Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 27 settembre 2022, n. 479

Regime della Tonnage Tax di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR. Trattamento fiscale dei componenti derivanti dalla cessione della nave a seguito della cancellazione dal Registro Internazionale e della conseguente fuoriuscita dal regime stesso

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

ALFA S.r.l. è una società di diritto italiano, che svolge la propria attività nell'ambito dell'armamento e dell'assistenza alle piattaforme petrolifere, mediante unità navali d'altura nel mercato offshore. La società, che ha il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e redige il bilancio di esercizio secondo i principi contabili IAS/IFRS, a partire dal periodo d'imposta ..., ha esercitato l'opzione per l'applicazione del regime della c.d. "Tonnage Tax" disciplinato dagli articoli 155-161 del TUIR, che si è automaticamente rinnovata nell'anno ....

Secondo quanto riferito nell'interpello, con un contratto di "bare boat charter" (locazione a scafo nudo), datato ... e reso esecutivo dal 30 luglio 2021, la società istante ha affidato alla società di diritto ... BETA partecipata al 99,98% dalla società istante, la disponibilità dell'unità navale di anchor-handling ..., facente parte della propria flotta insieme ad altre quattro unità navali.

A partire dal ..., la suddetta nave risulta iscritta nel Registro internazionale di cui al Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 presso ...; tuttavia, a partire dal ..., batte bandiera ..., a fronte della contestuale sospensione temporanea della bandiera italiana.

Come precisato nell'istanza, la richiesta di attribuzione della bandiera --- si è resa necessaria, in particolare, in esecuzione del predetto contratto di locazione a scafo nudo, in considerazione delle esigenze commerciali di impiego della nave, in quanto la società BETA, a sua volta, si era aggiudicata un contratto di "noleggio a tempo", della durata di due anni - con la società GAMMA, operativa nell'ambito della ricerca, estrazione, raffinazione, trasporto e vendita di petrolio - che prevede l'impiego della nave in acque ....

Nel corso del medesimo esercizio, e precisamente in data ..., ALFA ha perfezionato l'accordo quadro ... che ha previsto, tra l'altro:

- la cessione al Gruppo ... sia dell'unità navale ..., così come delle altre navi in suo possesso, sia dell'intera partecipazione detenuta nel capitale della controllata BETA;

- il subentro di ALFA nel 5,6% del capitale sociale del Gruppo ... (che procederà ad apposito aumento di capitale).

Tuttavia, in considerazione dei prolungati tempi tecnici che la cessione della nave avrebbe comportato sotto il profilo procedurale e formale, e tenuto conto dell'obbligo di ALFA di dare esecuzione, già dal ..., al contratto di noleggio sopra citato stipulato con la società GAMMA, le parti hanno concordato - mediante la stipula nella medesima data ... di un secondo accordo, - di perfezionare l'operazione attraverso:

- la prosecuzione del contratto di "bare boat charter" dell'unità navale, stipulato tra ALFA e BETA per la durata prevista di 24 mesi;

- la previsione di un "obbligo di vendita" dell'unità navale da parte di ALFA e di un corrispondente "obbligo di acquisto" della stessa da parte del Gruppo ..., tramite una NewCo di diritto ... denominata ....

Il suddetto accordo si è perfezionato, in data 9 settembre 2021, con l'integrazione di alcuni emendamenti riguardanti, tra l'altro, il meccanismo di regolamentazione del prezzo, fissato in euro ... (+ euro ... a titolo di interessi dilatori) al netto dell'ammontare delle rate di nolo corrisposte da BETA dal 9 settembre 2021 in poi a ALFA in esecuzione del contratto di bare boat charter, oltre agli interessi previsti.

In data 9 settembre 2021, infine, è stato emendato anche il citato contratto di bare boat charter tra ALFA e BETA al fine di recepire gli accordi contenuti nell'accordo quadro.

Dal punto di vista contabile, l'istante fa presente di aver rilevato l'operazione come una "cessione di beni", in applicazione del principio IFRS 15. Infatti, in data 9 settembre 2021, la Società ha rilevato il corrispettivo della vendita contabilizzando:

- un credito di euro... verso la NewCo del Gruppo ... relativo al prezzo pattuito per la cessione della nave, iscritto nel conto cliente ... per fatture da emettere;

- una plusvalenza per euro ... pari alla differenza tra il prezzo pattuito e il valore residuo netto contabile della nave;

- gli interessi attivi, relativi alla dilazione di pagamento.

