Patente a crediti: il caso del disconoscimento della natura autonoma del rapporto di lavoro
La sanzione prevista dall'articolo dall’articolo 27, comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008 non può essere irrogata anche al al lavoratore “pseudo-autonomo” (INL, nota 4 giugno 2025, n. 964).
In risposta a uno specifico quesito, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) si occupa dell’applicabilità della sanzione prevista dal nuovo articolo 27, comma 11 del D. Lgs. n. 81/2008, in particolare nell'ipotesi di disconoscimento - in fase ispettiva - della natura autonoma del rapporto di lavoro del titolare firmatario di ditta artigiana che abbia operato alla stregua di un lavoratore dipendente del committente (impresa affidataria).
In effetti, nel caso si accerti che l’impresa affidataria committente dell’artigiano fittizio abbia operato nel cantiere sprovvista della patente a crediti, si deve procedere all’applicazione, nei confronti della medesima, dell’impianto sanzionatorio previsto dal citato articolo 27, comma 11.
Tuttavia, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) non ritiene, invece, che tale sanzione possa essere irrogata al lavoratore “pseudo-autonomo”, in quanto la riconduzione del rapporto di lavoro alla tipologia del lavoro subordinato, comprovata da fatti accertati nel corso dell’ispezione, comporta il venir meno della condizione soggettiva (la qualificazione di lavoratore autonomo) necessaria per il configurarsi dell’illecito in parola.
In altri termini, tenuto conto della situazione di fatto riscontrata e accertata, non appare coerente la contestazione, ad esempio, nei confronti del titolare firmatario di una ditta artigiana della violazione, non potendosi contestare il mancato assolvimento dell’obbligo di munirsi della patente a crediti da parte di un lavoratore che, a prescindere dallo schema contrattuale formalmente adottato, abbia espletato la propria prestazione secondo i canoni della subordinazione e che sia stato imputato, all’esito della riqualificazione contrattuale operata, all’impresa affidataria dei lavori come lavoratore dipendente.
A tale proposito l'INL evidenzia che, se è vero che gli effetti degli atti ispettivi derivanti dal disconoscimento del lavoro autonomo sono di per sé impugnabili, è anche vero che il quadro delineato in sede ispettiva, e il conseguente impianto sanzionatorio applicato, deve avere una sua coerenza, da fare valere anche in sede giudiziaria; coerenza che sarebbe indebolita dalla contestazione di due fattispecie (il mancato possesso della patente da parte della ditta artigiana e al contempo il disconoscimento del lavoro autonomo) potenzialmente contraddittorie fra loro.
Per le medesime ragioni, con riferimento all’obbligo del committente/responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lett. b-bis) del D. Lgs. n. 81/2008, l'Ispettorato ritiene di non poter contestare al committente dei lavori l’omessa verifica nei confronti di un soggetto che, all’esito degli accertamenti, sia stato inquadrato come lavoratore dipendente della ditta affidataria e, in quanto tale, non tenuto all’obbligo di dotarsi della patente.