Prassi - INPS - Messaggio 29 settembre 2022, n. 3549

Articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Decontribuzione per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator. Elaborazione delle istanze e richieste di riesame. Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

 

1. Premessa

Il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", ha previsto all’articolo 4, comma 2-ter, che: "Ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile".

Il predetto esonero come indicato al citato comma 2-ter dell’articolo 4 del decreto-legge n. 4/2022, è quindi riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi, per il periodo di competenza aprile 2022 - agosto 2022 ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022.

Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i datori di lavoro operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, da individuarsi nei datori di lavoro contraddistinti, secondo quanto previsto dall’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di classificazione dei datori di lavoro, dal codice ATECO appartenente alla divisione 79.

L’Istituto, con il messaggio n. 2712/2022, ha fornito le prime indicazioni circa l’avvenuta individuazione della platea dei destinatari; successivamente, con la circolare n. 89/2022, ha ulteriormente integrato le indicazioni relative all’esonero contributivo in trattazione, fornendo altresì le istruzioni circa la presentazione delle istanze di quantificazione dell’importo di esonero spettante attraverso la compilazione del modulo di istanza on-line "AT_2TER".

Con il presente messaggio si comunica che le istanze telematiche pervenute all’Istituto sono state elaborate e si forniscono le istruzioni con riferimento agli eventuali riesami e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto come esito l’accoglimento della richiesta di esonero.

Al riguardo, si precisa che l’esito delle istanze e l’importo massimo fruibile a titolo di esonero, nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta nel periodo di competenza aprile 2022 - agosto 2022, sono visionabili in calce a ogni singola domanda inviata.

 

2. Importo autorizzato e istanza di riesame

Con specifico riferimento all’importo massimo fruibile, si ribadisce, come già previsto nella citata circolare n. 89/2022, che l’Istituto, al fine di controllare la spettanza dell’esonero contributivo richiesto, mediante i propri sistemi informativi centrali, ha svolto le seguenti attività:

- ha verificato che, per la matricola indicata nel modulo di istanza on line, il relativo codice ATECO, riferito all’inquadramento previdenziale di cui all’articolo 49 della legge n. 88/1989, rientri tra quelli oggetto di esonero e che alla medesima matricola sia stato preventivamente attribuito il CA "2J" entro il 30 giugno 2022;

- ha verificato la sussistenza della copertura finanziaria, pari a 56,25 milioni di euro per l’anno 2022, per l’ammontare degli esoneri richiesti;

- ha verificato la coerenza dell’importo dichiarato in domanda sulla base degli elementi indicati nel modulo di domanda e le informazioni presenti nei propri archivi.

In forza dei suesposti controlli, laddove l’importo richiesto per ogni singola istanza di esonero sia risultato coerente con l’ammontare dell’agevolazione calcolata dall’Istituto, è stata autorizzata la fruizione dell’esonero secondo quanto indicato nella domanda (istanza "accolta provvisoria"); la fruizione è possibile nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta nel periodo di competenza aprile 2022 - agosto 2022.

Nelle diverse ipotesi in cui, invece, l’importo richiesto nell’istanza on line sia risultato superiore rispetto all’ammontare dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, è stato autorizzato l’importo calcolato dall’Istituto (istanza "accolta parziale provvisoria").

Analogamente, sono state elaborate con l’esito "accolta parziale provvisoria" le istanze per le quali non è stato possibile per l’Istituto procedere alla quantificazione dell’ammontare dell’esonero spettante.

Come indicato nella circolare n. 89/2022, il datore di lavoro che abbia ricevuto l’esito di "accolta parziale provvisoria" alla sua richiesta di ammissione all’esonero può proporre, entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito dell’elaborazione dell’istanza di esonero, ossia entro il 13 ottobre 2022, una richiesta di riesame dell’istanza alla Struttura territoriale competente, che dovrà procedere alla determinazione dell’importo effettivamente spettante.