Come precisato nell'interpello, gli effetti contabili sopra descritti derivano dalla considerazione che, in base alle regole di recognition contenute nel principio contabile IFRS 15, il sostanziale trasferimento del controllo sul bene (la nave) dalla società ALFA alla controparte contrattuale si è manifestato al momento della stipula dei due citati accordi, ancorché, sotto un profilo meramente formale, la cessione della proprietà in capo alla NewCo si manifesterà alla scadenza del contratto di bare boat charter.

Come sottolineato nell'istanza, l'acquirente finale è una parte correlata della società BETA, sulla quale gravano, nella sua funzione di locatario del bene, gli obblighi di conservazione in buono stato e di mantenimento dell'efficienza della stessa unità navale (come previsto dal contratto di "bare boat charter" in essere tra ALFA e BETA). Pertanto, pur avendo, a sua volta, assunto, per effetto della sottoscrizione del ..., nei confronti del suo acquirente NewCo del Gruppo..., obblighi di conservazione del bene del tutto analoghi, in funzione della vendita, la società istante deve considerare "sostanzialmente trasferito" il controllo sul bene, essendo i predetti obblighi, di fatto, assunti dal suo locatario (e dunque in capo al medesimo soggetto economico dell'acquirente, in quanto parte correlata). Infatti, come indicato nell'accordo, le Parti riconoscono l'esistenza di un contratto di noleggio a scafo nudo relativo alla nave, sottoscritto il ... tra ALFA e BETA, ai sensi del quale BETA è attualmente in pieno possesso, controllo e utilizzo della Nave.

In altre parole, pur tenendo in considerazione la clausola contrattuale contenuta nell'accordo - in base alla quale "qualora la Nave non si trovi nelle stesse condizioni, gli Acquirenti possono, a propria esclusiva discrezione, (i) annullare il presente Contratto o, (ii) richiedere ai Venditori, a proprie spese, di riparare, sostituire o rifare tutti i lavori necessari per mettere la nave nelle stesse condizioni in cui era al momento dell'ispezione preliminare" con possibilità di annullare l'accordo stesso in caso di mancato rispetto della tempistica concordata - a parere della società, i rischi collegati alla conservazione in buono stato della nave si possono considerare ormai trasferiti in capo alla società acquirente, considerato che, in base al contratto di "bare boat charter", gli obblighi di mantenere in buono stato la nave sono ormai a carico della società BETA.

In tale contesto contrattuale, pertanto, secondo l'istante, "può individuarsi, in applicazione dell'IFRS 15 (par. 17), un'ipotesi di combination of contracts, in cui risulta verificato che anche il bare boat charter (formalmente stipulato tra ALFA e BETA) fa parte di un unico accordo commerciale finalizzato a trasferire la proprietà della nave".

Tale raggruppamento contrattuale si integrerebbe a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo (9 settembre 2021), in cui è altresì previsto che solo i canoni dovuti dalla predetta data siano computati a riduzione delle somme dovute a titolo di prezzo di cessione (con la conseguenza che i canoni relativi al - seppur minimo - periodo precedente assumono piena ed autonoma rilevanza nell'ambito del contratto di "noleggio a scafo nudo" tra ALFA e BETA).

Sulla base di quanto sopra descritto, in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, secondo l'istante, la fattispecie in esame realizzerebbe sostanzialmente una "vendita con un pagamento differito".

Inoltre, in risposta alla richiesta di documentazione integrativa, l'istante ha precisato, che, "a fronte di una plusvalenza contabile, pari a ..., la società rileverà, ai fini IRES, una minusvalenza fiscale pari a euro ..., data dalla differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato del bene. Tale effetto è, sostanzialmente, riconducibile al fatto che il valore contabile della nave nel corso degli anni ha subito delle svalutazioni che non hanno assunto rilevanza fiscale, pertanto, il valore fiscale del bene, al momento della vendita, è disallineato rispetto a quello contabile. Il recupero delle svalutazioni non dedotte al momento della cessione dell'imbarcazione, comporterà l'insorgere di una minusvalenza fiscale. [...] la minusvalenza in esame non sarà assorbita dall'imponibile calcolato forfettariamente, dovendo, per contro, concorrere alla base imponibile secondo criteri analitici ai sensi degli art. 101 e 86 del TUIR".

Ciò premesso, in relazione alla descritta operazione, "tenuto conto della natura tripartita dell'accordo in essere" (che vede il coinvolgimento di ALFA, BETA e la NewCo), l'istante chiede chiarimenti in merito agli effetti fiscali derivanti dall'operazione sopra descritta. In particolare, la Società chiede di sapere se:

- gli effetti fiscali (IRES e IRAP) conseguenti alla vendita sostanziale della nave (avvenuta in data 9 settembre 2021) siano da considerarsi di competenza del periodo d'imposta 2021 (Primo Quesito);

- i canoni relativi al contratto di locazione a scafo nudo ("bare boat charter"), che BETA corrisponderà a ALFA a ciascuna scadenza, successivamente alla vendita "sostanziale" della nave (avvenuta, secondo la società, in data 9 settembre 2021), siano da considerarsi come un incasso di crediti finanziari e che, in quanto tali, non concorrano, in qualità di ricavi, alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRES e alla base imponibile IRAP della società (Secondo Quesito).

