutture agrituristiche che offrono servizi di ospitalità.

La Regione Puglia, con ordinanza 17 maggio 2020, n. 237, ha definito le proprie linee guida per le aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

La Regione Toscana, con ordinanza 18 maggio 2020, n. 58, ha vietato in via temporanea la messa a disposizione di giornali, riviste, depliants illustrativi o altro materiale cartaceo per la lettura o consultazione pubblica da parte dei clienti, all’interno di pubblici esercizi.
Con ordinanza 27 maggio 2020, n. 60 sono state definite le linee guida per le attività di ristorazione.

La Provincia Autonoma di Trento, con delibera 22 maggio 2020, n. 689, ha definito le proprie linee guida per le aperture delle attività di ristorazione e delle consegne a domicilio.

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Elenco attività non soggette alla sospensione

 

Attività editoriali
- 58.11.00 - Edizione di libri;
- 58.12.01 - Pubblicazione di elenchi;
- 58.12.02 - Pubblicazione di mailing list;
- 58.13.00 - Edizione di quotidiani;
- 58.14.00 - Edizione di riviste e periodici;
- 58.19.00 - Altre attività editoriali;
- 58.21.00 - Edizione di giochi per computer;
- 58.29.00 - Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer).

 

Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore
- 59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;
- 59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;
- 59.13.00 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;
- 59.20.10 - Edizione di registrazioni sonore;
- 59.20.20 - Edizione di musica stampata;
- 59.20.30 - Studi di registrazione sonora.

 

Attività di programmazione e trasmissione
- 60.10.00 - Trasmissioni radiofoniche;
- 60.20.00 - Programmazione e trasmissioni televisive.

 

Telecomunicazioni
- 61.10.00 - Telecomunicazioni fisse;
- 61.20.00 - Telecomunicazioni mobili;
- 61.30.00 - Telecomunicazioni satellitari;
- 61.90.10 - Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP);
- 61.90.20 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point;
- 61.90.91 - Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati;
- 61.90.99 - Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca.

 

Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
- 62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione;
- 62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica;
- 62.03.00 - Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione);
- 62.09.01 - Configurazione di personal computer;
- 62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca.

 

Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
- 63.11.11 - Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf);
- 63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati;
- 63.11.20 - Gestione database (attività delle banche dati);
- 63.11.30 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP);
- 63.12.00 - Portali web;
- 63.91.00 - Attività delle agenzie di stampa;
- 63.99.00 - Altre attività dei servizi di informazione nca.

Elenco attività soggette alla sospensione

- 59.14.00 - Attività di proiezione cinematografica.

MISURE DI SICUREZZA PER CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, se opportuno comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.

- Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

- Non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni.

- Privilegiare, se possibile, l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg..

- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5°C.

- La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

- È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto in particolare nei punti di ingresso.

- I posti a sedere dovranno prevedere una seduta ed un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Per nuclei familiari e conviventi vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m, nonché possibilità di ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglas, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.

- L’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.

- Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.

- Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina (per i bambini valgono le norme generali).

- Per spettacoli al chiuso, numero massimo di 200 persone, per quelli all’aperto numero massimo di 1000 persone, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico, nella loro più ampia modulazione.

- Per gli spazi comuni dedicati alla vita quotidiana ed allo svolgimento di allenamenti ed esercitazioni, si rimanda alle singole schede ed al rispetto delle indicazioni di carattere generale igienico-sanitario.

- Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica.

- Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

- Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.

ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE

Elenco attività non soggette alla sospensione

 

Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
- 64.11.00 - Attività della Banca Centrale;
- 64.19.10 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali;
- 64.19.20 - Fondi comuni di investimento monetario;
- 64.19.30 - Istituti di moneta elettronica (Imel);
- 64.19.40 - Cassa Depositi e Prestiti;
- 64.20.00 - Attività delle società di partecipazione (holding);
- 64.30.10 - Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare);
- 64.30.20 - Sicav (Società di investimento a capitale variabile);
- 64.91.00 - Leasing finanziario;
- 64.92.01 - Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi;
- 64.92.09 - Altre attività creditizie nca;
- 64.99.10 - Attività di intermediazione mobiliare;
- 64.99.20 - Attività di factoring;
- 64.99.30 - Attività di merchant bank;
- 64.99.40 - Attività delle società veicolo;
- 64.99.50 - Attività di intermediazione in cambi;
- 64.99.60 - Altre intermediazioni finanziarie nca.

 

Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)
- 65.11.00 - Assicurazioni sulla vita;
- 65.12.00 - Assicurazioni diverse da quelle sulla vita;
- 65.20.00 - Attività di riassicurazione;
- 65.30.10 - Attività dei fondi pensione aperti;
- 65.30.20 - Attività dei fondi pensione negoziali;
- 65.30.30 - Attività dei fondi pensione preesistenti.

 

Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
- 66.11.00 - Amministrazione di mercati finanziari;
- 66.12.00 - Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci;
- 66.19.10 - Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito;
- 66.19.21 - Promotori finanziari;
- 66.19.22 - Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari;
- 66.19.30 - Attività delle società fiduciarie di amministrazione;
- 66.19.40 - Attività di Bancoposta;
- 66.19.50 - Servizi di trasferimento di denaro (money transfer);
- 66.21.00 - Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni;
- 66.22.01 - Broker di assicurazioni;
- 66.22.02 - Agenti di assicurazioni;
- 66.22.03 - Sub-agenti di assicurazioni;
- 66.22.04 - Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni;
- 66.29.01 - Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione;
- 66.29.09 - Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione nca;
- 66.30.00 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione.

ATTIVITA' IMMOBILIARI

Elenco attività non soggette alla sospensione

- 68.10.00 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri;
- 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto);
- 68.20.02 - Affitto di aziende;
- 68.31.00 - Attività di mediazione immobiliare;
- 68.32.00 - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi.

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

Elenco attività non soggette alla sospensione

Attività legali e contabilità
- 69.10.10 - Attività degli studi legali;
- 69.10.20 - Attività degli studi notarili;
- 69.20.11 - Servizi forniti da dottori commercialisti;
- 69.20.12 - Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali;
- 69.20.13 - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;
- 69.20.14 - Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf);
- 69.20.15 - Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi;
- 69.20.20 - Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci;
- 69.20.30 - Attività dei consulenti del lavoro.

 

Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale
- 70.10.00 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative);
- 70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione;
- 70.22.01 - Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale;
- 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.

 

Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
- 71.11.00 - Attività degli studi di architettura;
- 71.12.10 - Attività degli studi di ingegneria;
- 71.12.20 - Servizi di progettazione di ingegneria integrata;
- 71.12.30 - Attività tecniche svolte da geometri;
- 71.12.40 - Attività di cartografia e aerofotogrammetria;
- 71.12.50 - Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria;
- 71.20.10 - Collaudi e analisi tecniche di prodotti;
- 71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi;
- 71.20.22 - Attività per la tutela di beni di produzione controllata.

 

Ricerca scientifica e sviluppo
- 72.11.00 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie;
- 72.19.01 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia;
- 72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria;
- 72.20.00 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche.

 

Pubblicità e ricerche di mercato
- 73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie;
- 73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari;
- 73.12.00 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari;
- 73.20.00 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione.

 

Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
- 74.10.10 - Attività di design di moda e design industriale;
- 74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine web;
- 74.10.29 - Altre attività dei disegnatori grafici;
- 74.10.30 - Attività dei disegnatori tecnici;
- 74.10.90 - Altre attività di design;
- 74.20.11 - Attività di fotoreporter;
- 74.20.12 - Attività di riprese aeree nel campo della fotografia;
- 74.20.19 - Altre attività di riprese fotografiche;
- 74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa;
- 74.30.00 - Traduzione e interpretariato;
- 74.90.11 - Consulenza agraria fornita da agronomi;
- 74.90.12 - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari;
- 74.90.21 - Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro;
- 74.90.29 - Altra attività di consulenza in materia di sicurezza;
- 74.90.91 - Attività tecniche svolte da periti industriali;
- 74.90.92 - Attività riguardanti le previsioni meteorologiche;
- 74.90.93 - Altre attività di consulenza tecnica nca;
- 74.90.94 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport;
- 74.90.99 - Altre attività professionali nca.

