Proroga della tutela per i lavoratori "fragili": precisazioni Inps

In seguito alla proroga della tutela per i lavoratori "fragili", per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, l’Inps procede con il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia facendo riferimento alle sole categorie individuate del suddetto DM del 4 febbraio 2022 (Inps, messaggio 30 giugno 2022, n. 2622).

L’articolo 10, comma 1-bis, del DL 24 marzo 2022, n. 24 (conv. con modif. dalla L. 19 maggio 2022, n. 52), ha prorogato al 30 giugno 2022 la tutela di cui al comma 2 dell’articolo 26 del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, relativo all’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori in condizione di fragilità debitamente certificata, con conseguente erogazione della prestazione economica previdenziale agli aventi diritto alla tutela della malattia da parte dell’INPS.
La norma in argomento precisa che tale proroga viene riconosciuta "esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, denominato "Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile".
Ai fini del riconoscimento della tutela, l’articolo 10, rinviando al comma 2 dell’articolo 26, conferma la necessità del possesso della "certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita" o del "riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
Pertanto, l’INPS, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, procede con il riconoscimento della tutela ai lavoratori fragili assicurati per la malattia facendo riferimento, previa valutazione di competenza da parte degli Uffici medico legali delle Strutture territoriali, alle sole categorie individuate del suddetto decreto ministeriale del 4 febbraio 2022.