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

Con riferimento al Primo Quesito, in relazione alla descritta operazione, "tenuto conto della natura tripartita dell'accordo in essere", la società istante ritiene che, ai fini delle imposte dirette, gli effetti fiscali conseguenti alla vendita sostanziale della nave (avvenuta in data 9 settembre 2021) siano da considerarsi di competenza del periodo d'imposta 2021.

A sostegno della soluzione proposta, la società, che adotta i principi contabili internazionali, fa rinvio al complesso normativo con il quale il legislatore fiscale ha introdotto il principio di derivazione rafforzata, prevedendo, per i soggetti IAS/IFRS adopter, la rilevanza fiscale degli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma. L'articolo 2 del DM 1° aprile 2009 n. 48, in particolare, ha previsto che, per i soggetti IAS/IFRS adopter, il principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 del TUIR deroga espressamente all'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, che detta i principi in materia di competenza fiscale. Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti non solo le disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico, ma anche ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio.

Per quanto riguarda i profili dell'IRAP, secondo l'interpellante, gli effetti della vendita sono da considerarsi temporalmente rilevanti in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dalla società ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs. 446 del 1997. Pertanto, anche ai fini IRAP gli effetti fiscali dell'operazione in oggetto sono da rilevarsi nell'esercizio 2021.

Per quanto attiene al Secondo Quesito, in conseguenza di quanto argomentato in relazione al Primo Quesito e coerentemente con la rappresentazione contabile evidenziata in premessa, la società ritiene che i canoni ricevuti da ALFA e pagati da BETA in virtù del contratto di "bare boat charter", successivamente alla vendita "sostanziale" della nave, a partire dal 9 settembre, siano da considerare come un incasso di crediti finanziari e che, in quanto tali, non concorrano, in qualità di ricavi, alla determinazione del reddito imponibile. Gli stessi dovranno pertanto ritenersi irrilevanti ai fini IRES in virtù dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dall'applicazione dei corretti principi contabili.

Ai fini IRAP, le suddette poste contabili, non rappresentando ricavi, non concorreranno alla formazione della base imponibile.

 

Parere dell'Agenzia delle Entrate

 

Con riferimento alla fattispecie rappresentata, il dubbio interpretativo sul quale la società chiede chiarimenti con l'istanza di interpello in oggetto attiene sostanzialmente agli effetti fiscali (ai fini IRES e IRAP) conseguenti alla sottoscrizione dei due contratti dettagliatamente descritti in sede di istanza e di documentazione integrativa, sopra menzionati, e alla rilevazione contabile degli elementi reddituali e patrimoniali, con particolare riferimento: (a) alla individuazione del periodo d'imposta di competenza (primo quesito); (b) all'inquadramento dei canoni relativi al contratto di locazione di "bare boat charter", corrisposti alla società istante "successivamente alla vendita sostanziale della nave (avvenuta in data 9 settembre 2021)", come "incasso di crediti finanziari", che non concorrono, quali ricavi, alla determinazione del reddito imponibile IRES e del valore della produzione IRAP (secondo quesito).

Nell'istanza, in particolare, viene illustrata la rilevazione contabile dell'operazione, qualificata dalla società istante come "cessione di beni, in conformità alle regole previste dal principio IFRS 15", per effetto della quale la Società ha rilevato il corrispettivo della vendita dell'unità navale contabilizzando, nell'esercizio 2021, i seguenti componenti:

- un credito verso la società NewCo relativo al prezzo pattuito per la cessione della nave;

- una plusvalenza pari alla differenza tra il prezzo pattuito e il "valore residuo netto contabile" della nave;

- gli interessi attivi, relativi alla dilazione di pagamento;

- i canoni ricevuti da ALFA, in virtù del contratto di bare boat charter in essere con la società BETA, a partire dal 9 settembre, che non rappresentano "ricavi", ma l'incasso di una parte del corrispettivo di cessione della nave.

Al riguardo, in via preliminare, si evidenzia che il presente parere, che attiene esclusivamente ai profili interpretativi specificamente oggetto di interpello, non implica alcuna valutazione in merito alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, in riferimento alla quale resta impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

Ciò premesso, per quanto attiene ad entrambi i quesiti, si osserva che, ai sensi dell'articolo 83, primo comma, del TUIR "Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. [...]. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, [...], e per i soggetti, diversi dalle microimprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili".