 

Servizi veterinari
- 75.00.00 - Servizi veterinari.

Note: Le attività professionali non sono sospese a condizione che:
- sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita; inoltre un professionista può lavorare per una società di trasporti come per qualsiasi altro cliente.

 

La Regione Toscana, con ordinanza 18 maggio 2020, n. 58, ha vietato in via temporanea la messa a disposizione di giornali, riviste, depliants illustrativi o altro materiale cartaceo per la lettura o consultazione pubblica da parte dei clienti, all’interno degli studi professionali.

 

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

Elenco attività non soggette alla sospensione

 

Attività di noleggio e leasing operativo

- 77.11.00 - Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri;
- 77.12.00 - Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti;

- 77.21.01 - Noleggio di biciclette;
- 77.21.02 - Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò);
- 77.21.09 - Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative;
- 77.22.00 - Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame;
- 77.29.10 - Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario;
- 77.29.90 - Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e ricreative);

- 77.31.00 - Noleggio di macchine e attrezzature agricole;
- 77.32.00 - Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile;
- 77.33.00 - Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer);
- 77.34.00 - Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale;
- 77.35.00 - Noleggio di mezzi di trasporto aereo;
- 77.39.10 - Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri;
- 77.39.91 - Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici;
- 77.39.92 - Noleggio di container per diverse modalità di trasporto;
- 77.39.93 - Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli elevatori, pallet eccetera;
- 77.39.94 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi;
- 77.39.99 - Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca;
- 77.40.00 - Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright).

 

Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
- 78.10.00 - Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale;
- 78.20.00 - Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale);

- 78.30.00 - Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing).

 

Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse
- 79.11.00 - Attività delle agenzie di viaggio;
- 79.12.00 - Attività dei tour operator;
- 79.90.11 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento;
- 79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca;

- 79.90.20 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici.

 

Servizi di vigilanza e investigazione
- 80.10.00 - Servizi di vigilanza privata;
- 80.20.00 - Servizi connessi ai sistemi di vigilanza;

- 80.30.00 - Servizi di investigazione privata.

 

Attività di servizi per edifici e paesaggio

- 81.10.00 - Servizi integrati di gestione agli edifici;

- 81.21.00 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici;

- 81.22.01 - Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie;

- 81.22.02 - Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali;

- 81.29.10 - Servizi di disinfestazione;

- 81.29.91 - Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio;

- 81.29.99 - Altre attività di pulizia nca.

- 81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole).

 

Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
- 82.11.01 - Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio;
- 82.11.02 - Gestione di uffici temporanei, uffici residence;
- 82.19.01 - Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi;
- 82.19.09 - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio;
- 82.20.00 - Attività dei call center;
- 82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere;
- 82.91.10 - Attività di agenzie di recupero crediti;
- 82.91.20 - Agenzie di informazioni commerciali;
- 82.92.10 - Imballaggio e confezionamento di generi alimentari;
- 82.92.20 - Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari;
- 82.99.10 - Imprese di gestione esattoriale;
- 82.99.20 - Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste;
- 82.99.30 - Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche;
- 82.99.40 - Richiesta certificati e disbrigo pratiche;
- 82.99.91 - Servizi di stenotipia;
- 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca.

 

MISURE DI SICUREZZA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

- La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige l’obbligo di mascherina (se non è possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro) e di guanti.

- Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione (mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o personale esterno).

- Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare all’interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.

- Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con particolare attenzione se a noleggio.

- L’azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovrà inoltre rendere disponibile all’interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispenser di gel idroalcolici per le mani.

- Deve essere regolamentato l’accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa caffè) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone.

- Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici).

- Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso l’apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini.

- Operazioni di potatura o abbattimento alberi: l’operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio.

- Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare se possibile l'uso promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature.

 

 

MISURE DI SICUREZZA PER IL NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

Le presenti indicazioni si applicano ai servizi di noleggio, pubblici e privati.

- Garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.

- Consentire l’accesso al servizio solo tramite prenotazione, tramite modalità di collegamento a distanza e app dedicate; favorire modalità di pagamento elettronico.

- È raccomandata la rilevazione della temperatura corporea al momento dell’accesso presso la struttura commerciale ove avviene il servizio di noleggio.

- Negli uffici/locali/aree all’aperto, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani degli utenti.

- Negli uffici/locali/aree all’aperto evitare assembramenti degli utenti, predisponendo percorsi guidati di distanziamento per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra noleggiatore ed utente.

- L’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).

- Le postazioni di lavoro del personale addetto possono essere delimitate da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

- Per quanto riguarda il microclima degli uffici/locali, è fondamentale garantire condizioni di adeguato ricambio dell’aria indoor:

- Garantire una frequente manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti)

- Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

- Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti, con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, piani di lavoro, piani d’appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie ecc.).

Noleggio di mezzi di trasporto

- I gestori assicurano la pulizia dei veicoli e mezzi noleggiati prima di ogni nuova consegna, utilizzando prodotti disinfettanti per le superfici toccate più di frequente (es. volante, leva del cambio, display, manopole, pulsanti, manubri, ecc.).

- Per il servizio bike sharing dovrà essere garantita l’igienizzazione delle mani dei clienti. In alternativa all’igienizzazione, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

- Per il servizio car sharing dovrà essere garantita l’igienizzazione delle mani dei clienti. In alternativa all’igienizzazione, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. In ogni caso, l’utilizzo della mascherina è obbligatorio.

Noleggio di altre attrezzature

- Tutte le attrezzature devono essere pulite e disinfettate dopo ogni restituzione da parte del noleggiatore.

- Si avrà cura di porre particolare attenzione a tutte le superfici che prevedono nell’utilizzo il contatto con le mani (es. tastiere, maniglie ecc) o che possono essere a rischio di contaminazione da droplet nel caso in cui l’utente abbia utilizzato lo strumento senza mascherina.

- Se lo strumento noleggiato non può essere pulito e disinfettato senza danneggiarlo, l’utente dovrà essere informato che l’utilizzo è possibile solo indossando guanti e mascherina.

 

 

MISURE DI SICUREZZA PER LE GUIDE TURISTICHE

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

- Uso mascherina per guida e per i partecipanti.

- Ricorso frequente all’igiene delle mani.

- Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.

- Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.

- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

- Organizzare l’attività con piccoli gruppi di partecipanti.

- Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo.

- Favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.

- La disponibilità di depliant e altro informativo cartaceo è subordinato all’invio on line ai partecipanti prima dell’avvio dell’iniziativa turistica.

 

 

Note:

 

La Regione Abruzzo, con ordinanza 20 maggio 2020, n. 62, ha definito le proprie linee guida per le aperture degli studi di consulenza automobilistica. Con ordinanza 22 maggio 2020, n. 65, sono state definite le linee guida per le attività di manutenzione del verde.

 

La Regione Campania, con ordinanza 20 maggio 2020, n. 49, ha definito le proprie linee guida per le aperture degli studi di consulenza automobilistica.
Con ordinanza 22 maggio 2020, n. 50, sono state definite le linee guida per le attività di noleggio di biciclette, scooter, risciò, ciclo-carrozzelle, monopattini elettrici, sedway e simili.

 

La Regione Lazio, con ordinanza 19 maggio 2020, n. 42, ha definito le proprie linee guida per i servizi di manutenzione del verde.

 

La Regione Toscana, con ordinanza 22 maggio 2020, n. 59, ha definito le proprie linee guida per le guide turistiche.

 

La Regione Veneto, con ordinanza 23 maggio 2020, n. 50, ha definito le proprie linee guida per le guide turistiche.