La richiesta di riesame può essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda "AT_2TER" in trattazione che si trovi nello stato di "accolta parziale provvisoria".

A tale fine, il citato modulo "AT_2TER" è stato implementato affinché il soggetto interessato, accedendo all’interno della propria istanza "accolta parziale provvisoria", possa inserire, mediante la funzionalità "Allega documentazione", gli elementi probanti il diritto al legittimo riconoscimento dell’esonero per un ammontare superiore.

La Struttura territoriale competente, una volta ricevuta la richiesta di riesame, verifica l’entità della contribuzione datoriale sgravabile per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, sulla base sia delle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto sia dell’eventuale ulteriore documentazione allegata dal datore di lavoro a supporto della richiesta di riesame. Laddove, a seguito della verifica della congruità delle informazioni inviate dal soggetto interessato con quanto risultante dagli archivi telematici a disposizione dell’Istituto, vi siano le condizioni per riconoscere un maggiore importo rispetto a quello parzialmente e provvisoriamente autorizzato, la Struttura territoriale competente provvede a riconoscere il maggiore importo richiesto e spettante.

Si precisa, sul punto, in ragione del limite delle risorse, che l’importo riconoscibile in sede di riesame non può essere superiore a quanto richiesto nella domanda di quantificazione dell’esonero.

L’esito del riesame è visionabile in calce al modulo di domanda.

Si sottolinea, infine, che le Strutture territoriali possono verificare l’esistenza di domande da riesaminare accedendo al "Portale delle Agevolazioni", modulo "AT_2TER" e usando il filtro di ricerca "da riesaminare".

L’importo autorizzato potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile, nelle denunce contributive come indicato nel successivo paragrafo.

Al riguardo, si precisa che l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, da riparametrare e applicare su base mensile, non potrà superare la contribuzione datoriale relativa ai mesi di astratta spettanza, ossia ricadenti, come previsto dall’articolo 4, comma 2-ter, del decreto legge n. 4/2022, nel periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022.

Il mancato riscontro da parte della Struttura territoriale competente entro 30 giorni dalla richiesta di riesame equivarrà a rigetto della stessa, con conseguente diritto alla fruizione dell’esonero nei limiti precedentemente individuati.

All’esito delle operazioni di riesame, l’Istituto provvederà, infine, a rielaborare tutte le domande provvisoriamente accolte, fornendo il definitivo ammontare dell’importo massimo fruibile a titolo di esonero.

Successivamente alla determinazione definitiva degli importi, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile.

In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, si rammenta, da ultimo, che l’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

 

3. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA "2J" entro il 30 giugno 2022, che intendono fruire dell’esonero contributivo previsto dal comma 2-ter dell’articolo 4 del decreto-legge n. 4/2022, esporranno nei flussi Uniemens di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022, valorizzando all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione "L572", avente il significato di "Conguaglio esonero agenzie viaggi e tour operator, comma 2-ter articolo 4 del decreto-legge n. 4/2022"; i medesimi datori di lavoro nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.

Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di dicembre 2022, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e intendono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

 

4. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dell’esonero contributivo di cui all’articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge n. 4/2022, si istituisce, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), il seguente conto:

GAW37176 - per rilevare lo sgravio contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022 - articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Al conto di nuova istituzione, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM, andranno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro nel flusso Uniemens, secondo le istruzioni operative fornite nel precedente paragrafo, con il codice causale "L572", avente il significato di "Conguaglio esonero agenzie viaggi e tour operator, comma 2-ter articolo 4 del decreto-legge n. 4/2022".

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti.

Si riporta nell’Allegato n. 1 la variazione al piano dei conti

 

Allegato 1

 

VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI

 

Tipo variazione

I

Codice conto GAW37176
Denominazione completa Onere per lo sgravio contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022 - articolo 4, comma 2- ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
Denominazione abbreviata SGR.CONTR.DAT.LAV.TOUR.OP.-A4,C2-TER DL 4/22
Validità e movimentabilità 09/22-P10