FIS: adeguamento alla riforma degli ammortizzatori sociali

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2022, il Decreto 21 luglio 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che adegua la disciplina del Fondo Integrazione Salariale (FIS) alla riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla Legge di Bilancio (L. n. 234/2021) con effetto dal 1° gennaio 2022.

Il decreto ministeriale recepisce le modifiche apportate al Decreto Legislativo n. 148/ 2015 dalla Legge 234/2021 (art. 1, co. 191-220).

Ambito di applicazione del FIS

L’articolo 2 stabilisce che sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione della CIGO, né dei Fondi di solidarietà bilaterali.
In caso di attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale riguardante settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal FIS, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono più soggetti alla disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.
I contributi eventualmente già versati o dovuti al FIS restano acquisiti allo stesso.
Ai fini del rispetto degli obblighi di equilibrio di bilancio Il comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, può proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate determinata ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Lavoratori beneficiari

Sono destinatari delle prestazioni del FIS i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (con esclusione dei dirigenti) che abbiano un'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione pari a 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie.
In caso di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, l'anzianità di effettivo lavoro necessaria per il riconoscimento della prestazione si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.
Per gli apprendisti, alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo.

Assegno di integrazione salariale

In caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro il FIS garantisce la prestazione d'importo pari all'integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.
L'accesso all'assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie e straordinarie ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente.
A quelli che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente, l'accesso all'assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie.
Analogamente, l'assegno di integrazione salariale è riconosciuto per le causali ordinarie ai seguenti datori di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti:
a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro.

A decorrere dal 1° marzo 2022, in seguito all’istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, ai percettori dell'assegno di integrazione salariale è riconosciuto l'assegno per il nucleo familiare in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico.

Per quanto riguarda la durata della prestazione, l’assegno di integrazione salariale è riconosciuto:
- per una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile, ai datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
- per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, ai datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.

Domanda di assegno di integrazione salariale

La domanda di accesso all'assegno di integrazione salariale deve essere presentata alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all'unità produttiva non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
La prestazione è autorizzata dalla struttura INPS territorialmente competente in relazione all'unità produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l'autorizzazione è comunque unica ed è rilasciata dalla sede INPS ove si trova la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l'accentramento della posizione contributiva.

Modalità di erogazione dell’assegno di integrazione salariale

L'assegno di integrazione salariale è corrisposto dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga.
L'importo delle prestazioni è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o conguagliato da questo secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle prestazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione, ovvero, se posteriore, dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
La struttura INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta dello stesso.

Contribuzione al FIS

A decorrere dal 1° gennaio 2022, è dovuto al FIS:
a) per i datori di lavoro, che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti) di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori;
b) per i datori di lavoro, che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,80% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti) di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori.
È dovuta, inoltre, una contribuzione addizionale pari al 4% della retribuzione persa, a carico dei datori di lavoro, connessa all'utilizzo della prestazione.

A decorrere dalla competenza del periodo di paga del mese di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga del mese di dicembre 2022 l'aliquota del contributo ordinario è ridotta di:
a) 0,350 punti percentuali per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
b) 0,250 punti percentuali per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti;
c) 0,110 punti percentuali per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti;
d) 0,560 punti percentuali per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando l’equilibrio di bilancio, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota del contributo ordinario è ridotta in misura pari al 40%.