 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

Elenco attività non soggette alla sospensione

 

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
- 84.11.10 - Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali;
- 84.11.20 - Attività di pianificazione generale e servizi statistici generali;
- 84.12.10 - Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla sanità;
- 84.12.20 - Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti all'istruzione;
- 84.12.30 - Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio e per la tutela dell'ambiente;
- 84.12.40 - Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti ai servizi ricreativi, culturali e sociali vari;
- 84.13.10 - Regolamentazione degli affari concernenti i combustibili e l'energia;
- 84.13.20 - Regolamentazione degli affari e servizi concernenti l'agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca;
- 84.13.30 - Regolamentazione degli affari e dei servizi concernenti le industrie estrattive e le risorse minerarie (eccetto i combustibili) le industrie manifatturiere, le costruzioni e le opere pubbliche ad eccezione delle strade e opere per la navigazione;
- 84.13.40 - Regolamentazione degli affari e servizi concernenti la costruzione di strade;
- 84.13.50 - Regolamentazione degli affari e servizi concernenti la costruzione di opere per la navigazione interna e marittima;
- 84.13.60 - Regolamentazione degli affari e servizi concernenti i trasporti e le comunicazioni;
- 84.13.70 - Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il commercio interno;
- 84.13.80 - Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il turismo;
- 84.13.90 - Regolamentazione di altri affari e servizi economici;
- 84.21.00 - Affari esteri;
- 84.22.00 - Difesa nazionale;
- 84.23.00 - Giustizia ed attività giudiziarie;
- 84.24.00 - Ordine pubblico e sicurezza nazionale;
- 84.25.10 - Attività dei vigili del fuoco;
- 84.25.20 - Attività di protezione civile;
- 84.30.00 - Assicurazione sociale obbligatoria.

ISTRUZIONE

Elenco attività non soggette alla sospensione

Istruzione
- 85.10.00 - Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie;
- 85.20.00 - Istruzione primaria: scuole elementari;
- 85.31.10 - Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie;
- 85.31.20 - Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei;
- 85.32.01 - Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali;
- 85.32.02 - Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali;
- 85.32.03 - Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman;
- 85.32.09 - Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica;
- 85.41.00 - Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) ;
- 85.42.00 - Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori;
- 85.51.00 - Corsi sportivi e ricreativi;
- 85.52.01 - Corsi di danza;
- 85.52.09 - Altra formazione culturale;
- 85.53.00 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche;
- 85.59.10 - Università popolare;
- 85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale;
- 85.59.30 - Scuole e corsi di lingua;
- 85.59.90 - Altri servizi di istruzione nca;
- 85.60.01 - Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico;
- 85.60.09 - Altre attività di supporto all'istruzione.

 

MISURE DI SICUREZZA PER I CENTRI DIVING

(Ministero Infrastrutture e Trasporti - comunicato 18 maggio 2020)

Principi generali

Il settore delle immersioni subacquee a scopo ricreativo, in concomitanza con la stagione balneare, dovrà anch’esso essere assoggettato ad adeguate misure precauzionali anti-contagio da Covid 19, affinché anche l’attività di diving possa svolgersi in sicurezza per gli operatori dei centri diving ed i relativi utenti.

Per tale fine, sono state individuate alcune istruzioni/raccomandazioni che attengono allo svolgimento dell’attività da parte delle scuole e centri diving e che consentono di mitigare i rischi relativi all’emergenza COVID-19, con mirato riferimento alle possibili precauzioni anti contagio:

1. Al fine di eliminare la necessità della presenza in sede del richiedente in fase di prenotazione e quindi ridurre le occasioni di contatto, ad ogni centro diving è fortemente raccomandato di dotarsi di appositi sistemi informatici per le iscrizioni on-line ai corsi nonché per la prenotazione delle uscite e partecipazione alle immersioni.

2. All’interno dei locali dei centri diving valgono le regole generali sull’igiene e profilassi, nonché quelle sulle misure di distanziamento sociale, in funzione delle quali, a cura del responsabile del Centro dovrà essere rimodulata e adeguata la capienza massima di personale istruttore, addetti e utenti. Ove gli spogliatoi siano costituiti da spazi di limitata estensione, dovrà essere consentito dal responsabile del Centro Diving l’accesso degli utenti uno per volta.

3. All’atto dell’accesso al centro diving, per ogni utente del centro medesimo dovrà essere assicurato uno screening delle condizioni di salute e della temperatura, impedendo l’accesso a chi dovesse presentare una temperatura superiore a 37,5° o sintomi riconducibili alle patologie afferenti l’epidemia in atto; ogni utente sarà tenuto a compilare apposita autocertificazione inerente all’assenza di tali sintomatologie, nonché la dichiarazione di non essere stato a contatto stretto di soggetti in situazione di contagio nota.

4. In ogni centro diving, deve essere data adeguata informazione agli utenti in merito alle misure di prevenzione adottate ed alle misure di distanziamento sociale, mediante idonea cartellonistica, redatta in più lingue, ben visibile presso i relativi locali; le aule didattiche, le zone di passaggio, gli spogliatoi dovranno essere sottoposti a sanificazione almeno quotidiana, se non con frequenza ulteriore, in base alle indicazioni impartite dall’Autorità sanitaria di prevenzione competente.

Corretto utilizzo dell’attrezzatura subacquea

5. E’ preferibile che ogni partecipante all’immersione utilizzi per l’immersione la propria attrezzatura subacquea, ivi compresi erogatori, GAV, snorkel e maschere e mute. Di esse i responsabili del Centro Diving o gli istruttori che accompagnano l’immersione, dovrebbero verificare il corretto funzionamento e l’idoneità in funzione del tipo di immersione in programma, utilizzando opportune precauzioni per evitare il contatto diretto con le stesse attrezzature o la loro possibile contaminazione (guanti, mascherine).

6. Per gli utenti che fossero sprovvisti di propria attrezzatura efficiente e funzionante, il Centro diving potrà noleggiare le proprie attrezzature subacquee (comprese le mute) purché le stesse siano state preventivamente sanificate, al termine di ogni utilizzo, con particolare attenzione agli erogatori, ai GAV, agli snorkel, alle fruste, ai corrugati dei rebreather e ai rebreather stessi, alle maschere; da ciò consegue che, fatte salve eventuali diverse indicazioni da parte dell’Autorità sanitaria, ogni centro diving dovrà adeguare l’organizzazione delle uscite in immersione dei vari gruppi o subacquei utenti in funzione di tale necessità, limitando il numero di immersioni quotidiane nel caso in cui non avesse possibilità di sanificazioni plurime delle attrezzature suddette.

7. Dovranno essere tenute ben separate le zone di riconsegna dell’attrezzatura usata da quelle dove è riposta l’attrezzatura già sanificata; una volta sanificata, l’attrezzatura andrebbe opportunamente "segregata" in involucri chiusi in modo da garantire il mantenimento delle condizioni di sanificazione per il successivo riutilizzo; a cura del Titolare del Centro diving dovranno essere impartite ai propri collaboratori precise istruzioni sulla manipolazione della rubinetteria delle bombole e delle valvole, degli attacchi del primo stadio durante l’assemblaggio e il disassemblaggio, in modo da garantire la non contaminazione degli stessi.

Misure da adottare su barche e gommoni da immersione.

8. Anche sulle imbarcazioni deve essere garantito il rispetto delle misure di distanziamento sociale e l’utilizzo generalizzato di guanti e mascherine. In particolare:

a. In ragione delle misure di distanziamento, i posti a sedere a bordo dell’imbarcazione o del natante utilizzato quale unità appoggio alle immersioni dovranno essere occupati in modo da garantire la distanza di almeno 1 metro tra le persone, comunque tenute, in fase di trasferimento, ad indossare guanti e mascherine anti contagio, anche laddove tale distanza comportasse la necessità di prevedere posti liberi tra due posti occupati.

b. Nel rispetto delle predette distanze di sicurezza, ogni persona a bordo dovrà occupare il medesimo posto a sedere sia nella fase di andata verso il luogo d’immersione che in quella di ritorno alla base nautica del Centro diving.

c. Dovranno inoltre essere preclusi gli spostamenti a bordo se non per motivi di assoluta necessità e fermo restando il rispetto delle predette misure minime di distanziamento sociale.

d. L’attrezzatura necessaria per l’immersione, compresa quella di emergenza, dovrà essere caricata a bordo già assemblata come da indicazioni di cui ai punti precedenti;

e. Dovrà essere inibito sia l’utilizzo di contenitori d’acqua comuni per il risciacquo delle maschere che l’utilizzo della saliva per disappannare la maschera: il responsabile del Centro diving deve aver cura di individuare misure alternative, impedendo altresì a tutti i passeggeri di toccare o maneggiare le attrezzature altrui;

f. è necessario tenere a bordo sistemi di igienizzazione delle mani.

