Indennità marittimi: procedura di riesame delle domande respinte

L’Inps ha fornito istruzioni sulla procedura di riesame delle domande relative all’indennità Covid in favore dei lavoratori marittimi, armatori, proprietari armatori e pescatori autonomi, respinte dai controlli automatizzati in esito alle verifiche sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità (Messaggio 27 giugno 2022, n. 2576).

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. da 315 a 319, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178), ha previsto la concessione di un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e nella misura di 40 euro netti al giorno, in favore delle seguenti categorie di lavoratori autonomi che sospendono o riducono l’attività lavorativa o che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19:
- armatori e proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;
- pescatori autonomi;
- soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Le domande presentate sono state sottoposte ad una procedura di controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste.
Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sul sito istituzionale dell’INPS utilizzando il servizio "Indennità COVID-19 (Indennità per i lavoratori autonomi pesca)", alla voce "Esiti", sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.
Relativamente alle domande respinte per mancato superamento dei suddetti controlli inerenti all’accertamento dei requisiti è possibile presentare istanza di riesame.

Il termine (non perentorio) per proporre riesame è di 20 giorni a decorrere dal 27 giugno 2022, ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva. Trascorso inutilmente tale periodo, senza che l’interessato abbia prodotto utile documentazione, la domanda si considera respinta.
La documentazione utile per il riesame può essere inviata attraverso il link "Esiti" nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda "Indennità COVID-19 (Indennità per i lavoratori autonomi pesca)", per il tramite di un’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
L’Inps ha precisato che per le domande respinte viene visualizzato il seguente messaggio: "NOTA. Se l’utente ritiene di aver selezionato su tale domanda la errata categoria di appartenenza potrà, in caso di eventuale reiezione, presentare da questo stesso applicativo una richiesta di riesame".
Tuttavia, laddove l'istanza di riesame con categoria diversa non sia sufficientemente motivata (ad esempio, non sia stata espressamente indicata la categoria di riesame e questa non sia individuabile univocamente dalla Struttura territoriale ovvero non sia stato allegato alcun documento) la medesima sarà considerata non procedibile, con conseguente richiesta di integrazione delle informazioni necessarie.
In alternativa, la documentazione di riesame alla Struttura territoriale di competenza può essere inviata alla casella di posta istituzionale dedicata, denominata "riesamebonus600.nomesede@inps.it", istituita presso ogni Struttura territoriale INPS.

Riguardo ai requisiti normativamente previsti per il riconoscimento dell’indennità, l’Inps ha sottolineato che:
- il beneficio è riconosciuto a coloro che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, che la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre 2019. Per l’individuazione del suddetto requisito il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell’attività;
- la qualifica di "pescatore autonomo" non risulta attualmente rilevabile attraverso la procedura automatica e pertanto il richiedente, in sede di riesame, deve fornire all’Istituto apposita documentazione attestante la natura "autonoma" del rapporto di lavoro. A tal fine, per i soggetti associati gli operatori delle Strutture territoriali verificano il codice fiscale del lavoratore presente sui flussi Uniemens di aziende con CSC 1.19.01 ed eventualmente richiedono un’autodichiarazione in cui siano indicati in maniera chiara ed inequivocabile: lo status di pescatore "autonomo"; la natura del reddito derivante dall’attività di pesca. Nel caso di associato in cooperativa, è necessario presentare documentazione rilasciata dalla cooperativa stessa attestante l’importo della contribuzione previdenziale sul proprio reddito.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI ESITI DI RIGETTO DELLA DOMANDA

CODICE CONTROLLO

ESITO - DESCRIZIONE REIEZIONE

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (da allegare)

MARI_AUT La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, Lei non risulta essere armatore e/o proprietario armatore imbarcato sulla nave dal medesimo gestita.
Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.
Reiezione Forte
PESC La sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, Lei non risulta essere un pescatore autonomo, anche socio di cooperative, che esercita professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, alla data prevista dalla normativa di riferimento. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni la documentazione alla sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami).
Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.
Autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui siano indicati in maniera chiara ed inequivocabile: lo status di pescatore "autonomo"; la natura del reddito derivante dall'attività di pesca.
Inoltre, il richiedente deve presentare l'eventuale documentazione rilasciata dalla cooperativa attestante l'importo della contribuzione previdenziale sul proprio reddito.
CASS_ATT La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, Lei risulta iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami).
Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.
Comunicazione della cessazione dell'iscrizione alla Cassa professionale o ad altra gestione previdenziale obbligatoria, con indicazione della Data di cessazione.
ARTCOM_NO La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, risulta iscritto alla gestione autonoma degli Artigiani e Commercianti.
Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami).
Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.
Autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della posizione Artigiano o Commerciante con indicazione di data e n. protocollo.
Oppure se trattasi di soggetto titolare di posizione Commerciante non tenuto all'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: Dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione della posizione Commerciante presentata all'INPS con indicazione della Data di cessazione, Data e numero di protocollo della richiesta di cancellazione alla gestione autonoma Commercianti.
Per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della comunicazione inviata dal titolare della posizione assicurativa alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del coadiuvante o coadiutore, o presso l'Inps in caso di soggetto non iscritto in Cciaa, con indicazione della data e numero di protocollo della comunicazione.
CDCM_NOT La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, Lei risulta iscritto alla gestione autonoma dei Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami).
Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.
Per i coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali (IAP): autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con indicazione della data e del numero di protocollo della comunicazione.
Se il soggetto non è tenuto all'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione della posizione di lavoratore autonomo agricolo all'INPS con indicazione della data di cessazione, data e numero di protocollo della richiesta di cancellazione alla gestione agricola autonoma.
Per i coadiuvanti familiari del coltivatore diretto (CD):
Dichiarazioni sostituiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della comunicazione inviata dal coltivatore diretto titolare della posizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del coadiuvante, o presso l'Inps in caso di soggetto non iscritto in CCIAA, con indicazione della data e del numero di protocollo della comunicazione.
COD_97
(tardiva presentazione della domanda)
La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, Lei non risulta aver presentato la domanda entro i termini previsti.
Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.
Reiezione forte
LAV_DIP La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, Lei risulta titolare di rapporto di lavoro dipendente.
Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami).
Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.
Comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro, integrata con documentazione a comprova (copia della lettera di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga da cui si evince la data di cessazione del rapporto di lavoro).
Esclusivamente per i lavoratori dello spettacolo è possibile produrre la copia del contratto attestante la natura del lavoro "autonomo".
PENSIONI La Sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta titolare di pensione diretta / ape sociale.
Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.
Reiezione Forte
INT_SAL_C19 La Sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta essere titolare di trattamenti di cui ai commi da 299 a 314 dell'art. 1 L. n. 178/2020, ossia:
- Cassa integrazione ordinaria (CIGO);
- Cassa integrazione in deroga (CIGD);
- Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA);
- Assegno ordinario.
Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.
Reiezione Forte