Firmato accordo di rinnovo nel settore dell'Edilizia Confapi Molise
Firmato accordo di rinnovo del CIRL Edilizia PMI Confapi Aniem Molise, con validità fino al 30 Settembre 2025.
Servizi e aliquote Edilcassa del Molise
Le parti considerano determinante la funzione di servizio al sistema assunto dalla Edilcassa del Molise,. Fermo restando il carattere individuale dell’adesione, la Edilcassa del Molise effettuerà campagne periodiche di sensibilizzazione tra i lavoratori per l’iscrizione degli stessi ai Fondi di previdenza complementare previsti.
Le Parti ribadiscono la totale validità degli obiettivi di riequilibrio ed innovazione del sistema della Bilateralità così come delineato da "Protocollo Enti Bilaterali" del CCNL vigente e concordano di portare particolare attenzione alle percentuali che compongono il 2,25% quale contributo minimo dell’Edilcassa Molise:
- 0,45% per prestazioni extracontrattuali ai lavoratori;
- 1,05 per prestazioni alle imprese;
- 0,75% per la gestione e il personale dell’Edilcassa;
Considerato il contributo erogato dal SANEDIL alla E.M., pari, 8,34% dello 0,60% relativo ai contributi riscossi per conto del Fondo sulla contribuzione relativa ai dipendenti con qualifica di operai e l’11,54% dello 0,26% relativo ai contributi riscossi per conto del Fondo sulla contribuzione relativa ai dipendenti con qualifica di impiegati, per veicolare al meglio i servizi SANEDIL alle imprese e ai lavoratori del territorio, si destina alla gestione della E.M. a partire dal 1 Agosto 2022 un’aliquota pari allo 0,05% per espletare la funzione di raccordo tra la struttura operativa E.M., gli utenti e l’ente nazionale da sottrarsi all’1,05% per prestazioni imprese. Qualora le parti nazionali negli accordi sindacali dovessero modificare la contribuzione paritetica sul SANEDIL destinata alle casse territoriali le Parti si incontreranno per adeguare il contributo.
Le Parti Sociali territoriali in applicazioni delle determinazioni delle Strutture Nazionali confermano le aliquote in vigore, va evidenziato che la E.M. dal 1° ottobre 2020 applica regolarmente l’aliquota del 2,25% e versa lo 0,60% a SANEDIL.
Contributo paritetico | 2,25% di cui 0,37% a carico del lavoratore così composto: |
Contributo di funzionamento | 0,75% |
Prestazioni integrative ai lavoratori | 0,45% |
Premialità alle imprese | 1,05% |
Quote adesione contrattuale | 1,66% di cui 0,83% a carico del lavoratore |
A.P.E. | 3.09% a totale carico dell’impresa |
Scuola Edile | 1,00% a totale carico dell'impresa |
Vestiario | 0,40% a totale carico dell'impresa |
R.L.S.T. | 0,45% a totale carico dell'impresa |
Fondo prepensionamenti | 0,20% a totale carico dell'impresa |
Fondo incentivo occupazione | 0,10% a totale carico dell'impresa |
Fondo sanitario | 0,60% a totale carico dell'impresa |
Maggiorazione imprese irregolari | (2,00%) a totale carico dell’impresa |
Totale contribuzione senza maggiorazione | 9,75% |
Totale contribuzione con maggiorazione | 11,75% |
Indennità
Ove risulta necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese, L'impresa concorre al costo complessivo dei pasti, fissato in € 13,00, annualmente revisionabili.
Ove non si realizzi la previsione di cui al comma precedente, anche per la mancata richiesta dei dipendenti, è corrisposta a partire dal 1° Ottobre 2022 una indennità sostitutiva pari a € 0,75.
Agli operai e agli impiegati nei cantieri che usano mezzi propri per raggiungere il cantiere o il punto di raccolta è corrisposta un’indennità oraria (trasporto casa-lavoro o punto di raccolta) per il rimborso delle spese di trasporto pari a Euro 0,16 a partire dal 1 Ottobre 2022.
Detta indennità non verrà corrisposta nel caso in cui l’impresa provveda al trasporto degli operai dalla loro abitazione al cantiere.
Agli impiegati che prestano normalmente la loro opera in ufficio è corrisposta» a titolo di concorso nelle spese di viaggio, un’indennità di trasporto mensile pari a €. 25,00.
Elemento variabile della retribuzione
Segue la tabella E.V.R. che entrerà in vigore a far data dal 1 agosto 2022
Livello |
Minimo contrattuale al 1 settembre 2020 |
E.V.R. mensile |
EVR. orario |
---|---|---|---|
1 | 1.419,78 | 14,20 | 0,082 |
2 | 1.575,79 | 15,76 | 0,091 |
3 | 1.695,11 | 16,95 | 0,097 |
4 | 1.786,85 | 17,87 | 0,103 |
5 | 1.878,62 | 18,79 | 0,108 |
6 | 2.153,88 | 21,54 | 0,124 |
7 | 2.337,41 | 23,37 | 0,136 |
Qualora le Parti Nazionali stipuleranno dei nuovi minimi contrattuali nel CCNL, le Parti Territoriali al fine di erogare puntualmente l'E.V.R. si danno atto che la % concordata annualmente sulla base della misurazione dei parametri sarà applicata automaticamente ai nuovi minimi definiti dalla contrattazione nazionale.
Entro il 30 Settembre di ogni anno le Parti si incontreranno per confrontare i parametri o modificare la scelta degli stessi e definire la misura dell’E.V.R. secondo tale confronto dei trienni
E.V.R. Ott2023-Set2024 - Triennio 2019-2020-2021 con triennio 2020-2021-2022
E.V.R. Ott2024-Set2025 - Triennio 2020-2021-2022 con triennio 2021-2022-2023