9. A cura del Centro diving devono essere individuati sistemi di controllo di sicurezza pre-immersione alternativi al cosiddetto "Buddy Check", ossia al "controllo del compagno d’immersione"; così come dovrebbero essere individuate procedure alternative alla condivisione di gas in caso di emergenza, quale ad esempio l’utilizzo di una o più fonti d’aria alternative, in funzione del numero dei partecipanti all’immersione, correttamente igienizzata e sanificata prima dell’immersione.

10. Per la gestione della ricarica delle bombole e/o dei rebreather occorre seguire corrette procedure di igiene ed indossare sempre i DPI consigliati (mascherine, guanti).

11. In caso di primo soccorso o manovre di rianimazione, devono essere utilizzati dispositivi che evitino il contatto diretto del soccorritore con la persona da soccorrere, quali il pallone "Ambu", maschera professionale di rianimazione "pocket mask".

12. Il responsabile del Centro diving ha, infine, l’obbligo dell’aggiornamento delle Procedure Operative e del Piano di Emergenza, in modo da includervi opportune istruzioni su come fronteggiare una potenziale infezione da COVID-19; queste dovranno altresì essere aggiornate alla luce dell’evoluzione della pandemia stessa e delle ulteriori disposizioni di carattere igienico-sanitario che dovessero essere emanate dalle Autorità Sanitarie.

 

MISURE DI SICUREZZA PER LE AUTOSCUOLE

(Ministero Infrastrutture e Trasporti - circolare 20 maggio 2020, n. 3320)

I titolari delle autoscuole hanno l’obbligo di:

- informare e formare docenti e, dipendenti relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, attraverso le modalità più idonee ed efficaci;

- informare docenti, dipendenti e utenti sulle norme per scongiurare i rischi di contagio, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, apposite informative, che indichino le corrette modalità di comportamento con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio;

- fornire i dispositivi di protezione individuale ai docenti e dipendenti ove previsti;

- installare dispenser di soluzione idroalcolica ad uso dei candidati, docenti, dipendenti, esaminatori e chiunque a qualsiasi titolo entri nella sede dell’autoscuola;

- consentire l'accesso di persone diverse da docenti, dipendenti ed utenti, come ad esempio artigiani e corrieri, solo previo appuntamento telefonico o digitale. Contestualmente, sarà necessario chiedere informazioni sui possibili sintomi di Covid-19 ed eventuali contatti con malati;

- igienizzare, appropriatamente e frequentemente, locali e veicoli utilizzati per le esercitazioni pratiche, con particolare riguardo a tutti i luoghi, gli strumenti e le apparecchiature utilizzate da chiunque a qualsiasi titolo entri in azienda secondo le norme emanate dal Ministero della salute;

- verificare l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanza tra lavoratori prevista dalle disposizioni vigenti. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione nei luoghi strategici per la funzionalità del sistema (bancone, desk e spazi di ricezione, scambio documentazione con la clientela etc.);

- adottare tutte le misure definite dalla normativa vigente, in considerazione del fatto che queste potrebbero determinare una variazione delle procedure interne, dando seguito all’aggiornamento della propria Valutazione dei Rischi redatta ai sensi del D. Lgs.81/08.

I titolari delle autoscuole potranno promuovere ed effettuare uno screening per i propri docenti e dipendenti in accordo con l’RLS ed il medico competente, comunque appoggiandosi a personale sanitario abilitato, anche attraverso sistemi per l’effettuazione di self-test in azienda (in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Garante della Privacy ed in ossequio al Reg. UE 679/2016 – GDPR); tenendo conto dei mutamenti organizzativi.

Per quel che concerne gli obblighi di informazione, il titolare dell’autoscuola, o un suo delegato, è tenuto, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, ad informare i propri docenti, dipendenti e chiunque entri nei locali dell’impresa o prenda posto sui veicoli adibiti alle esercitazioni pratiche, circa le regole e i comportamenti previsti dalle disposizioni sanitarie, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali appositi materiali informativi.

In particolare, le informazioni riguarderanno:

- l’affissione delle suddette indicazioni all’interno di ogni luogo di lavoro, all’interno di ogni servizio igienico;

- la comunicazione dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

- la comunicazione, nel caso di febbre e problemi respiratori, di non recarsi al pronto soccorso ma di contattare il proprio medico o il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112;

- la comunicazione di non poter fare ingresso o di poter permanere in autoscuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- comunicazione della necessità di dover informare tempestivamente e responsabilmente il proprio datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. Il titolare dell’autoscuola, o un suo delegato, provvede ad assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. In particolare:

- garantisce la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni attraverso ditte esterne specializzate o direttamente da parte del titolare o personale da lui incaricato;

- verifica ed adegua le procedure ed i prodotti utilizzati per la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. Nel caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all’interno dei locali aziendali e dei veicoli, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

A seguito delle indicazioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro vengono fornite disposizioni per la pulizia a fine turno e l’igienizzazione periodica di locali, veicoli ed attrezzature.

Il titolare dell’autoscuola, o un suo delegato, provvede inoltre ad effettuare una ricognizione degli spazi e delle superfici di ambienti ed attrezzature a maggior rischio di contatto per le quali prevedere frequenze e modalità di igienizzazione specifica (es. maniglie, scrivanie, attrezzature in uso a più lavoratori, tastiere, mouse ecc.).

Per l’utilizzo comune a più operatori di veicoli (ad es. attrezzature di lavoro quali, motocicli, autovetture, automezzi pesanti, imbarcazioni etc.) il titolare dell’autoscuola prevede procedure di pulizia con idonei prodotti, fornendo ogni mezzo di un kit di igienizzazione e disponendo l'opportuna aerazione delle cabine, fra una lezione di pratica e quella successiva.

In ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, il titolare dell’autoscuola organizza interventi particolari/periodici di pulizia.

Docenti e dipendenti, prima dell’accesso nell’azienda, potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea tramite termo scanner, questa non dovrà superare i 37,5°, in tal caso non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Chi lavora a contatto con il pubblico dovrà prioritariamente lavare spesso le mani o disinfettarle con liquido igienizzante idroalcolico e indossare mascherine (ad esempio nella necessità di richiedere una firma obbligatoria, documenti, esercitazioni pratiche, etc.). Gli stessi dispositivi di protezione individuale sono obbligatori negli uffici quando non è possibile garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro tra gli operatori. Come già definito dal D. Lgs.81/08, resta l’obbligo del datore di lavoro di fornire i dispositivi di protezione individuale senza aggravio economico per il lavoratore.

Nel caso in cui una persona presente in autoscuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al titolare dell’autoscuola o a un dipendente di questa, si procede quindi al suo isolamento con relativa fornitura di mascherina e all’isolamento/gestione degli altri lavoratori presenti sulla base alle disposizioni dell’autorità sanitaria locale.

L’autoscuola procede immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.

Tutto il personale che opera presso l’autoscuola collabora con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Per quel che concerne le lezioni teoriche in aula per il conseguimento delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, esse sono svolte assumendo protocolli di sicurezza anti-contagio come da disposizioni del Ministero della salute e delle altre autorità competenti e garantire il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro con l’obbligo di utilizzo della mascherina o dispositivo di protezione individuale superiore. La superfice minima per occupante in aula, in condizioni di adeguata climatizzazione (senza ricircolo) e ricambio dell’aria, non dovrà essere inferiore a 3 mq. Inoltre, è obbligatoria la pulizia delle mani con liquido igienizzante idroalcolico, prima dell’accesso in aula e il titolare o un suo delegato può misurare la temperatura tramite termoscan.

Tra il docente e i discenti deve essere tassativamente garantita una distanza minima di almeno due metri, salvo l’utilizzo di barriere parafiato, che può ridurre la distanza ad un metro.

Alla fine di ogni lezione deve essere prevista un'adeguata igienizzazione dell’aula, degli arredamenti interni e suppellettili ad uso degli allievi e dei docenti, nonché l’areazione dei locali.