Come specificato dall'articolo 2, comma 1, del D.M. 1 aprile 2009, n. 48 (cd. "Regolamento IAS"), ai sensi dell'articolo 83, comma 1, terzo periodo, del TUIR, nei confronti dei medesimi soggetti assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione del Capo II, Sezione I, del TUIR, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS.

Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio.

Come anche chiarito con la Circolare 7/E del 28/02/2011, avente ad oggetto le regole di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, il principio generale di "derivazione rafforzata", consiste nell'assumere le rappresentazioni di bilancio ispirate al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che pervade fortemente l'intera disciplina contabile prevista dagli IAS, in luogo del tradizionale riferimento alle risultanze contrattuali, in modo che le operazioni e gli altri eventi siano rilevati e rappresentati in bilancio privilegiando la sostanza economica rispetto alla forma giuridica nei casi in cui questi due aspetti si pongano in contrasto.

In tale prospettiva, è stata introdotta una deroga alle disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, che, nell'assunzione di costi e ricavi, fanno riferimento prevalentemente alle condizioni di "certezza" e "determinabilità" dei componenti reddituali (comma 1), alle risultanze negoziali e all'acquisizione/passaggio della proprietà dei beni (comma 2), nonché a qualsiasi altra norma fiscale che faccia riferimento a regole di rappresentazione non conformi al sopra richiamato principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Ciò premesso, nel presupposto che la Società abbia correttamente rappresentato in bilancio le componenti patrimoniali e reddituali scaturenti dall'operazione qualificata come "vendita con pagamento differito", in conformità alle regole previste dal principio IFRS 15 - circostanza, quest'ultima, non sindacabile dalla scrivente in questa sede, come sopra precisato - deve ritenersi che tale rappresentazione contabile assuma rilevanza anche in ambito fiscale, sulla base del principio di derivazione previsto nel predetto articolo 83 del TUIR.

Conseguentemente, per quanto attiene al primo quesito , si ritiene che la minusvalenza fiscale, pari a euro ..., rilevata dalla società a fronte della plusvalenza contabilizzata nel conto economico del 2021, debba concorrere alla determinazione della base imponile IRES nel medesimo periodo d'imposta di imputazione a conto economico della plusvalenza contabile.

Giova tuttavia precisare, con riferimento alla medesima minusvalenza fiscale, di cui la società istante ha dato evidenza nelle memorie integrative senza formulare alcuno specifico quesito, che esula dal perimetro del presente interpello ogni valutazione sulla corretta quantificazione della stessa.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, inoltre, posto che al momento della cessione la nave risultava fuoriuscita dal regime agevolativo della Tonnage Tax, si ritiene opportuno rinviare ai chiarimenti forniti con la circolare n. 72/E del 21 dicembre 2007, in merito ai valori fiscali da attribuire agli elementi dell'attivo e del passivo patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'impresa, non applicando più detto regime, torni a determinare il reddito in via analitica. Sul punto, il citato documento di prassi ha precisato che i valori fiscalmente riconosciuti degli elementi dell'attivo e del passivo sono gli stessi che si sarebbero determinati in assenza dell'opzione. Con riferimento alle navi, ad esempio, gli ammortamenti maturati durante il periodo di efficacia dell'opzione vanno determinati secondo le regole ordinarie e, ai fini fiscali, si considerano ugualmente dedotti, di conseguenza in caso di uscita dal regime l'impresa assume il valore fiscale del bene al netto dei relativi ammortamenti.

Con riferimento al secondo quesito, si ritiene che, coerentemente con la rappresentazione contabile sopra evidenziata, i canoni ricevuti da ALFA e pagati da BETA in virtù del contratto di "bare boat charter", successivamente alla vendita "sostanziale" della nave, cioè a partire dal 9 settembre, non siano inquadrabili, in linea con la soluzione interpretativa formulata dall'interpellante, come ricavi, bensì da considerare come "incasso di crediti finanziari" e che, in quanto tali, non concorrano alla determinazione del reddito imponibile né nell'anno d'imposta 2021, né nei successivi fino alla conclusione del contratto stesso.

Le medesime conclusioni sono estensibili anche ai fini IRAP, la cui disciplina - per i soggetti industriali che adottano i principi contabili internazionali - è contenuta nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove è previsto che "la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti con quelle indicate al comma 1", vale a dire le voci del conto economico che la stessa norma individua come rilevanti per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali nella redazione del bilancio di esercizio.