Per quel che concerne le lezioni svolte a bordo del veicolo, al fine di ridurre al minimo il rischio di contatto e contagio tra gli istruttori, l’esaminatore e l'allievo/candidato al conseguimento della patente di guida, o altre abilitazioni professionali, durante le esercitazioni pratiche e gli esami, occorre garantire il rispetto delle misure sanitarie mediante l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente.

Gli occupanti del veicolo devono, immediatamente prima di salire a bordo del veicolo, disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico, al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle superfici.

Alla fine di ogni lezione o prova di esame e, comunque, ogni qualvolta sia variato l’utilizzatore del veicolo, sia esso istruttore, esaminatore, allievo o candidato ed in particolare, alla ripresa di ogni giorno di lavoro, si dovrà procedere alla pulizia del veicolo, dell’abitacolo o della cabina di guida e delle parti dell’imbarcazione, oggetto di interazione, degli oggetti e strumenti condivisi, come da disposizioni delle Ministero della salute e delle altre autorità competenti.

Durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, i candidati in attesa del proprio turno dovranno stazionare in un ambiente organizzato evitando l’assembramento di persone nel rispetto delle prescrizioni del Ministero della Salute e previste dalle normative nazionali e locali.

Il titolare dell’autoscuola, o un suo delegato, dovrà inoltre procedere a:

- garantire la pulizia e l’igienizzazione delle maniglie di apertura interne ed esterne delle portiere così come la carrozzeria immediatamente circostante a contatto con il precedente utilizzatore;

- garantire la completa apertura delle portiere della cabina o dell’abitacolo o di tutte le superfici vetrate scorrevoli ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria;

- garantire la pulizia e l’igienizzazione di tutte le superfici del veicolo a contatto con il precedente utilizzatore (ad es. cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere ecc...), con particolare cura di tutte le superfici eventualmente poste immediatamente dinanzi ai sedili e di tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili presenti in cabina o nell’abitacolo (ad es.chiave di avviamento, telecomandi, penne, blocchi, laptop, mezzi di comunicazione portatili, attrezzature di lavoro, accessori vari, ecc...);

- garantire la pulizia e l’igienizzazione di tutte le superfici interne ed esterne oggetto di interazione e contatto tra allievi, istruttori, esaminatori in una logica di alternanza con il precedente utilizzatore;

Durante i tragitti a bordo del veicolo è opportuno viaggiare, ogni qualvolta possibile, con i finestrini dell'abitacolo di veicolo ad uso condiviso completamente aperti. E’ vietato l’uso del ricircolo dell’aria condizionata.

Durante l’impiego del veicolo ad uso condiviso, il conducente alla guida e gli eventuali passeggeri (anche nella qualità di allievo, istruttore ed esaminatore):

- devono indossare una mascherina chirurgica o di categoria superiore o dispositivo di protezione individuale superiore;

- devono disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico;

- non devono toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all’interno dell’autoveicolo o ad uso condiviso e non prima di aver apportato le personali misure di igiene;

- devono lavarsi o igienizzarsi le mani prima di entrare nell’autoveicolo ad uso condiviso e subito dopo usciti;

- devono, dopo le operazioni di rifornimento carburante eseguite autonomamente, disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico.

Si ritiene, infine, opportuno chiarire, in ossequio all’articolo 1 del D. M. 7 luglio 1997, n. 274:

- sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

- sono attività di disinfezione (igienizzazione) quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

- sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate;

- sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall'Organizzazione mondiale della sanità in relazione alle modalità di contagio del Covid-19.

Le informazioni riportate nelle presenti linee guida sono basate sulla normativa vigente alla data odierna e sulle più autorevoli interpretazioni ad esse correlate. Ciò nonostante, tali informazioni potrebbero in ogni momento non risultare complete, precise o aggiornate.

Sarà cura di ogni operatore tenersi aggiornato e rispettare tutte le norme presenti e di futura emanazione riguardanti le modalità per evitare il contagio da Covid-19.

MISURE DI SICUREZZA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;

- percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts ecc.);

- percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;

- percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;

- percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;

- percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale.

Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l’insieme delle attività nelle quali si articola l’offerta formativa regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto direttoriale.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.

- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura > 37,5°C;

- Rendere disponibili soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente.

- Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.

- Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.

- Nel caso di soggetti minori (età 14-17), il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza e in considerazione dell’età degli stessi. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico.

- Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni.

- Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

- Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.

- Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

- Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.

- Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.

- Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

 

MISURE DI SICUREZZA PER I MAESTRI DI SCI

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

- Prima dell’inizio delle attività giornaliere i partecipanti ai corsi di abilitazione tecnica all’esercizio della professione ed aggiornamento professionale potrà essere rilevata la temperatura.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.

- Svolgimento dell’attività con piccoli gruppi di partecipanti.

- Lavaggio o disinfezione frequente delle mani.

- Divieto di scambio di cibo e bevande.

- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

- Divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (es. imbragatura, casco, picozza, maschera, occhiali, sci, bastoncini).

- Divieto di scambio di dispositivi accessori di sicurezza utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina).

- Uso di magnesite liquida a base alcoolica nelle arrampicate.

- Disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei costruttori.

- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento.

Note: Le attività di istruzione sono consentite solo se svolte a distanza o in modalità remoto ;sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

La Regione Abruzzo, con ordinanza 20 maggio 2020, n. 62, ha definito le proprie linee guida per le aperture delle autoscuole, centri di istruzione automobilistica, scuole nautiche.

 

La Regione Campania, con ordinanza 20 maggio 2020, n. 49, ha definito le proprie linee guida per le aperture delle autoscuole, centri di istruzione automobilistica, scuole nautiche.
Con ordinanza 26 maggio 2020, n. 52, sono state definite le linee guida per la formazione professionale.

 

La Regione Emilia Romagna, con ordinanza 23 maggio 2020, n. 87, ha definito le proprie linee guida per le attività corsistiche (corsi di fotografia, di teatro, di lingue straniere, di musica etc.) e la formazione professionale.

La Regione Puglia, con ordinanza 24 maggio 2020, n. 243, ha definito le proprie linee guida per le attività corsistiche.

La Regione Toscana, con ordinanza 27 maggio 2020, n. 60, ha definito le proprie linee guida per le attività formative.

La Provincia Autonoma di Trento, con delibera 22 maggio 2020, n. 689, ha definito le proprie linee guida per le aperture delle autoscuole.

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

Elenco attività non soggette alla sospensione

 

Assistenza sanitaria
- 86.10.10 - Ospedali e case di cura generici;
- 86.10.20 - Ospedali e case di cura specialistici;
- 86.10.30 - Istituti, cliniche e policlinici universitari;
- 86.10.40 - Ospedali e case di cura per lunga degenza;
- 86.21.00 - Servizi degli studi medici di medicina generale;
- 86.22.01 - Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi;
- 86.22.02 - Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale;
- 86.22.03 - Attività dei centri di radioterapia;
- 86.22.04 - Attività dei centri di dialisi;
- 86.22.05 - Studi di omeopatia e di agopuntura;
- 86.22.06 - Centri di medicina estetica;
- 86.22.09 - Altri studi medici specialistici e poliambulatori;
- 86.23.00 - Attività degli studi odontoiatrici;
- 86.90.11 - Laboratori radiografici;
- 86.90.12 - Laboratori di analisi cliniche;
- 86.90.13 - Laboratori di igiene e profilassi;
- 86.90.21 - Fisioterapia;
- 86.90.29 - Altre attività paramediche indipendenti nca;
- 86.90.30 - Attività svolta da psicologi;
- 86.90.41 - Attività degli ambulatori tricologici;
- 86.90.42 - Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca.

 

Servizi di assistenza sociale residenziale
- 87.10.00 - Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani;
- 87.20.00 - Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti;
- 87.30.00 - Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili;
- 87.90.00 - Altre strutture di assistenza sociale residenziale.

 

Assistenza sociale non residenziale
- 88.10.00 - Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- 88.99.00 - Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca.

Elenco attività soggette alla sospensione

 

Assistenza sociale non residenziale
- 88.91.00 - Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili.

ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

Elenco attività non soggette alla sospensione

Attività creative, artistiche e di intrattenimento

- 90.03.02 - Attività di conservazione e restauro di opere d'arte.

Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali
- 91.01.00 - Attività di biblioteche ed archivi;
- 91.02.00 - Attività di musei;
- 91.03.00 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
- 91.04.00 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali.

Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
- 93.29.20 - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali.

Elenco attività soggette alla sospensione

 

Attività creative, artistiche e di intrattenimento
- 90.01.01 - Attività nel campo della recitazione;
- 90.01.09 - Altre rappresentazioni artistiche;
- 90.02.01 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- 90.02.02 - Attività nel campo della regia;
- 90.02.09 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;
- 90.03.01 - Attività dei giornalisti indipendenti;
- 90.03.09 - Altre creazioni artistiche e letterarie;
- 90.04.00 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche.

 

Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
- 92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera;
- 92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
- 92.00.09 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse.

 

Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
- 93.11.10 - Gestione di stadi;
- 93.11.20 - Gestione di piscine;
- 93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti;
- 93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi nca;
- 93.12.00 - Attività di club sportivi;
- 93.13.00 - Gestione di palestre;
- 93.19.10 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;
- 93.19.91 - Ricarica di bombole per attività subacquee;
- 93.19.92 - Attività delle guide alpine;
- 93.19.99 - Altre attività sportive nca;
- 93.21.00 - Parchi di divertimento e parchi tematici;
- 93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili;
- 93.29.20 - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali;
- 93.29.30 - Sale giochi e biliardi;
- 93.29.90 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca.

MISURE DI SICUREZZA PER CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, se opportuno comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.

- Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

- Non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni.

- Privilegiare, se possibile, l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg..

- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5°C.

- La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

- È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto in particolare nei punti di ingresso.

- I posti a sedere dovranno prevedere una seduta ed un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Per nuclei familiari e conviventi vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m, nonché possibilità di ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglas, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.

- L’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.

- Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.

- Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina (per i bambini valgono le norme generali).

- Per spettacoli al chiuso, numero massimo di 200 persone, per quelli all’aperto numero massimo di 1000 persone, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico, nella loro più ampia modulazione.

- Per gli spazi comuni dedicati alla vita quotidiana ed allo svolgimento di allenamenti ed esercitazioni, si rimanda alle singole schede ed al rispetto delle indicazioni di carattere generale igienico-sanitario.

- Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica.

- Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

- Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.

MISURE DI SICUREZZA PER MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adottare.

- Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).

- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

- I visitatori devono sempre indossare la mascherina.

- Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

- L’area di contatto tra personale e utenza all’ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

- In tutti i locali mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani.

- Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione on-line o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione.

- Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscito.

- Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti.

- Favorire, ove possibile, il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.

- L’utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria.

- Regolamentare l'utilizzo di eventuali depositi e guardaroba.

- Eventuali audio-guide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.

- Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.

- Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.

MISURE DI SICUREZZA PER LE ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE)

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.

- È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto.

- Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di14 gg.

- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

- Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

- Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).

- Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.

- Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.

- Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

- Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.

- È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.

- Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.

Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

MISURE DI SICUREZZA PER LE PISCINE

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche, alle piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.). Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, e quelle alimentate ad acqua di mare.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.

- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

- Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.

- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.

- Privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

- Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere).

- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

- Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani.

- La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto.

- Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.

- Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato < 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al limite tabellare.

- Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato-Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.

- Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.

- Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).

- Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente.

- Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, l’indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell’acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.

- Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all’afflusso clienti, alle altre attività presenti etc..

- Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi.

- Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es., piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all’uso.

Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.

- Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2.

MISURE DI SICUREZZA PER LE PALESTRE

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).

- Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.

- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

- Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l’accesso agli stessi.

- Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:

 - almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,

 - almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).

- Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita.

- Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.

- Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.

- Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad esempio atra un turno di accesso e l’altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.

- Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.

- Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.

- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

- Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:

- garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria;

- aumentare la frequenza della manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);

- in relazione al punto esterno di espulsione dell’aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;

- attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da parte del pubblico;

- nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l’intero orario di lavoro;

- per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;

- negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria;

- Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

- le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;

- evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.

- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

MISURE DI SICUREZZA PER L’ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

Le presenti indicazioni si applicano a tutti gli impianti sportivi dove si pratica attività all'aperto che hanno strutture di servizio al chiuso (reception, deposito attrezzi, sala ricezione, spogliatoi, direzione gara, etc).

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.

- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale.

- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5°C.

- Distanziare attrezzi e macchine per garantire gli spazi necessari per il rispetto della distanza di sicurezza delimitando le zone di rispetto e i percorsi con distanza minima fra le persone non inferiore a 1 metro mentre non si svolge attività fisica, se non può essere rispettata bisogna indossare la mascherina.

- Presenza di personale formato per verificare e indirizzare gli utenti al rispetto di tutte le norme igieniche e distanziamento sociale.

- Pulizia e disinfezione dell'ambiente e di attrezzi e macchine al termine di ogni seduta di allenamento individuale

- Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.

- Per gli utenti è obbligatoria l’igiene delle mani prima e dopo l’accesso.

- Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.

- Fare in modo che ogni praticante possa disporre di prodotti per la disinfezione e in quantità adeguata (in prossimità di ciascuna macchina o set di attrezzi) affinché, prima e dopo ogni esercizio, possa effettuare in autonomia la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.

MISURE DI SICUREZZA PER LE AREE GIOCHI PER BAMBINI

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

Le presenti indicazioni si applicano a zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all’interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all’interno di strutture ricettive e commerciali.

- Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica.

- Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.

- Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.

- Riorganizzare gli spazi per di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.

- La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.

- Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.

- Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro. Le superfici toccate più frequentemente andranno inoltre disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno.

- Nel caso di aree al coperto, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.

 

MISURE DI SICUREZZA PER PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici (faunistici, acquatici ecc.) e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile, se opportuno, anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.

- Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Potranno essere valutate l’apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire un minore affollamento in funzione dell’obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale. La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l’apertura senza l’uso delle mani.

- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, soprattutto nei parchi dove è previsto l’afflusso contemporaneo di molte persone, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5°C.

- È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, prevedendo l’obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell’accesso ed all’uscita di ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le disposizioni già rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie delle piscine.

- Riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Potrà essere valutata la fornitura di braccialetti con colori/numerazioni distinti in base al nucleo familiare, o altre misure di pari efficacia. Qualora venga praticata attività fisica (es. nei parchi avventura) la distanza interpersonale durante l’attività dovrà essere di almeno 2 metri.

- Garantire l’occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro, salvo nuclei familiari. Con particolare riferimento alle attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare gommoni/mezzi galleggianti singoli ove possibile; per i gommoni multipli consentirne l’utilizzo a nuclei familiari o conviventi.

- In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico (in base al tipo di mansione svolta, sarà cura del datore di lavoro dotare i lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). Le indicazioni per i visitatori di cui al presente punto non si applicano ai parchi acquatici.

Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati.

- Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, e attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.

- Le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute, audioguide etc.), gli armadietti, ecc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata.

- Con particolare riferimento ai parchi avventura si applicano le linee guida generali secondo le disposizioni di legge in materia di impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza (cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento idoneo. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a noleggio: dopo ogni utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo noleggio, deve essere oggetto di detersione (con sapone neutro e risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,05% o alcool etilico 70%). Il disinfettante deve essere lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti.

- Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali spettacoli nonché per le piscine, aree solarium attenersi alle specifiche schede tematiche.

MISURE DI SICUREZZA PER SAGRE E FIERE

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni assimilabili.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, se opportuno comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.

- Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5°C.

- Negli spazi espositivi specificatamente dedicati alle manifestazioni fieristiche (sia ambienti chiusi, sia aperti), la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettronico e gestione delle prenotazioni on-line, e se possibile mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni.

- È necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto, in particolare nei punti di ingresso e di pagamento.

- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

- Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tra le sedute di almeno un metro o tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.

- In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico.

- Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

- Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.

- Per eventuali ulteriori servizi erogati all’interno di tali contesti (es. bar, ristorazione) attenersi alla relativa scheda tematica specifica.

MISURE DI SICUREZZA PER I SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

Le presenti indicazioni si applicano a tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini ed adolescenti.

- Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori.

- Sottoscrivere un accordo tra l’ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus.

- Dovrà essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori e accompagnatori.

- L’accesso alla struttura dovrà prevedere un’organizzazione anche su turni che eviti assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa.

- Prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, genitori/accompagnatori. In caso di T >37.2°C il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. Gli accompagnatori non dovranno essere persone con più di 60 anni.

- Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.

- Prevedere un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni.

- La composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori.

- Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, l’attività all’aperto.

- Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.

- La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.

- Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.

- I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio.

- Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente.

- Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.

MISURE DI SICUREZZA PER LE GUIDE ALPINE

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

- Prima dell’inizio delle attività giornaliere i partecipanti ai corsi di abilitazione tecnica all’esercizio della professione ed aggiornamento professionale potrà essere rilevata la temperatura.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.

- Svolgimento dell’attività con piccoli gruppi di partecipanti.

- Lavaggio o disinfezione frequente delle mani.

- Divieto di scambio di cibo e bevande.

- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

- Divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (es. imbragatura, casco, picozza, maschera, occhiali, sci, bastoncini).

- Divieto di scambio di dispositivi accessori di sicurezza utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina).

- Uso di magnesite liquida a base alcoolica nelle arrampicate.

- Disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei costruttori.

- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento.

Note:

La Regione Abruzzo, con ordinanza 20 maggio 2020, n. 62, ha definito le proprie linee guida per le aperture delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia e delle attività all’aria aperta, attività sportive e motorie.
Con ordinanza 22 maggio 2020, n. 65, sono state definite le linee guida per le aperture dei musei, archivi e biblioteche, siti archeologici ed altri luoghi di cultura, parchi zoologici e avventura.

La Provincia Autonoma di Bolzano, con ordinanza 22 maggio 2020, n. 28, ha definito le proprie linee guida per le aperture dei centri fitness.

La Regione Campania, con ordinanza 17 maggio 2020, n. 48, ha definito le proprie linee guida per le aperture dei musei e delle biblioteche.
Con ordinanza 22 maggio 2020, n. 50, sono state definite le linee guida per le attività ricreative di balneazione e in spiaggia e per i parchi zoo.
Con ordinanza 24 maggio 2020, n. 51 sono state definite le linee guida per le piscine e palestre.
Con ordinanza 26 maggio 2020, n. 52, sono state definite le linee guida per le strutture termali e i centri benessere, per i parchi tematici e di divertimento e per l’attività fisica all’aperto.

La Regione Emilia Romagna, con ordinanza 17 maggio 2020, n. 82, ha definito le proprie linee guida per le aperture degli stabilimenti balneari e delle spiagge.
Con ordinanza 21 maggio 2020, n. 84, sono state definite le linee guida per le aperture di palestre e piscine.
Con ordinanza 23 maggio 2020, n. 87, sono state definite le linee guida per le riaperture delle attività di gestione di parchi tematici, acquatici, giardini zoologici, luna-park e attrazioni dello spettacolo viaggiante.

La Regione Lazio, con ordinanza 19 maggio 2020, n. 42, ha definito le proprie linee guida per le aperture degli stabilimenti balneari, delle piscine, delle palestre, dei musei e biblioteche.

La Regione Marche, con delibera 11 maggio 2020, n. 564 ha definito le proprie linee guida per le aperture degli stabilimenti balneari.

La Regione Puglia, con ordinanza 17 maggio 2020, n. 237, ha definito le proprie linee guida (aggiornate con ordinanza 24 maggio 2020, n. 243) per le aperture degli stabilimenti balneari, delle piscine, delle palestre, dei musei e biblioteche, dei parchi zoologici.
Con ordinanza 24 maggio 2020, n. 243, sono state definite le linee guida per i parchi tematici e di divertimento.

La Regione Toscana, con ordinanza 18 maggio 2020, n. 58, ha vietato in via temporanea la messa a disposizione di giornali, riviste, depliants illustrativi o altro materiale cartaceo per la lettura o consultazione pubblica da parte dei clienti, all’interno degli stabilimenti balneari.
Con ordinanza 22 maggio 2020, n. 59, sono state definite le linee guida per i musei, le guide alpine e lo spettacolo viaggiante.
Con ordinanza 27 maggio 2020, n. 60, sono state definite le linee guida per i parchi tematici e di divertimento, per gli stabilimenti balneari, per le bibilioteche e gli archivi.

La Provincia Autonoma di Trento, con delibera 22 maggio 2020, n. 689, ha definito le proprie linee guida per le attività sportive e motorie.

La Regione Veneto, con ordinanza 17 maggio 2020, n. 48, ha definito le proprie linee guida per le aperture degli impianti sportivi all’aperto.
Con ordinanza 23 maggio 2020, n. 50, sono state definite le linee guida per le guide alpine.

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

Elenco attività non soggette alla sospensione

 

Attività di organizzazioni associative
- 94.11.00 - Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, artigiana e servizi, associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni;
- 94.12.10 - Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali;
- 94.12.20 - Attività di associazioni professionali;
- 94.20.00 - Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti;
- 94.91.00 - Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto;
- 94.92.00 - Attività dei partiti e delle associazioni politiche;
- 94.99.10 - Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini;
- 94.99.20 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby;
- 94.99.30 - Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche;
- 94.99.40 - Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale;
- 94.99.50 - Attività di organizzazioni per la filantropia;
- 94.99.60 - Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente;
- 94.99.90 - Attività di altre organizzazioni associative nca.

 

Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
- 95.11.00 - Riparazione e manutenzione di computer e periferiche;
- 95.12.01 - Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari.

- 95.12.09 - Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni;

- 95.21.00 - Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video;
- 95.22.01 - Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa;

- 95.22.02 - Riparazione di articoli per il giardinaggio;
- 95.23.00 - Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili;
- 95.24.01 - Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento;
- 95.24.02 - Laboratori di tappezzeria;
- 95.25.00 - Riparazione di orologi e di gioielli;
- 95.29.01 - Riparazione di strumenti musicali;
- 95.29.02 - Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette);
- 95.29.03 - Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie;
- 95.29.04 - Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso;
- 95.29.09 - Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca.

 

Altre attività di servizi per la persona

- 96.01.10 - Attività delle lavanderie industriali;
- 96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie;
- 96.02.01 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere;
- 96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza;
- 96.02.03 - Servizi di manicure e pedicure;
- 96.03.00 - Servizi di pompe funebri e attività connesse;

- 96.04.10 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali);
- 96.04.20 - Stabilimenti termali;
- 96.09.01 - Attività di sgombero di cantine, solai e garage;
- 96.09.02 - Attività di tatuaggio e piercing;
- 96.09.03 - Agenzie matrimoniali e d'incontro;
- 96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari);
- 96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie;
- 96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona nca.

MISURE DI SICUREZZA PER I SERVIZI ALLA PERSONA (ACCONCIATORI ED ESTETISTI)

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri ed estetisti.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.

- Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.

- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

- La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).

- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.

- L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

- Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.

- L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come a mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).

- In particolare per i servizi di estetica, nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.

- L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.

- Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente.

- Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.

- Favorire il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.

- Sono inibiti, dove presenti, l’uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.

- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

MISURE DI SICUREZZA PER I CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.

- Garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.

- Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività fisica). Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli. Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.

- Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all’aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

- Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all’uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È vietato l’utilizzo di strumenti di gioco per i quali non è possibile una disinfezione ad ogni turno (es. carte da gioco).

- L’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).

- È necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni disinfettanti per le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere cambiati frequentemente e comunque ogni volta che si sporcano o si danneggiano. I guanti già utilizzati, una volta rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.

- Potrà essere rilevata la temperatura corporea all’ingresso, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5°C.

- Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

- Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di barriere fisiche (es. schermi).

- La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia frontalmente che lateralmente.

- Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d’appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).

- Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.

- Per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione specifiche per le varie tipologie di attività (es. somministrazione di alimenti e bevande, attività motoria e sportiva, attività formative, conferenze, dibattiti, spettacoli) si rimanda alle schede tematiche pertinenti.

MISURE DI SICUREZZA PER LE STRUTTURE TERMALI E I CENTRI BENESSERE

(allegato 17, D.P.C.M. 17 maggio 2020)

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture termali e ai centri benessere, anche inseriti all’interno di strutture ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture (collettive e individuali) quali: fangoterapia, fango-balneoterapia, balneoterapia (vasca singola o piscina), irrigazioni vaginali, cicli di cura della sordità rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotermali rivolte a pazienti affetti da vasculopatie periferiche, cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages), terapia idropinica, cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria, prestazioni di antroterapia (grotte e stufe), trattamenti accessori (massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco).

Prima della riapertura dei centri e dell’erogazione delle prestazioni termali, è necessario eseguire adeguate opere di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione del sistema idrico (es. contaminazione da Legionella).

Le presenti indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine, alle strutture ricettive e ai servizi alla persona.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale, e coinvolgendo, se presenti, il Direttore Sanitario e/o il Medico Termalista. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.

- Prima dell’accesso alle strutture termali o centri benessere, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5°C. Per i pazienti, la misurazione viene effettuata nel corso della visita medica di accettazione.

- Redigere un programma il più possibile pianificato delle attività per prevenire eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro per favorire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.

- Privilegiare l’accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

- Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata e in aree strategiche per favorirne il loro utilizzo, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani all’ingresso. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.

- La postazione dedicata alla cassa e alla reception può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature check-in e check-out ove possibile.

- Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni al chiuso, mentre il personale è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.

- Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

- Per i servizi termali che lo richiedono in base alle normative vigenti, in sede di visita medica di ammissione alle cure, porre particolare attenzione ad eventuale sintomatologia sospetta per COVID-19. Per le visite mediche e le visite

specialistiche eventualmente effettuate all’interno delle strutture termali si rimanda alle indicazioni per l’erogazione in sicurezza delle prestazioni sanitarie.

- Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire la distanza di almeno 1,5 metri tra le attrezzature e favorire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

- Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere al servizio munito di tutto l’occorrente, preferibilmente fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attività nei diversi contesti prevedere sempre l’utilizzo del telo personale per le sedute.

- Dovrà essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra eventuali ombrelloni previsti per il solarium e per le distese dedicate e, comunque, nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di 10 mq a paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.

- Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benessere, cosi come prima di ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo.

- Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti), con particolare attenzione ad oggetti e superfici toccate con più frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).

- Provvedere ad adeguata formazione del personale della struttura.

- Per le attività di ristorazione si rimanda alla scheda tematica specifica. Non è consentito comunque il consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere che non consentano un servizio corrispondente a quello previsto per le attività di ristorazione.

- Per tutti gli ambienti chiusi, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.

TRATTAMENTI ALLA PERSONA (es. fango-balneoterapia, massoterapia)

- L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione). In particolare per i servizi che richiedono una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.

- L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.

- E’ consentito praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.

- Per tutti i trattamenti personali e comunque per la fangoterapia è raccomandato l’uso di teli monouso. I lettini, così come le superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e disinfettati al termine del trattamento.

- La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che accedono al servizio (ad eccezione dei trattamenti inalatori, di cui ai punti seguenti). Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate.

- Tra un trattamento e l’altro, areare i locali, garantire pulizia e disinfezione di superfici e ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).

. Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il trattamento (tranne nella doccia di annettamento e nel caso di applicazione del fango sul viso) e provvedere a corretta igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento.

PISCINE TERMALI

- Prevedere piano di contingentamento degli accessi alle piscine con particolare attenzione agli ambienti interni e agli spazi chiusi. Prevedere, dove possibile, percorsi obbligati di accesso e uscita dalle piscine e dalle aree verdi per favorire il distanziamento.

- La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona per le piscine dove le dimensioni e le regole dell’impianto consentono l’attività natatoria; qualora non sia consentita l’attività natatoria, è sufficiente calcolare un indice di 4 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto.

- Favorire le piscine esterne per le attività collettive (es. acquabike, acquagym) e limitare l’utilizzo di spazi interni. Durante le attività collettive, limitare il numero di partecipanti al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, con particolare attenzione a quelle che prevedono attività fisica più intensa. Negli ambienti interni, attendere almeno 1 ora tra un’attività collettiva e la seguente, arieggiando adeguatamente il locale.

- Le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le superfici di acqua per persona come al punto precedente dovranno essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

- L’attività di idrokinesiterapia deve essere effettuata quanto più possibile in vasche dedicate, che permettano all’operatore di indicare i movimenti al paziente rimanendo fuori dall’acqua, ad eccezione dei casi in cui la presenza dell’operatore in acqua sia indispensabile (es. assistenza ad un paziente disabile). In tal caso, se possibile, l’operatore e il cliente devono indossare la mascherina per la protezione delle vie respiratorie. Al termine di ogni seduta, eventuali strumenti devono essere disinfettati.

- Ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell’acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.

CENTRI BENESSERE

- Prevedere il contingentamento degli accessi nei locali per mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in tutti gli ambienti chiusi, salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

- Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere consentito l’accesso a tali strutture solo se inserite come servizio esclusivo per le camere per gli ospiti.

- Per i clienti, uso della mascherina obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte dalla struttura.

TRATTAMENTI INALATORI

Relativamente alle terapie inalatorie ricomprese nei LEA, finalizzate al trattamento di patologie otorinolaringoiatriche e respiratorie e che siano individuali, gli stabilimenti dovranno garantire, oltre ad un’anamnesi molto accurata e specifica relativamente alla presenza di sintomi COVID-19 correlati ed eventuali contatti noti con casi di COVID-19, le seguenti misure: o tutte le terapie siano effettuate nel rispetto delle distanze interpersonali (da garantire anche con l’occupazione alterna delle postazioni).

- le postazioni vengano sanificate accuratamente tra l’erogazione della prestazione a un paziente e il successivo, definendo protocolli di verifica dell’efficacia della sanificazione.

- i locali devono essere dotati di efficiente ricambio d’aria, come previsto dalla vigente normativa e dalle indicazioni in materia dell’ISS, al fine di garantire sia la circolazione dell’aria che gli opportuni ricambi.

- Sono inibiti i trattamenti inalatori in forma collettiva, l’antroterapia in stufa o grotta, le inalazioni a getto di vapore, a meno che lo stabilimento disponga di postazioni singole isolate e si provveda alla sanificazione completa dell’ambiente fra un paziente e il successivo.

Note:

La Regione Abruzzo, con ordinanza 20 maggio 2020, n. 62, ha definito le proprie linee guida per le aperture delle attività di acconciatore, estetista e tatuatore/piercer.

La Regione Campania, con ordinanza 17 maggio 2020, n. 48, ha definito le proprie linee guida per le aperture dei servizi alla persona.
Con ordinanza 26 maggio 2020, n. 52, sono state definite le linee guida per i circoli culturali e ricreativi.

La Regione Emilia Romagna, con ordinanza 17 maggio 2020, n. 82, ha definito le proprie linee guida per le aperture dei servizi alla persona.
Con ordinanza 23 maggio 2020, n. 87, sono state definite le linee guida per le riaperture dei centri sociali e dei circoli culturali e ricreativi.

La Regione Lazio, con ordinanza 19 maggio 2020, n. 42, ha definito le proprie linee guida per le aperture dei servizi alla persona.

La Regione Marche, con delibera 11 maggio 2020, n. 565 ha definito le proprie linee guida per le aperture dei servizi di cura alle persone.

La Regione Puglia, con ordinanza 17 maggio 2020, n. 237, ha definito le proprie linee guida per le aperture dei servizi alla persona.

La Regione Toscana, con ordinanza 18 maggio 2020, n. 58, ha vietato in via temporanea la messa a disposizione di giornali, riviste, depliants illustrativi o altro materiale cartaceo per la lettura o consultazione pubblica da parte dei clienti, all’interno dei servizi alla persona.

La Provincia Autonoma di Trento, con delibera 22 maggio 2020, n. 689, ha definito le proprie linee guida per le aperture dei servizi alla persona.

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

Elenco attività non soggette alla sospensione

 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
- 97.00.00 - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico.

Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
- 98.10.00 - Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
- 98.20.00 - Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze.

ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

Elenco attività non soggette alla sospensione

 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali;
- 99.00.00 - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.